Nord e Sud - anno II - n. 12 - novembre 1955

va abolito il Commissariato che aveva il compit0 di agevolare l'emigrazione all'estero, aveva istituito un Commissariato per ostacolare l'emigrazione interna; poi le competenze di questo Co1nmissariato sono passate al Ministero del Lavoro). La legge del 1939, la più iniqua, aggravò poi i vincoli alla libertà di movimento dei cittadini poveri; infatti l'art. 1 di- · spone: • I cc Nessuno può trasferire la propria residenza in comuni del Regno capoluoghi di provincia o in altri comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti, o in comuni di notevole importanza jndustriale, anche con popolazione inferiore, se non dimostri di esservi obbligato dalla carica, dall'impiego, dalla professione, o di essersi assicurata una proficua occupazione stabile nel comune di immigrazione, o di essere stato indotto da altri giustificati motivi, sempre che siano assicurati preventivamente adeguati 1nezzi di sussistenza » • Per le altre disposizioni di questa legge rinviamo il lettore al commento di Ernesto Rossi (9 ). Ma, a misurarne tutta l'iniquità, giova ricordare quel brano di una lettera di Luigi Einaudi che Ernesto Rossi ha inserito ne I padroni del vapore (la lettera e del novembre 1951 e fu scritta al ritorno dalla. visita del Presidente della Repubblica alle zone alluvionate della Calabria): « Sarebbe stato opportuno che il legislatore fascistico avesse intitolato le due leggi con la più esatta terminologia: ' estensione dell'istituto del domicilio coatto' e 'ristabilimento della schiavitù della gleba'. Questi e non altri sono invero gli istituti regolati dalle leggi del 1931 e del 1939. C4e cosa è il domicilio coatto se non l'obbligo di non allon.tanarsi da un determinato territorio? Che cosa è la servitù della gleba se non il divieto di abbandonare la terra dove si è nati ed alla cui coltivazione si è addetti, con la comminatoria della restrizione forzosa in caso di fuga? Adorniamo, quanto si vuole, i due istituti con le parole moderne di disciplina, regolamento, armoniche distribuzioni e simili vanità; diamo ai padroni dei servi, ai negrieri il nome di commissari, IJ?.inisteri, funzionari; ma resta il fatto crudo e nefando di uomini divenuti cosa trasferibile ad libitum di altri da un lav·oro ad un altro o condannati a rimanete, finchè la vita duri, nel luogo dove esiste la gleba alla quale primamente l'uomo fu asservito. ' (9) Ernesto Rossi: I padroni del vapore, Bari (Laterza) 1955, pagg. 109-110. Biblioteca Gino Bianco

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