La Difesa della Razza - anno IV - n. 14 - 20 maggio 1941

ZZA E CAPACITÀ GIURIDICA La Giustia.ia, di Gio• ..-anni <r Ambrogio e Jacopo di Piero (ri• renze. Loggia dei LonU) D pecedenle orticolo di quHta "11:ione, che .-inlitol3•a HR<lUa·• StaloH,9 apparao nel n. ID 0 dell'Auno IV. bi eNO Mario Bacc:igctlupi trulla,,a i NgUHti punti: I) La Scuold: italia;oa (R~ Mou.iai, Gioberti, Mancini) londb nel ~olo SOOrM la dottrina dello Stato sul prindpio della ocnionalill\: 2) Lo teorica della Stato di diritto Ju importata dall'Htero: 3) D Faac»mo ~ termU!le alla de9enei.:u.ion• del n011b'o diritto; C) La dottrina della rana porla lo Stato a djvnit\\ d'Impero; 5) L'att~iamento dello Stato nel con_- honti della rauo:: noa. • paNi•o: 6) I cmnpili dello Sto:to . ••rao la ca:1:1.a IODo lf♦• di diJella, di mit,Jlior-a:mento e di Hpauaioae; 7) Stato e l"UllCt .ano el~m•nlj iatecdipendenti. Ogni dottrina politica ha un:t p:oprìa visione dcli' individuo, dei suoi rapporti col popolo e con lo S!ato, dei suoi dO\'Cri e delle sue facol. tà. Ma soprattutto per la dottrina della ruu la concezion<' politica del singolo è ,,•: punto fondarncn1alc che jnteress.a tutfa la sfera del diritto. E' noto che le idrologie demoliberali raf!igurano l'individuo come avulso dalla nazione, servo di una li- ~rtà formale, artiftciosammte fornito di diritti astratti ma in concreto lasciato alla ~rcè della lotta di classe; per costoro i un'espressione giuridica,. un mc. ro soggetto di diritto, come un ente qualsiasi senza unguc e senza re2le esistenza. Al conrrario l'idea politica di rana, egualmente aiitiindividualiSta e antiunìversalista, vede nel singolo il partecipe del popolo . unito agli altri panecipi dal vincolo più forte che possa darsi: quello del sangue; l'unità eltmentare della raua e il por• tatore della sua missione. nel mondo; r appartenente .ad una tradizione e ad una storia, a una nazione e ad un sangue; im- 1-------------------, messo, nello spazio, nt'I grande:. :EVOLUZIONE DEL DIRITTO. «Khio ddl, n.ua, unito, nel .tempo, da un vincolo indisso- DAL HAZI0HALl,SM0 lubile con le g,nemion; pa.,. sa.te e con quelle forure. A L R À Z Z I S M O E poichè a m,e dive,se co,- risponde una capacità fuica, lavorativa, imelldruale, morale .,_ __________________ diversa, e un diverso destino, 18 viene riconosciuta e affermata una discguaglianu anche ,8:iuridiaa tra i loro appanenen1i, che si rifleue sulla capacità, sui rap• poni di famiglia, sui doveri razziali. Tre argomenti di capitale importanu che, nel loro insieme, contribuiscono a definire la posizione del !i"f°lo nello Stato. Essere capaci di diriuo signifiC2, nel linguaggio giuridico, avere una pt"tsonalità giuridica, essere soggct10 di diriui. Il Cod. civ. si apre con l'dfcr• mazione di questo principio: che dall'app:rnenenu a determinate razze derivanO limitazioni alla capacità giuridica (articolo I). La capacità non è per• ciò uguale per ogni nua, ma diversa in questo che, per taJune, si dànno limitazioni e una s(era giuridica inferiore. Ad uni. diversa personalità raz· ziaJe corrisponde una divers.. capacità giuridica, Ja quale appare fondata sul sangue e trasmissibile come i suoi caratteri foodammta.li. Il Codice noo ha elencato queste razze nè indicato il contenuto delle foni1az.ionirinvian• do, per qucs.1amateria soggetta a rapidi mutamenti per il murare delle situazioni, per lo sp<>- sb· ~to di grup}', etnici, per il contatto con nuove rane, a le88i speciali che meglio pos• sono e:nt.rarenei necessari dettagli. Piuttosto questo principio riguarda cos1 il diriuo privato come il diriuo pubbltCO per quello che questa distinzione possa ancora valere, è un prin• cipio generale dell'ordinamento giuridico dello Stato. Noi vediamo p<>Stoun rappono immediato tra il sangue e il dirino del singolo che conduce, nei suoi logici svnuppi, alla dottrina

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