sce al legislatore la facoltà di stabilire che « siano resi noti i mezzi cli finanziamento della stampa periodica», introduce ,nel nostro sistema, sia· pure in forma attenuata, quel principio di pubblicità dei mezzi di influenza della opi- .nione che l'ordinamento degli Stati Uniti, come si è ora accennato, ha applicato ai gruppi di pressione. Altro dato normativo, che può servire di riferimento è l'articolo 49 della Costituzione che, riconoscend·o a tutti i cittadini il diritto di associarsi liberamente per concorrere « con metodo democraticd » alla determinazione della politica nazionale, condiziona la partecipazione dei cittadin·r e dei gruppi alla formazione degli indirizzii politici e al rispetto del metodo democratico. Ora, qualunque sia il significato che si voglia attribuire a tale espressione, è certo che il metodo democratico esige che gli strumenti di formazione e di espressione della opinione operino palesemente e assumano di fronte ai governati e ai governanti la responsabilità morale e politica della propria condotta. Se allo stato attua,le non è desumi,bile dalla nostra Carta Costituzionale una disciplina che imponga ai gruppi di pressione l'obbligo della pubblicità, esistono per Io meno sufficienti indicazioni della· esistenza di un principio generale che condiziona il diritto di influire sulla formazio~e della pubblica opinione e delle decisioni degli organi legislativi e governativi all'osservanza di forme di pubblicità che rendano possibile l'individuazione delle resp<?nsabilità rispettive. 11 problema della legittimità costituzionale dei gruppi di pressione non è che un aspetto del più ampio problema della va1 lidità del regime d~mocratico. E così 11ecessariamente il problema si sposta sul piano dei valori morali: in quanto, anche nei riguardi del tema, è viva l'esigenza che ,il diritto concorra a liberare il cittadino dal sentimento di impotenza nei confronti •della pubblica opinione e della volontà generale, che gli appaiono entità estranee, dominate da misteriose potenze. E a combattere questo sentimento, che genera indifferenza e assenteismo, anche .la norma git1ridica può servire, rendendo almeno palesi e responsabili quelle componenti della direzione politica che tendono a mantenersi anonime e a sot~rarsi alla dinamica della pubblicità. GIUSEPPE n'EuFE?YIIA Emigranti in Svezia È opportuno distinguere l'emigrazione italiana in Svezia in emigrazione stabile ed emigrazione stagionale. Quest'ultima ha inizio ogni anno tra la fine di maggio e il principio di giugno, e si conclude verso la fine di settembre. Si tratta principa~me11te di manodopera alberghiera. Le regioni che [71] Biblioteca Gino Bianco \ \ •
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