Un eb,eo poi.eco. tueudo invece che la restituzione avvenisse nei primi giorni di ogni mese. Cosi J;ter ocnto fiorini prestati il 28 luglio e da· restituirsi il· primo seltembro si pagava l'intcrC6Se per mesi tre, mentre il debitore u.veva a diSPosizioue la somma solamente 1>ergiorni 34. Ci volle anche qui una disposizione di legge ... ma gli · ebrei sempre pronti a trovare ripicghj, adottarono il calendario ebraico, i"gnoto ai non ebrei riuscendo cosi a frodare ancora una volta il contraente cristianQ. Nel cambio della moneta gli ebrei erano poi maestri, in fatto di trucchi e imbrogli: le monete d'oro che non erano cli conio esatto e prooiso oome le nostre, venivano limate, 1>rima di C8sere consegnate a chi otteneva 1>restiti: su cento monete ehe Jla.ssavano per le mani delJ"ebreo, qualcosa del 1>reziosoDletallo restava nelle mani dell'usuraio. Naturalmente quando In somma veniva restituita l'ebreo pesava le monete una ad una o attentamente. Se la limatura er~ troppo profonda, si cancellavano le tracce della lima, con il... cerume dello orecchie, che a quanto sembra era abbondante 1>resso i giudei dei sudici ghetti d'Italia a quei tempi. Per ricondurre ·gli ebrei alla Vera Fede, i Papi im1>0scro che ogni settimana., nel giorno di venerdì, un terzo ·della popolazione ebraica dovesse ascoltare una ·1>redica,nella quale un monaco illustrava gli errori del PoJ)Olo·ebroo. Ma gli ebrei, costretti a recarsi nel tempio Cattolico, non potendo far altro si addormentarono ... e un'apposita norma dovette disporre che un incaricato gir8.8SC durante il sermone tra i banchi, munito di una verga, per ... risvegliare i dormiénti ... veri o falsi che fossero. Ma gli ebrei non sL dettero per vinti; costretti a star svegli si iurarono le orecchie con la cera, per non sentire la voce del pÌ-ed.icatore cristiano e una apJ)OSita uorma dovette imporre agli ebre; di 1168isterealle prediehc con le orecchie scoperte (a Quel tempo gli ebl'ei :wevano capigliature abbondanti) perchè fosse possibile açcertare se Qualcuno si otturasse le orecchie per 20 non sentire Ja purolu del sacerdote di quel Cristo cho la gente d'Israele aveva ucciso. Ma l'abitudine alla frode era tale che gli ebrei ccrcaro\lO di eludere persino le di81l0siziouj cmeissc dni dirigenti della Comuuità. A Roma, i cupi della Comunitit, che avevuno unn giurisdizione ordiuativn e discit>liuure sugli abitanti del Ghetto, vietarono il ballo trn ebrei di sesso diverso. Ebbene, a quanto sembra, gli ebrei, ricorsero ud uu trucco (ler lfollnre con le ebreo: sostennero che il divieto non si llJ>pHcnva nlle donue cbc gii\ bullavnno mn a quelle che inscg,iava,w n ballnrc e ci volle un tlivietv preciso e catc~orico 1>e1r1eprimere 1'evusione. ul divieto. Esempi più recenti si hanno nel secolo X I X quando gli ebrei riuscirono a far diehiurnrc dalle SuJ)reme llugistrature del Regno che lo e jus gnzngn ... diritto di inquilinnto u carattere 1>ersonale, eru invece un diritto renio J)nriflcabile ulla enfiteusi e <tuindi nffroncnbilc. Per effetto di quesfo eupziosn interpretazione gli ebrei divcntnrono proprietari di tutte' le cose del ghetto, vole n dire di zone urbane centralissime, e su queijltl manovra, fondarono il loro ricchissimo patrimonio immobi• liarc urbano nelle muggio.t\ ~iUà d'Italia. Abbiamo ricordato t}uesti episodi degli scorsi secoli, per persuadere ehi legge, come gli ebrei, alle leggi che tendevano a disciplinare le loro attìvih\, abbiano oppo• sto espedienti, cavilli, manovre fraudolente, oltre alrnrmll 1>0tentissima della corruzione, cosicchè non deve riuscire strano se anche oggi una parte della legislazione razziale non ha raggiunto in Italia i fini che H legislatore si nro1-.onevn. Ricordiamo qui di seguito i 1>iùtinici casi, di trucchi od espedienti, COJli quali gli ebrei frodano ed eludono le disposizioni oggi vigenti. li legislatore fascista ha bloccato ud un certo momento i beni di tutti gli ebrei: ne ha vietato lo nlicuuzioni, le subaste e ne ha dis1>0sto il censimento. Ha creato anche un ente di gestione e' liquidazione con un pi8Jlo per il graduale assorbimento dei beni medesimi. Ma con una disposizione succC88iva di legge, ha consentito agli ebrei cli donare ai 1>arcnti o affini ariani. i pronri beni in deroga alle disposizioni precedenti. J"l legislatore evidentemente, animato da e generosità>, intendeva che restassero nell'ambito fu.miliare - nelle famiglie miste - Quei beni che l'ebreo, alla sua morte. avrebbe lasciato o che il nucleo familiare era ttbitnato a oonsiderare come propri. Ma se il Jegislator~ ebbe fiducia. neJl'ebtco, e ru generoso con lui, l'ebreo non si fidò della bcnevole1\7.a di co,;tui e si valse per frodare il legislatore di questa favorevole e generosa disposizione di legge. Donò in fotti i suoi beni a] parente ariano come gli era consentito, ma il parente o affine ariano immediatamente li vendette, versando il denaro nll'obroo che cosi intascò il Prezzo {li Quei beni che altrimenti non avrebbe J)Otuto vendere. Poiehè per le donazioni dall' ebroo ali' ariauo. non si erano imposte le usuali' tasse sui trasferimenti, la frode fu praticata su larga scala. senza nemmeno dover sottostare a gravami fa.scali. Infatti, se si esaminano negli uffici ipotecari cento donazioni fatte da un ebroo a un ariano suo 1>arente. ai accerta che iti nova,ita ca.,i. alla donazione e seguita subito la. vendita. Più cauto &arebbe stato il legislatore se avesse imposto l'obbligo a chi riceveva in donazione, di non trn-
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