La Difesa della Razza - anno V - n. 19 - 5 agosto 1942

Nè i hnli ereditari appaiono un indistinto coacervo da trasferirsi in blocco ma vanno distinti e diversamente attribuiti scrondo la loro rispondenza razziale al che ,non può rimane. re estranea la loro origine. Nè infine appare ragionevole l'av- ,•ersione per ogni forma di. comunione ereditaria la quale, o,·e si reali.u:i nella cooperazione e nella solidarietà, ,può offrire dei vantaggi su un atomis1ico frazionamento. IHTl.llVENTO DELLOSTATO li diritto razziale ereditario postula un intervento sempre più profondo <kllo Stato nella materia successoria. L'importanza dei valori di popolo che ,•j !IOflO espressi esige. nell'interesse della razza, un'azione di vigilanza e dì tutela attraverso gli organi ordinari o, se necessario, attraverso orgam tecnici i,iituiti a questo scor,o. Un importante inie~ s1a1ale è dato dalla necessiti di evitare quelle liti dispendiose tra gli credi che furono, in ogni tempo, la rovina di interi pa• trimooi e l'origine di odi incancellabili; di .rendere chiare e cene le norme successorie e di pronta soluzione le ine,·itabili conrrovcrs~ di fatto che pos- ""o insorgere. L..(.I Stato inoltre fa proprie, come è noto le eredi!';\ vacanti, pri,•e cioè di successori. Le incertezze e le discussioni a cui questa regola ha dato luogo .si chiariscono se si ha riguardo al suo contenuto nzzialt-. Difatti come massimo rapprtsentantc della razza e come interprete dei v,dori della comunità popolare, è logico che lo Staio acquisti nell'tnteres~ di questa comunità quei beni che i Suoi partecipi la.,ciano senza titolare: come nd tutto riemra quanto ne fu separato. per un•cffimera vita autonoma. IL LIBRO Dli.LE SUCCISSIONI Il libro delle succusioni e donazK>ni entrato in vigore il u aprile 1940-XVIII segna, mediante alcune iDnovuioni di evidente impronta .rauiale, un importante passo nel gradu.alc affermarsi di questo diritto. Diamo un riassunto delle nor• ~ mc di più notevole significai,~ razziale. I • Il principio della prole ha sensibilmente limitato la facol• tà testamentaria a favore dt"1 discendenti lcginimi o naturali aumentando la legittima loro riser\'ata (ari. 83 e scgg.): l:1 famiglia e i vincoli di sangue prenlgono in tal modo sul di- !ordmc dell'arbitrio individuale. Lascia invt'ce perplessi il fa. ,•ore usa10 ,·crso il coniuge nella successione legittima il che, se indubbiamente accresce l'e(. ficacia del matrimonio, puO produrre ingiustamente trasfe• rimen1i di beni tra famiglie di• ,•erse. ll • Il legislatore ha segui• ti il criterio della quota mobile, anzichè quello della quota fissa, accolto dal codice abro• gato, variando cioè la legittima in ragione della pluralitì di figli. IJI . E' stata ripristinata la facoltà di istituire fed«ommu. si, ma, lungi da ogni situazione di pri,·ilegio, esclusivamente a favore della prole o di un ente pubblieo e . soltanto 1>er una generazione (ari. 248). JV • E' stato altrcsì ripristi• nato il cccratto successorio cioè la ponibilità di escludere, mc• diante prelazione o riscatto, l'estraneo chelj di solito per una speculazione, voglia subcntnrt' o sia. 5Ubcntrato ad un coercd<' nella comunione ereditaria (.-r 1icolo 2i9). V • Nella serie dei mt.il:i" illeciti. idonei ad annullare il tesi.amento (art. 172), annO\'C.· riamo quelli affetti da illiceit~ razzia~, come finalità amide. mografiche, o contrarie alla ~anità- della ra.u:a, o dNtate d;t odio co111ro la nostra razza o incom11atibili col suo prestigio, o avverse ai princij)ii ra.u:istì. Con interpretazione razzista della regola, riteniamo insito, . nel fatto stesso di una disposizione a favore di giudei, il motivo illeci10, essendo evidente• mente con1raria alla nostra coscienza. e al nostro senso mora. le. Lo stesso va notato per k condizioni illecite (art. 18o): il legislatore ha indicato nc.ll'artioolo I della legge 13 luglio 1939-XVlf n. 1055.un'ipotui di condizione illecita per ragione i'•r 1mpr•uion•re i 1uoi ledell, il r•v•rel'ldo evang•li1!1 ■meriuno hving Moon, durant• le su• pNdith• in thieu, min.c:ci1 fulmini contro I pec:celori. Perciò ogli poH i pi.di su un cilindro di rame, 11 corrente p■su allr1v•no il 11.10c.orpo • ~riiu scirilille dalle diti. H•nno 11 1Mde1ima serietà • pericolo1Uiii i lui.mini ■rlifici•li l•ncl•li d■gll 1pirilu•li1ti contro il r1u:i1mo biologico rduialt', cioi la condizione di appanenerc alla religione t'· braka, tipica manifestazione della razza giudaica. IL PIÙ PUZIOSO ,ATaJMONIO Le norme legislati,·e non esauriscono il fatto, grandioso t' fondamenrale per la vita del popolo, della successione: tutto il patrimonio ideale, tutto quanto ciascuno dei parte6pi della razza ,·i apporta per il bene comune, rimane come una ricchezza che costituisce il bc-- ne perenne della ruu e ne rappresenta il potere cri:ati\·o. La più alta successione· è quin di qoclla delle opere creale e della "ita spesa per l'uis1enza del nostro popolo. Ma anche nell'ambito dei beni materiali e trasmissibili occorre tener preSCfltc che tutte le riixheue delta terra a nulla valiono se non ,ono accompagnate da for. ti virtù razziali e che il più prezioso patrimonio che i genitori possano trasmectc-rc a1 figli non è già l'inerte peso del denaro ma il retaggio inesauribile dei valori di razza. MARIO BACCIGALUPI 19

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