sa il termine cliuico di nazionalità. Con questo concetto si \·ogliono distinguere da un lato i cittadini italiani di ru:r:a italiana, quaiunque sia la loro cittadinanza, abbiano o meno perduto la nostra cd acquiStata una cittadinanza straniera (compresi quindi gl'italiani non rcgniroli) dall'altra gli stranieri in senso proprio, abbiano essi o meno acctuistata la nostra ci1tadii,.anz.a. Come ha chiarito la Circolare del Mini• stro degli Interni, 22, dic. XVII n. ()2ì0 si d~·e avu riguardo unica~ntc alla differenza di razza indipendentemente dalla cittadinanza fa quale quando per a,·,·entura non coineida con il suo naturale substrato etnico e non sia espressione di razza non ha alcun valore sost.lnziale. Questo di,·ieto, come è noto, è soggetto a dispensa. In sostanza, pur non precludendo in modo assoluto delle limitate immissioni di sangue di altre razze ·ariane nel gruppo nazio• nale; si vuole che questi casi, d'altronde infrequenti, siano· ,·agliati dal punto di vista razziale ad uno ad uno. Xell'amalgama ddle rauc che in tanti paesi del mondo corrompe ogni ,·alorc naziona• le, il sa.tl{:ue della nazione deve consen·:ut• la sua origjnaria· purtz.za affinchè anche i suoi ,·alori cd i suoi caratteri e la nazione sJ:ess.1.perpetui la sua ,·ita. Abbiamo perciò una più alta e più~ completa capacità m.1.trimoniale che coincide con i limiti etnici della nazione, des1in:11a a consc,n·arc, sul fluttuare dej tempi e dei popoli, il sangue italiano. Attr:wcrso le norme Jdl'cuienica e le leggi dell'cttdi1arietà il matrimonio opera sulla stessa composizione interna e sulle qualità ddla razza altenndonc o migliorandone il patrimonio, distruggendone i ~ni o arric• chendoli a seconda dei com1ubi e dellc loro condizioni. Finora è J)MSO sufficiente lasciare questo settore alla coscien. za rauiale del popolo e di s,·ol· g<'re soltanto un'0pt"ra di propaganda per illustrare i darmi irreparabili di matrimoni uz,;i. s1icamentc ripro,·evoli. Mezzi <'~tragiurìdici operano per ereare, anclle in questo campo, una coscienza razzista e per diminuire le cau~ delle malattit. . e delle tendenze morbigene. Tuttavia talune norme acqui· stano ai nostri- occhi un ,·alore essenzialmente razziale: tali sono quelle sull'età minima per contrarre matrimonio (art. 82 Cod. eh•.. l'ìn<:apacità di contrarlo dell'imerdetto per infermità di mente (art. 8J Cod. eh·.) al quale si equipara l'interdicendo, il divieto di matrimonio tra prossimi eongiunti (art. 85 Cod. civ.). Certo queste disposizioni furono originariamente dettate per considerazioni di,•ersc da quelle razziste: ma la loro reale funzione e il loro intimo significalo appaiono oggi dì c,·iderue importanza razziale. Possono pure ritenersi giusta ragione di rifiuto di escguirt: la promessa di matrimonio (art. 79 Cod. civ.) moti,•i razzisti di varia natura, come la scoperta di morbi ereditari il sorgere di malattia in• guarihile la pro\•a di ascendcati di duhhi;i razzd ariana nell'al• tro promittcnte e simili. Tra le mohc proposte che si sono fatte o che, si possono fare per oonferirc valore di legge a queste tsigcnze ddla. razza ricordiamo, oltre la visita e.' il certificato prcma1rimoniale, l'istituzione di appositi,_con. suhori per un'adeguata assistenza cugenica. Inoltre sembrerebbe opportuno che nella celebrazione de'I matrimonio, oltre lettura. dej doveri dei coniugi riguardanti i loro rapporti personali (obbligo di coabitazione, di frdcltà, di assistenza) (art. 141143 Co<l. ci,·.), si ricordassero pure i do\'cri ,·erso la prole na• scitura. e le esigenze e gli interessi della razta. Tra le cause di scvarazione 1>erso11alc (se ad• dif'illnra come per il 1..."0dicc svedese non si \"OJ;lia giungere, ne-i casi di prole, all'unnullamcnto del matrimonio) si pot~bbe an110,•crare anche l'infermità contagiosa e inguaribile che metta in pericolo la sanità della prole nascitura. Jnfine grande importanza in questa materi.; assumerebbe un arehh 1io genealogico che, oltre alle origini delle \'arie stirpi e quindi alla purez. za del sangue. ne pontsse in rilie,;o le caratteristiche, le e,•cntuali tendenze: morbigene, le qualità ereditarie. Molte "ohe C stato posto il quesito del fine e della funzione del matrimonio. Secondo la dottrina cattolica consistono principalmente nella procrea• zione e nell'educazione dei fi. gli (can. 1013). Ora tale modo di. vedere è identico a quello razzista pt:r quanto da un lato vi si giunga da presupposti teologici, dail'altra da premesse puramente politiche. Una precìsa norma J>Oteva sembrare, nella nostra legislaziont, una enunciazione teorica su1>erflua ma questo concetto si desume da tutto l'insieme delle leggi demografiche. Nè si è creduto di trarre cutte le conseguenze che, rigorosa-menu:, in teoria, se ne deducono, quali sanzioni a cal'ico di nubcnti infecondi, ben più ripro,·e,·oli di un celi• bato inescusabile. o lo scioglimemo del "incolo ma1ri111011ia· le l)Cr impotenza di ge.ncrare. Tutta\'ia mentre sotto l'impero del Cod. cfr. del 1865 t"ra dubbio che t2le condizìonc fosse causa d'i nullità del matrimonio ora questa C ammessa espressamente dall'art. 121 Cod. civ. sia pure con molta caute• la e eou rigorosi termini di dccadc,nza. Al d1 sopra di questi detta• gh di pratica e di politica lcgislati\·a rìmanc ben fermo che il matrimonio ariano ,·cde nei figli la ragione essenziale della sua istituziont. Esso è qualcosa di dì,•crso, di più ele,·ato e di più nobile dì un semplice connubio e di un mero ,•incolo poichè nella sua sfera si cc· lebra il perpetuo rinnovarsi dd popolo. Qui è la matrice dcli.a razza, il destino dclla nazione futura; di qui può deri,•are la c:onscr\'azìone e il potenziamento o la degenerazione Jel• la razza e di conseguenza il perpetuar$i o il perire della na~ zionc. L·accusa di materiali- ,mo. ripetuta sopratutto in Qll'-• sti argomenti, è sciocca e insensata. Quando spno in gioco i beni più ah~ del popolo e la libertà o l'infelicità di ilmumerj genequioni non \'algono certo simili escrcitazion~ ,·erbali a limitare gli ine\'itabili S\·iluppi dell'idea di razza. Quali dunque i princi1)i 1,0litico-giuridici deri,·anti dall'idea di razza nel diritto matri1noniale? Come si possono riassumerne gli s,·iluppi e le ap· plicazioni pratiche? Il seguente quadro ne indica i punti principali. A) La capaeiti matrimoniale si distingue in ariana e non ariana. Agli ariani soltanto s1,e11ail ius connubii con ariani.: il matrimonio C ammesso cd è lecito solo nell'ambito del-. fa propria razza nazionale o, in via di c«ezione, in quello più am1>iodella razza · (m::itrimo11io ariano). Ai non ariani soltanto spttta il ius connubii con non a. riani-: il matrimonio per eos10ro è lecito soliamo nell'ambito di nuzc 11011 ariane, B) Contran•iene ai donri \'Crso la razza chi, affcuo da malattia trctli~aria o comunque dannosa per la prole contrag. ga ·matrimonio. l\1ezzi per otte· ncrnc l'adempimento sono la ,·i. sita e il certificato prematrimoniale, la sterilizzazione \'0lonla• ria od obbligatoria. i consuhorii mcdico-cugenici, lo. studio genealogico delle stirpi, il didc10 di matrimonio tra prossimi con, giunti o agli interdetti o imer• diccndi per jnfermi1à di mente, la menzione dei doveri verso la razza nella celebrazione del matrimonio, tutto questo è di· retto anche ad C\'itare il mani• fcs1arSi o l'esaltarsi di caratte• ri recessivi dannosi. C) Altra infrazione .ai do\·t• ri razziali commette il coniu• gc che, a\'cndo contratta una malauia dannosa J)<:r la prolt o per l'altro coniuge, assolva ugualmeme, prima della guarigione, il debito coniugale. La separazione personale o il rico- \'ern obbligatorio in istituti sanitari potrebbero scn·irt' per quei casi di irresponsabilità. t <li insensibilità morale nei quali quest'obbligo non sia spon• taneamentc av,•èrti10. D) Altro delitto \'Crso la ru. za commette il coniuge che non procrea nelle migliori eondizW: ni eugeniche. La lotta contro le cause ambientali e sociali di degenerazione, l'alcolismo, le abitazioni malsane e via dict'n• do, !a tutela dtlle panoriemi, il diritto di non adempiere in condizioni sfavore"oli il debito coniugai<', la separazione per. scmale ,•algono ad altenuare i gr~\'! dannj di una incoscienza crnn1nosa. E) Sancito ehe fine c-ssenzia. le del matrimonio è la 1>role,ne deri\'a, logicamente, la sua nul· lità in caso di im1>01cnzadi generare e la necessità di sanzio.. ni per i matrimoni \·olutamtnte infecondi. Ognuno inteÒdc l'impor11nza e l'estensione delle deduzioni che, scaturendo dall'idea di razza, pongono il diritto matrimoniale su nu0\'C basi. Tutto questo si riferi~e ed è in fun. zione unicamente del ma1rimonio ariano per il quale si pongono finalità ed esigenze che mancano nei connubi delle altre razze, prima fra tutte l't· limiuazione di ogni contagio ebraico. MARIO BACCIGALUPI
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