Nord e Sud - anno II - n. 9 - agosto 1955

I \ facoltà disponendo che ciascuna rinuncia può comprendere solo superfici continue non inferiori ai 100 ettari. Il permissionario che ha soddisfatto 1 suoi obblighi nei riguardi della pubblica amministrazione ha diritto alla concessione per la coltivazione dei giacimenti da lui scoperti nell'area del iuo permesso. La concessione avrà durata di venti anni, con diritto a due proroghe di dieci anni ognuna. Il diritto annuo dovuto dal concessionario allo Stato è stabilito in L. 1.000 per ettaro dell'area in concessione; il canone annuo invece determinato nella concessione, su parere del Consiglio superiore delle miniere, è previsto, in rapporto alla effettiva produzione, al prezzo di mercato del prodotto. Lo Stato dunque non pretenderebbe più una partecipazione agli utili dell'azienda, e comporterebbe un controllo ben determinato sulla società stessa; ma al momento di ronf erire la concessione fisserebbe nel decreto un canone proporzionale / alla produzione e al prezzo del prodotto. Nel disegno di legge è prevista l'asta pubblica per la concessione a privati di aree decadute da precedenti concessioni o rinunciate. La base di incanto relativa al canone annuo è determinata dal Ministero dell'Industria sentito il Consiglio superiore delle miniere. Altra importante inno- \azione rispetto alla legge mineraria del 1927 è che sulla stessa area possono essere autorizzati più permessi di ricerca o concessioni di coltivazioni a profondità diverse. Infine la legge prevede i casi di decadenza dal diritto del permesso e delle concessioni (inattività, mora nei canoni e nei diritti dovuti, ecc.). A chiusura della relazione che accompagna il progetto di legge, quasi a chiosa dettata dalle polemiche insorte nel frattempo stilla costituzione dell'ENI (1 ), è scritto altresì: << il presente disegno di legge si collega strettamente alla legge che istituisce l'Ente Nazionale Idrocarburi. Vi si collega nel senso che costituisce un aspetto della politica ( 1 ) Con la legge 1O febbraio 1953 n. 153, si provvedeva alla costituzione del• l'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.), destinato a riordinare l'attività petrolifera dello Stato e a fruire, in un'ampia zona comprendente quasi tutta la Valle Padana, dell'esclusiva per la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi e per la costruzione ed esercizio delle condotte di trasporto degli idrocarburi estratti dalla stessa zona. L'E.N.1., con personalità giuridica di diritto pubblico e con fondo di dotazione di 30 miliardi di lire, assumeva così la caratteristica di holding, potendo costituire società collegate o controllate, nonchè procedere al riassetto ed ~Ila riorganizzazione delle imprese già controllate. [57] Bibloteca Gino Bianco

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