intanto è scritto nell'interesse dello Stato, e non dei privati, e in ogni caso intende garantire l'organica vitalità del sistema politico attraverso la circolazione delle classi dirigenti, non a consacrare in faccia alla legge un'immunità privilegiata di gruppi. Nello stesso modo, la rappresentanza delle minoranze è n.orn1almente fatta salva negli statuti non già in odio agli esecutivi, o come una remora alla loro azione, ma per esaltare il partito in quanto istituzione e fine oggettivo, le cui necessità di sviluppo si affermano sopra ed oltre l'arbitrio del gruppo di uomini cui contingentemente ne sia affidata la direzione Si acceda o meno al punto di vista che li configura come organi dello Stato, i partiti politici sono elementi necessari del ·sistema di governo, dunque istituzioni costituzionali (12): si tratta di guidarne il verde vigore e la vitalità irrompente nell'alveo della legge, spez- ·zando ·un groviglio di situazioni di fatto oppressive del.la libera azione dei -singoli e preclusive di un'ordinata vita democratica. Compito questo del ' liberalismo, che è tensione incessante del pensiero e della volontà, lotta crea- , tiva per estendere le massime fondamentali del diritto dello Stato a forze e situazioni storiche nuove: e veramente la « legalità nei partiti >> può essere il tema della grande battaglia liberale del nostro tempo, come la « giustizia nell'amministrazione >> lo fu per la Destra di Silvio Spaventa. Nè vale maggiormente evocare lo spettro dell'ingerenza governativa. Intanto, preoccupazioni di questa natura (quando non siano, come per i comunisti (13), il falso schermo di altre preoccupazioni antidemocratiche) possono e debbono risolversi senza residt10 st1l terreno della concreta disciplina da dettare. Nessuno dice che sia da abbandonare il terreno del diritto privato, anche se sj vedranno moltiplicate qt1elle disposizioni, non liberamente derogabili dalle parti, che i giuristi designano come « norme private di ordine pubblico >>, e che precisano i natt1rali limiti di ordine costituzio- (12) Vedi l'illuminante intervento del professor G. Maranini nel dibattito sugli apparati indetto da « Tempo presente », fascicolo di febbraio 1958,.143-147: per la parte negativa, Santi Romano, Principi di diritto costituzionale generale, Giuffrè, Milano, 1946, XI, 6, 2°. · (13) Recensione di U. Cerroni alla citata Raccolta degli statuti dei partiti politici in Italia, in « Rinascita )), gennaio 1959, pp. 74-75: e vedi anche, di Pietro Secchia: Il partito, forma suprema di org·anizzazione della classe, i_n « Rinascita)), gennaio 1950, che mostra però una certa incomprensione per gli aspetti più originali dell'interpretazione gramsciana del partito politico. [27] Biblioteca Gino Bianco
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