Lo Stato - anno II - n. 18 - 30 giugno 1961

VILIPENDIO DELLA M GISTR Sig. Direttore; In un art~olo in prima pagina, sotto il titolo "Non ìn nome del popolo", del quotidiano pomeridiano « Paese Sera», n. 138, di lunedì 12 - martedì 13 giugno 1961, è scritto tra l'altro: « Una sentenza che si pronunci "in nome del popolo italiano" e che irroga l'ergastolo a Fe- 11aroli e Ghiani rwn dice il· vero... - La questione è di fare salvi certi prinoìpi, elementari, ma fondamentali di giustizia· (intesa, appunto, come pronunciamento di popolo, espressione di democrazia, diciamo pure, senza paura, fatto politu:o), per cui, in un caso come questo 11.elquale non si è potuto raggiungere un convincimento o.~soluto di colpevolezza ( 18 ore e mezzo di camera di consiglio stanno lì a confermarlo, drammaticamente) non si condanna... - e non si condanna... per riguardo ai milioni di virtuali imputati cui società e giustizia devono garantire che... per quanti siano gli indizi e le presun-– zioni, fin che sussiste anche un solo elemento di dubbio, "in dubio pro reo", nell'incertezza "il popolo italiano" non li condannerà... le giurie popolari non sono tali, non adempiono al compito di interpretare, semplicemente, con un "sì" o cor. un "no", l'opinione e anche, certo, i sentimenti del popolo. Essi vengono costrP.tti ad adden– trarsi nel/,a"tecnica" legale, a seguire il giudizio togato... . Nel caso Fenerali-Ghiani, il difetto è apparso evidente perché c'era stato un dibattimento veramente pubblico, che aveva consentito all'opinione pubblica di farsi un parere. E questo ... era - ed è - che, seppure i due odierni ergastolani fossero colpevoli, ... non se ne sorw tuttavia avute prove sufficienti e sufficientemente chiare». A quale fine è intesa la strana prosa del quotidiano di sinistra? Apparentemente; si trae spunto dalla recentissima sen– tenza di primo grado del processo Fenaroli per affer– mare il preteso prevalente convincimento «innocentista», che sarebbe stato manifestato dalla « opinione pubblica » a... furor di popolo. Apparentemente ancora, si trae lo stesso spunto .per ammannire ai lettori la balorda ed amena fantasticheria di una giu,stizia ideale da esercitarsi attraverso la <.: opi• nione pubblica». Ma è fin troppo chiaro che il vero scopo, perseguito freddamente . e subdolamente, è ben altro. Sviluppando _un'offensiva già messa in atto dai co– munisti e consoci ( vedi i non lontani e vituperosi attac– chi alla sentenza dei giudici siciliani per i fatti del luglio ]960), si completa la massiccia opera di aggressione alle istituzioni dello Stato prendendo di mira, fra i tre po– tai del tradizionale Stato di diritto, anche la magi– stratura. La funzione statuale del « rendere giustizia » si mani- • festa, dai tempi più remoti della civiltà, come la più no– bile ed elemta fra le abdicazioni delle libertà individuali in favore della società. Questa, da siffatta abdicazione resa depositaria del mandato quasi religioso di « giudi– care », attua attraverso gli organi della giustizia il ri– spetto del fondamentale precetto del « neminem leadere », 22 tecaginobianco c-he è al tempo stesso garanzia essenziale di coesistenza delle libertà e delle eguaglianze individuali fra gli indi– ,;_:iduiassociati. E' agevolmente comprensibile che, per l'indissolubi– lità dei valori di eguaglianza e libertà e quasi per una postulazione di superamento dell'umano nel compito del giudicare, il potere giudiziario costituisce presidio emi– nente delle libertà in uno Stato libero e si appalesa, in un certo senso, come la parte del patrimonio istituzio- 1iale di esso Stato maggiormente legata a gelose esigenze di conservazione e di preservazione da fattori di corrom– pimento. Per ciò stesso, esso rappresenta, per un verso, l'obiettivo più difficile per l'azione demolitrice delle forze eversive, e, per altro verso, garanzia essenziale di difesa contro tali forze. Tanto amnwnisca sulla pericolosità e gravità dell'azione eversiva in atto; che si pone come premessa essenziale per un attacco a fondo ai poteri t/ello Stafh. Tra quei poteri, non si risparmia ormai apertamente il potere giudiziario. Prospettandone subdolamente una 8truttura non più solo imperfetta, ma addirittura inti– mamente « guasta » nel suo tradizionale ordine togato ( tale è il significato della insultante prospettiva dei giu– dici togati che « si sono rassegnati a rinunciare a uno dei. tre ergastoli»), si persegue, con trasparente grosso– lanità, la realizzazione delle premesse valide a facilitare l'atteso trapas.~o dai giudici togati ai « tribunali del po– polo», sì che gli organi della giustizia diventino servo strumento politico dell'agognato Stato comunista. _ Tale è lo «scopo» di si/fatti scritti. E il pericolo è maggiore q11-ando lo scopo sia perseguito con mezzi di larghissima capacità divulgativa, come la stampa, e me– diante argomenti che, sebbene esprimano grottesche bub– bole o in/ ami menzogne, possono tuttavia avere facile presa o esercitare torbidi turbamenti nelle anime sem– plici, ingenue, credulone (che non sono poche): quAle anime predisposte, per misteriosa natura dell'uomo, molto più a dissetarsi supinamente alla fonte contami– natrice della diffamazione anzi che ad esercitare con severità e con rigore le proprie facoltà di critica. Ora noi ci crediamo: possono scriversi impunemente affermazioni, opinioni, apprezzamenti, riferimenti di anonimi o di non anonimi, come quelli contenuti nella inef/abile prosa del « Paese Sera»? E, se impunemente non potessero scriversi, se costituissero un reato, tanto più grave quanto più importanti sono i valori offesi, qu.ale tranquillante risposta potrebbe darsi alfinquieto uomo &ella strada che non vede perseguito e punito if, reato? Le offese alla magistratura, come una delle massime istituzioni costituzionali ( ordine giudiziario), costituisco– . no delitto, perseguibile di ufficio, ai sensi dell'art. 290 del codice penale ( vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate). E' interessante riflettere su taluni noti e ripetuti in– segnamenti della Corte Suprema di Cassazione, perché non sussistano dubbi circa gli estremi obiettivi I! subiet– tivi del reato di vilipendio e circa i limiti imposti al,la

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