del lavoro; in modo da attuare un primo esame selettivo ed attitudinale delle prossime leve giovanili, con relativa anagrafe di esse, tra mite anche un collegamento cc in loco » tra gli Istituti d'Istruzione, gli Uffici di Collocamento, gli Ispettorati del Lavoro; promuovendo, al fine indi cato, prime concrete esperienze ambientali dei fanciulli in funzione del lav oro associativo (non ha avuto finora séguito un progetto in questo senso del Ministero del Lavoro, sia pure avente carattere trar1sitorio). È chiaro che per eliminare alle radici l'evasione dall'obbl igo scolastico sono d'altra parte necessari, oltre la riforma scolastica accennata, provvedimenti atti ad evitare direttamente l'anticipato avvio a l lavoro dei fanciulli da parte delle famiglie abbienti, anche per sopperire a l maggiore onere che a queste deriverebbe dal prolungamento dell'obbligo: questi provvedimenti JJOtrebbero consistere nella costituzione di appositi as segni familiari e, soprattutto, nella promozione della assistenza dei Patrona ti Scolastici, attualmente insufficiente e disorganica, a funzione sociale ·o bbligatoria degli enti pubblici territoriali: questi, appunto, dovrebbero promuovere, coordinare, integrare e riconoscere come propria l'attività, peraltro libera, dei Patronati Scolastici, veri strumenti democratici, soppressi ·dal fasc ismo ed instaurati di nuovo dalla Legge del '47. b) Per quanto abbiamo inizialmente detto, appare quindi indifferibile la riforma della Legge 26 Aprile 1934, N. 653, che attualmente tutela il lavoro delle donne e dei fanciulli nel settore industriale; nella d isciplina dei cc Lavori pesanti, insalubri, pericolosi », vanno, in particolare, tenute presenti le apposite Raccomandazioni dell'Organizzazione I11ternazionale del Lavoro. È opportuno, tuttavia, che la nuova disciplina abbracci organic amente il lavoro dei minori fino ai 18 ar1ni, in modo da garantire appieno la formazione fis ica e psichica del giovane lavoratore, limitando al massimo il lavoro delle donne (minori), specie nei lavori pesanti, agricoli ed industriali. Necessario è soprattutto estendere tale disciplina fino a tutelare, con pr ovvedimenti tuttavia specifici, il lavoro giovanile anche nel settore agricolo e artigianale. Correlativamente occorre provvedere ad un inasprimento delle sanzioni per le violazioni delle predette Leggi; e ad una specia lizzazione in materia di lavoro minorile dei funzionari degli Ispettorati del Lavoro, ai quali spetta la relativa vigilanza, nel quadro di un potenziamento g enerale delle attrezzature tecniche degli Ispettorati del Lavoro, specie nel Mezzogiorno. Gli accertamenti verrebbero certamente facilitati separando l'isti tuto che disciplina il lavoro dei minori dall'istituto che disciplina il lavoro delle donne. e) Dato che la capacità di agire per ciò che ,concerne il rapporto di lavoro si ottiene a 18 anni, mentre la capacità professionale - ovvero la capacità giuridica di essere parte del rapporto di lavoro - è fissata a 14 anni, crediamo opportuno trasformare per il periodo interme dio l'attuale istituto [84] Bibloteca Gino Bianco
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