Nord e Sud - anno III - n. 19 - giugno 1956

« Codice dell'artigianato », « Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane » e « Disciplina dell'artigianato », siano esaminate congiuntamente, assegnandole alla X Commissione permanente dell'indutria, in sede legislativa. Non è improbabile che si stia tentando una fusione tra i tre disegni dei quali quello del sen. Moro è stato già approvato dal Senato. Tuttavia sarà ben difficile che i democristiani consentano che la nuova legge sull'artigianato rechi il nome di un liberale ed è probabile che sacrificheranno anche il nome del sen. Moro per assorbire i due disegni di legge di iniziativa parlamentare nel terzo, presentato dal ministro Malvestiti nella attuale legislatura e riproducente il testo di eguale disegno presentato nella legislatura decorsa dal ministro dell'industria del tempo, on. Campilli. I tre progetti tentano, ciascuno a suo modo, la individuazione dell'impresa artigiana: che è naturalmente cosa non facile. Nel « Codice dell'artigianato », presentato dagli onorevoli Colitto e Malagodi, unitamente ad altri parlamentari liberali, si ricorre ad un metodo empirico che, per enumerationem semplicem, ritiene di poter risalire al concetto di impresa artigiana. Il vizio è appunto in tale metodo e la definizione di impresa artigiana risulta insufficiente. « Sono mestieri artigiani - è detto nell'art. 3 del disegno - quelli compresi nell'elenco allegato alla presente legge ». E l'elenco riproduce quelli in vigore per gli assegni familiari, ema- _ nati per decreti 1ninisteriali in base a un provvedimento legislativo del 1947. « Sono aziende artigiane - si aggiunge nell'art. 4 del medesimo disegno - le imprese (sic) ...le quali svolgono le attività previste nell'elenco di cui all'articolo precedente e si trovino nelle seguenti condizioni: a), b), c), d) omissis; e) non abbiano un numero di dipendenti che, escluso il capo della azienda, ma compresi i suoi familiari con lui lavoranti, superi la cifra che sarà fissata per le categorie B e C dell'allegato di cui all'art. 3 con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta ecc. ». Le rimanenti condizioni si limitano a richiedere la patente di mestiere (a), l'assunzione, da parte del titolare, della piena responsabilità dell'impresa (b), l'organizzazione aziendale operata dal- . l'imprenditore (e), il processo di lavorazione, anche in serie, ma non completamente meccanizzato (d). Condizioni che a noi sembrano o superflue o imprecise: tali comunque che di certo non sospingeranno ad un esame scrupoloso gli organi che dovranno indagare sulle caratteristiche artigiane di una impresa; i quali, come è faci1lmente intuibile, si limiteranno a scorrere l'elenco dei mestieri e a verificare il numero dei dipendenti. Nel progetto Colitto, più che a una difettosa definizione, può dirsi che questa sia del tutto mancata e sostituita, per amor di praticità, da un complesso di elenchi la cui compilazione è affidata al potere esecutivo. Il disegno sembra suggerito da un uomo di affari che non abbia tempo da perdere con i concetti giuridici nei quali nutre poca fiducia e che preferisce lasciare ai [SO] Biblioteca Gino Bianco

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