Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 2 - mar.-apr. 1953

che può sorgere al riguardo, e l'esecuzione di un contratto scritto comprendente qualsiasi accordo raggiunto, se ciò viene richiesto dal)'una o dall'altra parte, ma questo obbligo non costringe alcuna delle parti ad accettare proposte o a fare concessioni: resta stabilito, tuttavia, che nel caso in cui esista un contratto collettivo per i lavoratori di un'industria riguardante il commercio, il dovere di condurre trattative collettive significherà altresl che nessuna parte partecipante a tale contratto potrà cessare o 1nodificare tale contratto a meno che la parte che desideri tale cessazione e modifica non: 1) invii preavviso scritto alall'altra parte partecipante al contratto della propria intenzion~ di cessare o modificare il contratto stesso sessanta gierni prima della sua scadenza, o, qualora il contratto non preveda data di scadenza, sessanta giorni prima del giorno in cui detta parte vorrebbe por termine o modificare il contratto; 2) inviti l'altra parte ad un incontro per discutere la stesura di UR nuovo contratto o di un contratto contenente le modifiche proposte; 3) dia notizia al Servizio Federale di Mediazione e Conciliazione, entro trenta giorni da tale preavviso, dell'esistenza di una disputa e contemporaneamente ne informi qualsiasi Ente statale o territoriale esistente per la mediazione e la conciliazione entro il Territorio o lo Stato in cui sorge la disputa in oggetto, purchè nessun Bibl ta Gino Bianco 3,ccordo sia ancora stato raggiunto flno a tale epoca; 4) continui, senza ricorrere a scioperi o serrate, la c.ompleta osservanza di tutte le condizioni del contratto esistente per un periodo di sessanta giorni dopo la data del preavviso e fino alla scadenza del contrat- .. to, secondo quale è l'ultima. I doveri imposti ai datori di lavoro, lavoratori e organizzazioni sindacali, dai paragrafi 2) 3) e 4) non potranno più essere applicati se si verifica un intervento del Comitato, per cui l'organizzazione sindaca!~ o l'individuo che è una delle parti partecipanti al contratto, viene ad essere sostituito o cessa di essere il rappresentante dei -- lavoratori soggetti a quant_o previsto dalla Sez. 9 a), e i doveri cosl imposti non possono essere interpretati in modo tale da obbligaré l'una o l'altra parte a discutere o accettare qualsiasi mutamento delle condizioni contenute in un contratto per un periodo fissato, se tale mutamento deve entrare in vigore prima che tali condizioni possano essere riaperte secondo quanto previsto nel contratto. Qualsiasi lavoratore che partecipi ad uno sciopero entro il periodo di sessanta giorni specificato in questa sottosezione perderà la sua posizione di dipendente del dat.ore di lavoro coinvolto in tale disputa particolare, ai fini della Sez. 8, 9 e 10 di questa Legge, ed emendamenti successivi, ma tale sua posizione di non dipendente verrà a cessare se e quando riassunto dal detto datore di lavoro.

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