ranisra della cittadinanza. I ebrei ospitali in Italia, è chiaro nuovi concetti di cipaciti e di che si vogliono ddinire condiciuadinanu sono agli antipodi zioni giuridiche csscnzialmcme di quelli informati a pregiudizi di\·ersc. liberali e o:tantanovisti onde, ln eHetti ogni grupJX> rnpur conservando una stessa de- ziale che vive nella comuni1i nominuionc, designano realtà imperiale di Roma possiede un.l a.»0lutameme diverse. Un capi• capaciti propria adeguua alle tolo della vecchia dogmatica sue caratteristiche: piena N inouoccnrcsca viene eliminato per tera quella della rana della na• far posto ai nlori del ~ngue. - zione, variamente li.mirata nel • • • contenuto e nell'estensione terSi era soliti tra.ture della cit• ritoriale quella delle altre raue. Quanto agli appartenenti ad altri Stati non vengono considerati alla stessa scregua, nella comune e generica categoria degli stranieri, ma la nostca legi• slazione tende ad usare un trai• tamcnto diverso a seconda della loro rana. A parte gli Italiani non regnicoli che praticamente sono equiparali ai nazionali, a parte inoltre che tutti gli ampi poteri del Governo in ma• teria di cittadinann non posso• no non cssere in armonia con il criterio di razza, ricordiamo gli ebrei d1e form,3.nouna spc• ciale categoria di stranieri ai quali è inibito il soggiorno sul nostro suolo. tadinanu $<."para,amcntedalla capaciti giuridia, riJerttklo la prima a una condizione di diritto pubblico, la SC(onda a una posizione di diriuo privato applicabile in d i Hercnt·cmente a cittadini o a stranieri. Questa distinzione non sussisce. Non esistendo un sogget,o astratto, una persona indifferenziata ma .soltanto, in concreto, l'appane• nente ad una rana, il partecipe della comunità. popalare, capacità e ciuadinanz-a sono due aspeni di un'identica rcalti, il primo oggettivo, il secondo .sogget1ivo, essendo la capaciti nient'altro che la cinadinanza considerata dal punto di vista del singolo e, per così dire, soggettivizzata. Il quadro deUe condizioni giuridiche dei singo• li, dalla semplicistica distinzione di cittadini e di stranieri, si accresce in una molteplicità di altre differenziazioni corrispondenti a quelle rauiali e la concnione della cittadinanza, divenuta totalitaria, interessa e con• diziona tutta la personalità del sing<>lo. Espressione della piena capa• citi giuridica è lo stato di cittadino optimo iure. Se nelle leggi, per esigenze tecniche, si indica.no con lo stesso termine di cittadinanza talune limitate capaciti di popolazioni coloniali e persino la posizione degli I concetti di cittadino e di straniero, perchè abbiano un reale signi6cato, devono essere uniti a quelli di razu, valutata .secondo criteri politico-antropo• logici. Da quanto si è detto si de· duce il fondamento razzista della capacid. giuridica e della cittadinanza. La d0tuina demoliberale aveva bensì enunciato i due antichi criteri del ius soli (che rende cittadini del· luogo dove si nasce o si risiede) e del jus sangu!nis (si eredita la cit• tadinanza dei genitori ovunque sia il luogo di nasci1a) e la nostra legislazione aveva prevalentemente seeuito questo sccond~ Gio-,. Boloqncr: La Giuatiria. /Genova, Università)
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