formalmente vorrebbe integrare l'interpretazione di una disposizione di legge: in particolare, dell'ultimo Comma dell'art. 11 della legge 12 dicembre 1951, nota come legge Ermini, la quale riordinava la tassazione universitaria, rimasta priva di una sistemazione generale nell'immediato dopoguerra. Vi veniva anche risistemata la materia dell'Opera Universitaria, Ente nel quale si realizza concretamente la collaborazione tra studenti e professori. Infatti tre studenti eletti attraverso gli O.O. R.R., a fianco di tre professori, dirigono la politica assistenziale e di « diritto allo studio ». La validità della Rappresentanza Universitaria trova in questo riconoscirnento una ulteriore conferma. E non basta. La Legge Ermini (cui ormai non poteva sfuggire l'importanza che l'organizzazione unitaria degli studenti aveva acquisito nelle Università) se ne occupava direttamente negli art. 11 e 12. L'ultimo comma dell'art. 11, oggetto, come si è detto, nella circolare Rossi, dice testualmente: « E' consentito alle Università e agli Istituti superiori di richiedere contributi fino alla misura di L. 1000 per ciascuno studente in corso e fuori corso, per le attività assistenziali e sportive delle organizzazioni rappresentative studentesche ». Nel successivo art. 12 è definita l'Interfacoltà (O.R.) « come rappresentanza legale dell'organizzazione studentesca ». Dunque, l'unica rappresentanza legale è negli O.O. R.R., secondo la chiara formulazione dell'art. 12. D'altronde non può sostenersi che il C.U.S.I., l'O.N.I.S.I., o altri Enti qualsiasi, di carattere corporativo (con radici ed interessi extra universitari) rappresentino gli studenti. La legge non poteva che riferirsi alla sola ed u11itaria Rappresentanza, che era quella di fatto consolidatasi attraverso una esperienza autonoma e democratica consumata in vari anni di interessante attività; si inseriva tra l'altro nella battaglia che gli O.O. R.R. e l'U.N.U.R.I. conducevano per affermare l'autonomia politica della Rappresentanza Universitaria. Ora, la circolare Rossi pone questa allo stesso livello di rappresentatività del C.U.S.I. e di altre consimili organizzazioni. E i11definitiva, riconoscendo e potenziando queste, distrugge il significato di quella. « Allo scopo di rimuovere - esordisce la circolare - i contrasti talora sorti in alcune sedi ed in vista delle finalità cui sono intesi i contributi in questione, questo Ministero ravvisa l'opportunità che i consigli d'Amministrazione di ciascun Ateneo provvedano ad assegnare al rispettivo Centro Universitario Sportivo (C.U.S.), una aliquota del contributo in questione in misura non inferiore ad un terzo ». Si tratterebbe di rimuovere dei contrasti, dunque. Abbiamo già cercato di precisare la fisionomia delle parti in contrasto (gli O.O. R.R., il C.U.S.I., l'O.N.I.S.I.). Ma l'U.N.U.R.I. che rappresenta unitariamente e su scala nazionale gli universitari non è stata interpellata. Qui la questione del metodo è anche di fondo: un contrasto non va rimosso autoritariamente, se esiste il luogo idoneo a risolverlo democratica- [63] Bibloteca Gino Bianco
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