Nord e Sud - anno III - n. 23 - ottobre 1956

mente: e questo poteva essere dato dai singoli O.O. R.R., dall' U.N.U.R.I. ed, in ultima istanza, dal Parlamento, che in tema controver~o di autonomia è il solo idoneo a precisarne i confini e il contenuto. Il fatto è tanto più grave in quanto esiste in Parlamento un progetto di legge relativo a tutta la materia regolata - con spirito opposto - dalla circolare. Ma l'avversione alla autonomia e al metodo democratico è ancora psicologicamente (oltre che politicamente) così radicata in tanta parte dei nostri ambienti politici (per non dire di quelli burocratici), che le cose più gravemente discutibili sono presentate come ovvie e addotte a titolo assiomatico di motivazione. Una mentalità che trova nell'istituto del prefetto - e più · recentemente in quello del Commissario prefettizio - la sua più sincera espresswne. La circolare cc rimuove n tutti i contrasti, fissando anche il contributo all'O.N.l.S.l. nella misura di cento lire ed all'A.S.U.l. (associazione studenti tubercolotici) nella misura del dieci per cento. Quant9 all'U.N.U.R.l., equivocamente, non vi si fa cenno nella ripartizione del contributo. Quando la circolare si occupa - più oltre - delle attività degli O.O. R.R. sancisce, per q'uanto concerne la politica assistenziale, che cc dal Consiglio di Amministrazione ne sia curato il coordinamento n : ·senonchè, la legge Ermini, che si pretende di interpretare, prevedeva un principio di intervento del tutto contrario (art. 12): ~he cioè fosse il Consiglio di Amministrazione ad interpellare cc la rappresentanza legale degli studenti n ai fini della fissazione di tutti i contributi di diretta competenza dell'Università (contributi integrativi, di laboratorio ecc.). Il contrasto è anche con la circolare dell'allora Ministro della P.l., on. Segni, relativa all'interpretazione della legge Ermini: a proposito dei contributi destinati alla Rappresentanza vi si rileva infatti che « le Università potranno determinare eventualmente d'intesa con l'Opera Universitaria, ove le organizzazioni studentesche sono rappresentate, norme· di carattere generale per la destinazione, l'amministrazione ed il controllo dei fondi, pur lasciando alle organizzazioni la necessaria libertà d'azione specie del lato tecnico n. Cioè: collaborazione tra le Autorità accademiche. e la Rappresentanza studentesca nella fissazione dei criteri gen_erali, ma. senza pre• giudizio di quella cc necessaria libertà d'azione », che (comunque la si defi- :aisca) nella prassi più democratica è stata intesa come autonomia finanziaria e politica. Con la circolare Rossi alla Rappresentanza si sostituisce pienamente il Consiglio di Amministrazione: ne troviamo ancora un esempio nella regolamentazione della politica degli impianti sportivi alla quale si darebbe incremento cc con appositi piani da delinearsi dal Consiglio di Amministrazione dell'Università >>, tra l'altro anche con fondi reperiti presso l'Opera Universitaria. [64] BibliotecaGino Bianco

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