La Difesa della Razza - anno IV - n. 14 - 20 maggio 1941

La Giusti.zia. d; Cecchino W:vioti, nel Musoo Noz:ionale di firenze prìncipio pur privandolo di ogni rnlc contenuto col facilitare l'acquisto e la perdita della cittadinanza~ ma lo si spiegava con ragioni aniitctiche alridca di rana quali Ja presunta volontà del figlio di seguire la nazionalità del padre, o la libera. elezione dclrindividuo o un muruo accordo tra quest'ul1imo e lo Suro cht' lo accoglie. Nell'cnunciu.ione di questi criteri inconsisccnti sentiamo riecht'ggiare Jc frasi dei cinici che si rirroevano cirtadini del mondo e degli epicurei che coosi• gliavano di mescolare alla na• zione il più gran numero pos· sibilc di stranieri, ripetute nei tempi moderni, tra gli altri, da Volu1ire e dal belga H. La fon. taine, rappr~tante del socia! lismo intdlct1uale. 20 E' manifesto invece che, se si vuole conferire alla cittadinanza un valore, altro fondamento non può darsi che quello del sangue: nessun registro della cittadinanza può mutare un negro in bianco o un f'brn> in ariano. Qucst0 sembra fosse il pcn~iero di Tacito almeno li dove ddiniscc come un dono (ci,'ltatcm dono dcdit) la con• cessione della ciuadinanu ro• mana .a certi popoli gallici (Hist. 1, 8 e 78). E dono ingiusti6cabile ben deve ri1cncrsi quando si abbandoni quell"unico filo condutmre ammissibi!e che è la rana e si dimentichi che uno dei compiti CSSfflti.ali di questo istinuo non è già di considerare cittadini i figli dei cittadini, il che è ovvio, quanto di impedire che tali diventino persone di altra rana e che ta• le qualità perdano gli apparte• ncnti alla nostra. Perciò si prospettano due questioni che possono dar luogo alle due parri fondamentali di una, legge in materia: il contenuto dell.a ciuadinan:r.a e 'delle minori capaciti giuridiche, l'estensione ddla loro applicabilità, cioè quali siano gli ob, blighi e le facoltà che conferiscono, quali ca1egorie di f>Cl$0• ne vi siano comprese. Pet entrambi i quesiti, la ratta forni• sce l'ide.a direuiva poichè mentre propon..iona la capacità .alle ca.ratteristiche rauiaJi in rap• porro a quelle della rau.a della nazione, l'.anribuisce soliamo ai componenti di-quel determinato gruppo etnico. 11 concetto giuridico di ciuadin.anu ancora dominante (apparcencnu forma.Je allo Stato) e quello di person.a (!'es.sere soggeuo di dirirti) appaiono cgu.alitui e fornuli nè ha.ntio oggi .alcun valote. Ogni iaua ha. un suo proprio stato giuridico, una sua. propria c.apacità. E poichè I.a cittadinanza, in senso proprio, è la condixione che at• tribui5Ce la pienezza delle fa. coltà e dei doveri è cittadino chi è di sangue italiano. Il vero sosunxialc fondamento del• la cin:adinanu italiana, di questo onore e di questo dovere, è la r;LU.a ii.a.liana. A s«OO<la <klle differenze e delle affinità con la nO$tn rana. si deline2no condizioni giuridiche diverse per gli altri gruppi emici che vivono o che vivra.nno nel nostro lmpcro. Quale dunque, allo st.ato O· dicrno dcli.a legislazione è il quadro ranista della capaci1à giuridica? Per quanto ancora in vigore la legge sulla cittadinanza del 1912 che si rtduce a un elenco dei suoi modi di acquisto e di perdita, radicalmente mutalo ne è lo spirito: il Fucismo ha. rida.to agli Italiani l"orgoglio di ra.ua, il snuo t'roico dei doveri che impone; scnxa un.a concnione idealista, senza una fc• dc, anche la cinadinanz.a è nna mort:1. cosa. Nel campo legislativo è sta• ta sancita la. perdita della cittadin.an:r.aper(taluni ca.sidi indebniti politica (I. }0·1-1926 n. 108); il Governo, in materia di n:uuralixuzionc, ha a.s.sunto i più ampi pouri, garanzia di u• na ferma difesa dell'italianità (R.D.L 1-Xll-19)4 n. 1997); si è accresciuta. la funzione della ci1tadinanza; la capacità ci- ,·ile dello straniero è subordinat.a alla condizione di reciprocità (art. 6 preleggi). Una condixione analoga a quell.a dei ciuadini è fana.agli Italiani non regnicoli, cioè agli abitanti di raua italiana delle regioni italiane non ancora .annesse alla Patria.. A ncs.suno può sfuggire il significato raniale di questo istituto che, creato ,•erso Ja metà del secolo storso, imitatoci dal Cod. Gv. cllenKo del 18H e dalla costituzione tofllC'• na del 1866, ttstimoniò, ad on-

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