I rispettivamente, le dizioni: « la Cassa agevola », « concede », « accorda », « contributi del ... »; e via dicendo. Modificazioni che si prestano a passare inosservate e che viceversa, proprio esse, maggiormente minacciano di snaturare la configurazione originaria del disegno di legge. Si fa obbligo alla Cassa di concedere le agevolazioni e i contributi a chiunque~ dovunque sia, sempre nella stessa determinata misura. Che ·certe iniziative non abbiano motivo di essere agevolate, sussistendo - per cause oggettive o soggettive - la convenienza e la possibilità palese di una loro realizzazione senza ricorso ad aiuti di sorta; che altre iniziative siano realizzabili solo a condizione di un contributo iniziale, ma per le qual~ sussiste la prospettiva di una convenienza ed autosufficienza in prosieguo di tempo; che talora l'impulso iniziale debba esser più energico, talaltra meno: tutto ciò non sembra interessare nè preoccupare il legislatore. Quasi che un .senso di giustizia, non solo malinteso, ma fondamentalmente falsato, abbia presieduto alle decisioni ~ei proponenti: il timore che la Cassa per il Mez.. zogiorno o çhi per essa possa ( voglia) « recar torto » a questa o quella località, è dunque più forte del buon senso raziocinante. Eppure dovrebbe essere piuttosto ovvio che - trattandosi comunque di un problema di scelte nella destinazione di mezzi limitati - quando alla Cassa e al Comitato dei Ministri viene inibita ogni facoltà discriminativa, qualsiasi intento di organica indu- ·strializzazione, di ragionato contemperamento tra le due opposte esigenze della diffusione e della concentrazione delle iniziative, di individuazione dei punti critici, oltre i quali la prima sarebbe dispersione e dissipazione, la -seconda sarebbe premessa cli ulteriori squilibri interregionali; qualsiasi intento del genere, dicevamo, viene frustrato in partenza. Nessun Governo potrebbe domani essere chiamato a rispondere della deficienza di una politica di localizzazione industriale, qualora - acco.gliendo le modificazioni suddette - si inibisse a qualsiasi Governo di cimentarsi in una quale che sia politica di localizzazione. Cosi accade, ad esempio, per l'art. 10: la Cass·a dovrebbe contribuire nella misura fissa del 20 per cento in qualsiasi località, e a favore di qualsiasi iniziativa industriale, sul complesso di tutte le opere previste nell'art. 11. Si•cché l'abolizione della determinazione categorica dell'ampiezza demografica dei Comuni in cui concedere l'agevolazione - fissata dal disegno governativo in 75.000 abitanti - che prima era forse auspicabile, ora aggrava la situazione. Per di più, alle opere elencate nell'art. 11 (a proposito del quale è appena il caso di rilevare l'assurdità dell'obbligo di concedere contributi su tutte le -opere indiscriminatamente: quasi che ovunque l'allacciamento alle fognature e, dicasi, alla rete elettrica, presentino la stessa difficoltà e onerosità) ·si vorrebbero aggiungere le cosiddette opere « sociali ed assistenziali »: mentre •è abbastanza chiaro che gli imprenditori i quali volessero porre in essere tali •topere, le eseguirebbero senza. bisogno del cont.ributo; mentre difficilmente [65] Biblioteca Gino Bianco.
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