f2 di 1uui i pregiudi:r.i dcmocra• tici, la coscicnu unita.ria della ruu italiana ohre le inique frontiere. Si formarono intanto, dalle correnti mig~o,ie, le collcctività italiane di Tunisia, di fran. eia, d'oltre Oceano e si delin«. ben presto il tr:agico dissidio tn la ruu e quei paesi di immi• gruione che imponn-ano una n:uionaliti suaniera. Oggi, mencre le armi decidono le nuove frontiere etniche delrh:alia. l'ideale n.ni.$ta V\IOle riunire in un solo popolo e , in un solo Stato cucti gli appar• ccncmi alla nostra ruu; di qui l'i.Jtiuaziooe ddla Commissione per il rimpatrio, Intanto il di• rino ha cerca.io di difendere la nnionalità di questi haliani ali' estero: fo eostante lllterpre• tu.ione che: l'acquisco di una cinadinanu straniera vale a far perdere quella italiana quando sia volonario e spontaneo o sia seguito da rinwu.ia cli quesc:a ultima; si propose, nel 19}0, di isticuire lo svincolo della na1ionaliti, cioè di subordinarne la petdib. al permesso del nosaro Governo; si moltiplicarono, di fatto, i asi di doppia citta.dinan:r.a che si ,~eva anche istituire per Jcuc: si tcnck- ora ad as.simila.re l'italiano all'cstero all'italiano non regnicolo come espressa.mente fu chiarito al I i dfecci ddl'autorinu.ionc del matrimonio 1r:a nuiondi e Stranieri. In vinù dcJla convemionc· 20 aprile 1919-XVII gli Albanesi godono in Italia rutti i diriui civili e politici che loro spettano in Albania. Raffaello: La Gh1.11tiua f PaJa,,:zo del Voti~o) L"ordirwnemo delle terre di Oltrcmuc distingue quanro diversi gradi di capaciti che, pc:r grandi linee, si fondano sulla divC1'$l compo5ilionc Ctnica. Agli abitanti del Posstdimcn• to dell'Egeo è concessa quella cittadinanu che si può chia. mare rodia (R. D. L 19 ottobre 1933 n. 1379); c,chuion< dei diritti politici, statuto per· sonale, possibili1à di acquisco, sotto certe condittOni della cit-. wlinan.u italiana. La cittadlllanu libto. compona, oltre lo statuto personale, il diritto di concorrere a Cli· cicbc coloniali e a profeuiooi in colonia (R.D.L l dic. 1934 n. 2012). Abrogata la possibt• liti di acquisto della ciuadinanu. itaJiana, per i soli Musul. mani che ne siano degni, fu iRi• ruira una speciale citu.dioanu che accorda alcuni diritti politici limitati al territorio africano e a.i rapporti con gli indiBC"i (R. D. L 9-1-1938 n. 70). Le popolWOf'li dell'A.O.1. hanno un'unica condiffl>ne, quella di sudditi, (R.D.L 1 giugno 1936 XV n. 1019) n•• ruralmcntc scnu pos.sibilid, di acquisto della cirtadiru.nu. it•• liana. Da ultimo una condizione ~nicolacc: di suddi110U è sta• ta diJposta per gli appartmenti alla ruu ebraica insediati nel territorio nuionaJe di a.ii .sempre più pericolosa e ingiu.su appuin l'~paruione a.i cit• tadin.i. (&.D.L 17 nov. 1938· XVII n. 1728). Riusumiamo le più impor• tanti comcgucnte che, in sede dominale, si deducono dalla concttione ranista della citta· dinanza. I. - La sua can.rtcristica to• taliaria: che involge tutta la capacità, sia privata che pubbli• ca, dei singoli e che determina in scn,o posiciTO il contenuto dei vui suti givridici ammessi, rendendo n«cssaria una tale qualificniooc: per lo svolgimcnro di ogni artivitt,. 11. - U a.nh.ere concreto per cui si devono distippueri, a seconda della nua. 1:t~condizione di piena citta.d.inanU e divcnc situazioni inferiori fit19 a quc)Ja più limitata e, a sua voha da diffcrtn:r.iusi. secondo la raua, di semplice suddito. Ili. - L'indi.ssolubilitl del .sangue per cui, negata la nacunliUWOOC, ooa può acquistu• si, di regola, che per vincolo di sangue, nè perdersi se non i.n ca.si di indegnità. IV. - L'es<cnsiooc, con gli opportuni adattamenti, della condizione di hiliani non re• gnicoli a tutti gli appartenenti alla ruu italiana rcsidcrui a). l'esecro che, scnu aver dcmerimo della loro raua, abbìano dovuto assumere una cirtadi• runu. straniera. V. - La diHcrcnziuione dc• gli stnnieri a seconda dcll'af. finiti a.oche sohanto etica e spi• riruale con la no,ui. r:ana. '21
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