U n'ordinan.zo esecutiva della legge sulla soni1ò matr momale d apon!l in Germania che a datore dal mese di d•cemb,e 1941 nessun matrimonio potrò venire colebro10 dal 'ufl c,ale d. stato civile senza la esibizione d1 un certihcoto di aaaen.w rilwciato dall'Ullicio di Sonilò del Re'ch. comprovante che il luturo coniuge non sia alleno da malallie coatituz'onoli od inletlive e che ambedue i pronuba non possano snaturare CXlrl lo loro unione il ceppo roztiale cui appctrtengono, Apparisce alla lne eaaudito un antico desiderio che, tra giudi:r:ii discordi e dii, lonn'. Si agitava in Germania sin dall'ul· timo dopoguerra e che aveva doto occoaione a stud'oaj di tulle le diocipline di esprimere, in scnth piò o meno prolisai, l Joro puntj ,di vista aull'a~omento. Questo pdnC:pio. se bene onaliz.ziamo, si rivela 1u1t'ahro e~ nuovo olla ecienza medico-giuridica italiana e persino alla vecch a dottrina del diritto canonico che m sè, come•vodremo, lo conteneva in nui::o. PRECEDENTI STORICI La misura legisla11va non è neanche nuo• va nelle sue hnee generali. In Norvegia la obbligatorietà del cert'licato prematrimoniale nsole al 1919 e riguarda il solò'coniugo. In questo pawe le sanzioni contro i contravventori della normo vennero 1uccesSva. mente inasprite perch~ li oase-rv6 che medici e promHSi sposi deludevano la legge. Negli Stati Un.ti il princ'lpio venne applicato altraverso nonne adottate do 35 stati, le quali po\ 1n gran parte per il r,lasciamento dei pubblic: poteri, caddero in disU\JO. Ma ■o!tanto nello stato di Wo.shington e del Dakota del Nord si ebbe un cer1il1coto pro· matrimoniale obbligator'o il quale come anche nello stato dell'Oregon era limilato ai soli uomini contraenti le nozze. In Gennan o nel 1924 digq:ò: ai richiedevo da porte del Consiglio superiore dell'Igiene Pubblica a· lu11.1rsi posi un cer1ihcoto d: buona salute risalente a non oltre quanro mesi anteriori al motr monio celebrando, e si p:-e-.lCfivevo che, nel CO$O in cui esiste■- ._ uno malattia sessuale m uno dei due soggetli, il certificato doveva d~chiarcue che si aveva e un impecfmenlo > olla celebrazione. In Germania un gruppo d1 studiosi nel 1921 pubbl'cò una raC'l:."Ohadi scrilli sulla questione del certificato p-ematrimoniale. (e Das 0n:tliche Heiratszeugniss. Seine wis- <1enschaltl chen und praktischen Grund• lagen >, leipZig, 19'21). In questo interessante volume Max Hirsch insisteva sul;a !orma. zione di una pubblica coscienza difensiva contro gli ottacchi al patrimonio della salule e della ereditarietà 'ntegra; ma non approvavo il proge1to d1 un certilicato prematrimoniale obbliga1orio. Heller opponevo altre d·fficoltà, limitandosi all'esame del pericolo delle malattie contag.OBe_ Czollit.zer proponeva. per la pcimo volta, l'istituzione di un e passq,porto oanitar"o • sin dallo nasc;10, che avrebbe dovuto essere esibito insieme ai documenti ~vili per la celebrmio-- ne del matrimonio. In tal modo il c:erlili• coto prenuziale si rendeva superlluo, e questo slud"o.so estendevo il proprio 0111.1nto smo a prop:me !a crecn:,one di tabelle delle singole ereditarietà, onde foqe dime11tro.- bile la presenza di moli o di tare negli ascendenti. 28 Westenhofer era l'unico studioso che accettava inlegralmenle il principio dello iM - tuzlone di un certificato b'laterale. Ma in Italia questa idea era sorta sin dal 1919, Il doti. f'erd·nando Do Napoli ave• va inlotll proposto. nel gennaio d, quell'anno. alla XXIV tJezione (Igiene sociale) della Commissione per il Dopoguerra. d; cui egli stesso laceva parte. lo via 10 prenuziale e per soli uomini> quale meno prolìlattico antiluetico_ In quel tempo la v1s1one delJ"oggello &Ja I" mitala ad una mera prol.lassi poichè ancoro il concetto della protezione della razza e di eSIO in funzione statuale e collettiva non ai era maturato nelle dossi med.che; come non era conosciuto dai di• rigenti politici. Lo proposto del doti. De Napoli vennot accettala dalla sottocommissione ma Il parere discorde de: due consigli de!lo specialità ost6, Una commissione, creata per l'esame del progello., non soltonlo opprov6 l'ideo mo elaborè uno echema di legge in• teso ad istitu.re l'obbligatorietà del cer1ilicoto prenuziale limitato ai soli uomini, Ouo• alo lim'le tuttOTia donuncia la incompletezza di visione del non !acile prob~ema. Ma nel 1922 in ItoJia le vedute •i prec:- •· savano_ In quel novembre ai riunivo a Montecitorio il Fascio med·co parlamentate presieduto dal prof. Cirincione con queat'ord ne del giorno: e Fare obbl'go all'ulliciale di alalo civile di ogni comune di chiedere agli sposi se sono lomilj di un cer1ilicato me· dico. senui di che la mancanza di esso •·coetituisee impedimento" alla ce!flbrozione del matr"monio •· Nello stesso mese Aldo Mieli sulla e Rassegna di atudii sessuali :t {novembre•d1cembre 1922) apriva Ja discussione sc'ent1hco-- tilosolica sull'argomento con un articolo del prof. Vincenzo Monteaano (« Il certiltcalo premotrimon!ale e la profilassi sociale>) m cui )'autore però propendeva per lo tesi dello H"rsch estendendo. o mìo parere, 1I princip'.o giust nianeo doll'c alicuj non laedere >, ci~ del non danneggiare alcuno. a! molrimonio per cui si invocava la co- ;,c.ent.a e l't&duca2ione dei singoli onde i sani non veni.uero lesi per elleno delle noL ze e le proli future non venissero magari colpite nel loro diritto all'integrità lisico. Anche Domeniea Barduzz:, {N. I, 1923) nella stessa riYista, lns:-Jteva sullo poa.s1bi1itò: d sviluppar-e nel!:, popolo-t.ioni una p:-eciso. COBcìenza circa il valore dello sanità organ'ca. ma accetlava il p'ncipio .della istituzione di una carta samlario ind1v • duale. Mo soltanto 11 prof. Pietro Capasso (N. 4, 1923) patrocinava l'obbl"gatorietà rilenendo che. come avviene per ogni norma legis:alivo, lo stato di coscienza attinente pub venir sviluppato dalla 'mmanenza della norma 1Jtes.sa e delle soni.ioni. A questo proposito sj ricordi incidentalmente che il codice penale. curato da Alfredo Rocco. accetta Il principio d; delillo applicabile alle lesioni sessuali volontarie per caU$CJ di malattia. Da questo nucleo può svilupparsi da un canto il concetto giuridico di illicei!à e di delittuositò del matrimonio contralto o da contrarsi nel quale uno dei coniugi possa ledere l'a1tro o la generozione. Mo può es• ..e1" stimolato aulla baae di questa normo sonziono1iva uno alato di coBCienza nelle popolo-t.ioni Implicante il r·spetto per l'inte• grl!à sanitaria a1trui e per la sua otlitud1· ne prOCNIOtiva. Ca;passo, nello scritto che rich:omo, ad un certo punto diceva: e Si studino i mezzi più eff:coct di propaganda. Nulla si lasci d'intentalo. Ma intanto si cominci per lare qualC0$0 di' legale. Gh ignoranti a:l'appl - caz!one della nuova legge chiederanno naturalmente 1ag1one del certJlicalo. Sori.li quel.a l'ora d1 una· buona propaganda tempest.va da parlò del medico spec1aJmenl;U. JI doti. A. Z,ppori successivamente dichiarava d1 es.sere favorevole all'esame del Gonguo prenuz1al 8 ed il J)!"OI. G. Verrolli. pensando alle molle elua oni pouibih, ai appellava aJ fattOJe e coscienza lnd·v1duole >. Copas.so, che era stato nominalo relatore al progetto parlamentare. tornavo od inaist43re sul suo punto dì v.\Jto e, rispondendo od un art colo apparso sul n. 9 del e Bollellmo dell'Ordine dei mediCi di Genova> • in cui l'li prolllavano OPJX)S':zionj dì natW'U emaz:onale ed Individualistica, c'tova il disp08to per cui c'è obbligo di dich"arozion. delle molatile 1nle1uve ed invoc:ova lo potestò dello stato che e ho non soltanto il dir"tlo mo ariche il dovere di imporre tuili quei provvedimenti che rit:ene necessari1 alla protezione della so.Iute pubblica tJulla quale eserc·ta alto o,p,era di lutela •. Ma lo sviluppo della tesi di Capa.uo 6 moderato. Egl 1 •i nferisce ad una obbliqo-- torietà piuttoelo di esibizione reciproca del certllicato medico in modo che ognuno dei nubendi e debba preventivamenle rendersi conio della salute dell'allro e regolarsi in conseguenza•· E' questo che lui chiama: e cert1licalo co~ullivo >. Ed aggiunge: e Do. Po il primo posso l'impedimento legale et. verrà socialmente legittimo in nome della dileso dello sposo seno, della genero.zione, del!a collelt'Yità >. Tale modero1:lone risente dello dottrina dominante in materio giu· ridico-sociale e dei relitti di lndiYidualiamo ir. contrasto lesivo con gl'interoui dello sia. lo e della razza Il pediatra dott. V_ F. Madon al « lii Congresso nmionale tra le società ilohone pe-r lo stud'o delle questioni sessuali :t riprde
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