Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 1 - gen.-feb. 1953

dista · 1a retribuzione stabilita dal contratto collettivo di lavoro o dalle convenzioni. La retribuzione dovrà essere gradualmente crescente anche in rapporto all'anzianità di servizio. Le imprese artigiane possono tenere apprendisti che prestino gratuitamente la loro opera per un periotlo non superiore ai 6 mesi dalla loro assunzione, quando sia necessaria, per il loro addestramento professionale, una particolare capacità tecnica. Art. 16 Sono vietatè le retribuzioni a cottimo ed in genere ad incentivo. Oltre le retribuzioni contrattuali di cui· all'articolo precedente è ammessa la erogazione di premi agli apprendisti più meritevoli. Detti premi non devono però in alcun modo essere commisurati alla entità della produzione conseguita dall'apprendista. Art. 17 . La formazione professionale dell'apprendista si attua mediante l'addestramento pratico e l'insegnamento complementare. · L'addestramento pratico deve avere il fine di fare a~quistare all'apprendista la richiesta abilità nel lavoro a cui deve essere avviato, mediante graduale applicazione ad esso. .L'insegnamento complementare deve avere lo scopo di con5 . u,u,loteca Gino Bianco ferire all'apprendista le nozioni teoriche indispensabili all'acquisizione della piena capacità professionale. Per coloro che non sono in possesso del certificato di compimento della 5" classe elementare, l'insegnamento complementare deve comprendere l'integrazione necessaria ad acquisire l'istruzione scolastica occorrente al compito stesso. I programmi di insegnamento, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1 sono stabiliti ed approvati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero della . pubblica istruzione, in rapporto alla natura delle attività cui è indirizzato l'apprendistato. Art. 18 L'àddestramento pratico nelle medie aziende deve svolgersi per quanto possibile in locali distinti da quelli destinati alla produzione. Tale separazione è obbligatoria per le grandi aziende. E' considerata grande azienda quella che occupa almeno 1.000 lavoratori. Per determinati settori, in relazione alle caratteristiche della produzione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 1, può autorizzare deroghe. L'autorizzazione può essere rilasciata dall'Ispettorato del lavoro, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 2, quando riguardi . singole aziende. 65

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