.. I doveri rauib.li ·· s'intitolava il precedente articolo sc:ritto da Mario Baccigalupi per questa sezione e pubblicato nel n. 18 dell'Anno IV. In tale scritto l'Autore formulava il nuovo concetto del dovere in senso ra:u.iata. affermando cho..i principali doveri razziali consistono: nella tutela. in senso attivo e passivo, del prestigio. della popria raua: nel dovere del com.battimento; nel dovere del lavoro; e nel dovere demogrc:fico. La concorrenza di tutti questi doveri in un individuo sere 1hsid110 l"() cfiicace: il matrimonio oltre ad t'Ssere un iauo della razza che nt assicura la continuità e la trasmissione dei caratteri ereditari, (' an• che 1111°is1illlziondci significato staralç la cm imponanza, p<'r i fini dello Stato, si commisura t'l.l f' data appunto dall'interesse ddla rana. t·no dei pnnti µii, importan. ti della nuo\'a legislazione è il rMab1limt'lllO ò1 una ,·era e pro1>ria capaciti matrimoniale. di quel 1us conuuliii che è sem• prc esistilo ndlo1 nos1ra tradizione o come attributo della. ciuadinanza ai tempi di Roma e, souo !"aspetto religioso fino alla metà del secolo scorso. Xon esis1c )lill nn'illimuata v,ossitlilit3 di corrompcn· il sangue con mescolanze dimostra1esj e- ~iziali, ma Si ,·uole che la razza porratricc del più nobile ,a11gi1c t' della ci,·ihà più alta coi1su,•i questi beni fondamen• tali della nazione e dello Stato. definisce l'Italiano nuovo. maggioranz.. dei casi, sponta· nea e naturale. Si r,uò invece discutere, in .sede teorica. se il matrimonio tra ariani e non ariani, che fosse celebrato nonostante il divieto. sia da ritenersi nullo. come dice testualmente la legge o inesistente come si può ritenere 1,ensando che non e amm~sso e quindi non può esistere un connubio di mezzo tra quello Fa;mi9lia di Au•lzolioni della nuova Gollea del Sud. Come l"uomo ario si trO\'Ò in ogni 1cmpo ne-I più alto grado drlle differenziazioni rau:iali. cosi è istih1ito il matrimonio ariano '"aie a dire quello limitalo nell'ambito di questa razza (art. 168 ccxl. eh·.: art. 1 R. D. L 17 no,•. 1938 XVII n. 1718). Mentre agli appancnenli ad altre r:u:ze è \'ieta10 tale connubio, parimèilti ai cit. tadinj ariani è inibito il matrimonio fuori della loro razza. :\bbiamo perciò due diverse capacità matrimoniali: l'una superiore propria degli ariani, che ne legittima il connubio f ndta sfera.. della propria razza. l'altra propria dei nOIJ ariani c~ consente il matrimonio tra appartenenti a razze non ariane qualunque esse siano, Obbiezioni sostanziali non si possono opporre a questa di,·isione, a tacere cii alcune comingenti polemiche sone al suo riapparire, quando si conoscano i risultati delle scienze biologiche e razziste e si ponga mente alla. sua ossen•anza, nell'enormeariano e quello non ariano: se ci()('. escluso che il requisito della razza sia un semplice impedimento poichè ha carattere generale e assoluto, si tratti di una sua condizione di esistenza. Ammesso il carattere essenziale e inderogabile di quest~lememo che vcramcmte può dirsi costituti,·o del matrimonio sembra evidente la COJtsel,"1.lenza che il ,·incolo matrimonialt', oltrechè nulle <lebba ritener~1 inesistente dei tutto. Ma la questione ha scar~ importani:i pratica. Piuttosto non , 'è dubbio che queste disposizioni si applicano anche al matrimonio del cittadino celebrato in paese straniero (art. 113 c. ci,·.). Ci"parc i!loltrè he contra""enga al limite deri- ,•ante dall'ordine 1mbblico t' dal huon co.s111me il matrimonio che si volrsse crlebrar~ nel Regno fra stranieri di diversa razza (ari.ani e non ariani) anche se ammesso dalla loro legge nazionale come <1ucllo che ripugna al nostro senso l"tieo e razziale e al nostro intero sistema giuridico (an. :?1 preleggi). ~cll'ambito della capacità ariana i: segnata un'ulteriore differen~iazionc tra la razza nazionale e le altre razze a· riane .. \d indicarla la kggc U•
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