mina delle ragioni che hanno indotto il legislatore fascista ad includere una prescrizione di questo genere (che non trova riscontro analogo nelle disposizioni di nessun altro albo), a noi sembra che questa clausola sia in netto contrasto con l'art. 21 della Costituzione ora vigente. In genere tutte le limitazioni al libero esercizio di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, tra cui la stampa e la stampa periodica in particolare è stru1nento principale, deve essere considerato a nostro avviso in netto contrasto col precetto costituzionale accennato. Il prescrivere l'iscrizione a un cc ordine », subordinata a certe condizioni, limita l'esercizio della libertà di pensiero e d'opinione: quando una norma costituzionale ha in sè tutti gli elementi per una sua concreta applicazione, cioè non necessita di disposizioni più dettagliate per consentire tale applicazione e in particolare essa riguarda i « diritti di libertà », cioè quelli considerati fondamentali e connaturali alla stessa personalità umana (e questo è il caso dell'art. 21), allora la norma stessa deve considerarsi precettiva, con conseguente abrogazione di tutte le altre precede11ti norme legislative in contrasto con quella. Se, per ipotesi assurda, la costituzione affer1nasse che tutti hanno 1 il diritto di curare la salute del prossimo, non sarebbe compatibile un i « ordine » dei 1nedici, secondo il quale solo chi vi è iscritto possa eserci ~ tare la prof essione di curare le malattie dei suoi simili! . Sotto questo aspetto ci sembra cl1e in linea generale l'istituzione di t1n « ordine » dei giornalisti e relativo albo sia in contrasto con l'art. 21 della Costituzione, ma che in particolare le disposizioni sul direttore di un quotidiano o di un periodico siano manifestamente inconciliabili con le garanzie offerte a tutti i cittadini dalla Costituzione. Se questo atteggiamento è stato espresso da parecchi studiosi, non è stato invece confermato dalla magistratura. Abbiamo sott'occhio una, sentenza della Corte d'Appello di Roma del luglio 1958, in cui si afferma perentoriamente che non è in contrasto con l'art. 21 della Costituzione l'ob~ligo in1posto ai direttori di gjornale di esercitare esclusivamente la professione di giornalista; dice la se11tenza, in risposta all'assunto del ricorrente cl1e aveva citato il disposto costituzionale suricordato: cc rassunto è manifestamente infondato, perchè l'imporre al direttore del giornale di esercitare esclusivamente la professione di giornalista non significa violare il richiamato precetto costituzionale, inquantochè il bene colpito con la detta disposizione non è la libertà di stampa, di parola, di pensiero, ma bensì la libertà di esplicare altre attività pro17 Bibliotecaginobianco
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