Nord e Sud - anno III - n. 15 - febbraio 1956

I o Come si vede, nei loro aspetti essenziali, queste linee legislative non· si differenziano gran che dalla legislazione U.S.A. _: in particolare daII'Atom~cEnergy Act, la legge americana del 30 agosto 1954, introdotta in · sostituzione della legge Mac Mahon del 1946, che stabiliva un monopolio statale ancora più rigido. Alcuni ambienti industriali italiani sembrano considerare il progetto. governativ~ troppo statalista e dichiarano che il nostro Governo dovreb·be spingersi più chiaramente in avanti sulla strada privatista. Ma non ci pare che gli argomçnti addotti siano veramente efficaci salvo che su questioni di dettaglio, che si è sempre in tempo a modificare. Si dice, per ,esempìo, che la ricerca dei min_erali, libera negli Stati Uniti, sarebbe in Italia riservata, direttamente o mediante appalti, allo Stato. Ma, senza prendere posizione sul problema, ci sembra di poter dire che la differenza tra le due legislazioni è meno grande di quanto potrebbe apparire, dato che in U.S.A., se è vero che la ricerca è libera, è vero anche però che lo Stato rimane uni- • co acquirente, e con diritto 'cli fissare il prezzo del minerale rinvenuto. . E bisogna rilevare ancora che l'Atomic Energy Act è stato •emanato in piena a.mministrazione repubblicana, cioè a dire in un clima in cui l'ini- , ziativa privata non può certo dirsi incatenata -da una mentalità governativa dirigistica. Si è affermato, d'altra parte, che il progetto governativo, se è più statalista della legge Mac Mahon, lo è meno della legislazione atomica inglese. Ma bisogna rispondere che il paragone regge poco, perchè il carattere statalista della legislazione inglese è fondato sul fatto che l'industria elettrica è nazionalizzata in Gran Bretagna e che, per conseguenza, ~entre in U.S.A. o in Italia l'impiego dei combustipili nucleari da parte pri- \Tata è possibile, in Inghilterra mancano del tutto gli stessi utilizzatori ., . pr1vat1. Ma il rapporto tra legislazione statunitense e progettata legislazi0ne italiana non può essere basato sul confronto degli articoli di legge. L'identità o la somiglianza qegli articoli di legge non può servire a nascondere la prof onda •differenza tra la realtà italiana •e quella americana. La ricchezza ,della società americana ~ .tale, da far sì che i privati siano in condizione di effettuare ricerche e lo Stato di produrre i combustibili nucleari. In Italia è difficile pensare che lo Stato possa disporre di capitali sufficienti a procedere. alla ricerca od alla produzione (la polemica sul petrolio Biblioteca Gino Bianco • I

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