parte di questa categoria: basterà ricordare le note cifre rivelate dalla inchiesta parlamentare sulla miseria. Significativa è poi la situazione del1'agricoltura in materia assistenzi'lle, poiché, come ebbe a dichiarare il sen. Grava (democristiano), nella seduta del 21 ottobre 1954 della 10a çommissio11edel Senato, la spesa per le prestazioni assistenziali nel settore agricolo ammonta al 13% appena del totale, laddove il numero degli assistiti nel medesimo settore rappresenta il 54% se si escludono dal novero i col- •t1vatoridiretti, e il 74'% se si considera anche questa categoria. Si noti, per di più, che l'unica forma di previdenza di cui godevano sino all'approvazione della legge i coltivatori diretti, era quella della assicurazione contro gli infortuni agric9li, stabilita da una legge del 1917, la cui applicazione, peraltro, lascia quanto mai a desiderare, almeno per quanto riguarda que- • sta categoria. Il 27 luglio del 1953 venne presentato alla Carriera dei deputati un progetto di legge (n. 45), a firma Longo, Pertini ed altri. Vi si contemplava l'estensione della « assicurazione malattia>> a tutti i coltivatori diretti, la cui forza lavorativa familiare superasse il 500/4delle normali necessità del fondo, e si accomunavano all'assistenza i braccianti agricoli, che venivano però esonerati dalla corresponsione dei contributi. Venivano comprese tutte le forme di assistenza sanitaria, e si addossava il relativo . contributo per 1/3 alla categoria e per 2/3 allo Stato. La gestione dei fondi veniva affidata all'I.N.A.M. A due mesi di dist~nza, il 3 ottobre, l'on. Bonomi ed altri ripresentavano un, progetto (n. 215) che, già. approvato dalla Camera nel corso della precedente Legislatura, non aveva potuto essere approvato dal Senato a causa dell'anticipato scioglimento di quest'ultimo. Tale progetto mirava a rendere obbligatoria l'assicurazione malattia per i coltivatori la cui forza lavorativa familiare raggiungesse i 4/5 di quella occorrente per le normali necessità del fondo; prevedeva la sola assistenza ospedaliera; addossava il carico delle spese ai coltivatori, integrandolo con una imposta di 6 lire al kg. sullo zucchero; affidava infine la gestione ad un costituendo istituto ~utonomo. La legge approvata nel 1954 si distacca profondamente da ambedue questi progetti. Ad essa non si è giunti prendendo le mosse da uno studio organico ed approfondito, nè attraverso alcune modificazioni di uno schema anteriorn1ente predisposto: bensì attraverso un susseguirsi, pressochè Bibloteca Gino Bianco
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