L'u1eit<1 d•lla 1j1uami9ione di Uordl-Mill,. in Dancalia zionalì ossia razziali. l..a condanna, oggi tanto diffusa. del concetto di negozio giuridico. come artificiosa costruzione inadeguata alla realtà. o la reecnte morte del progetto di un codice italo-f rn11ce3e delle obbligazioni non sono ahro che la dimostraiione che il J)ensiero giuridico europeo çra giunto a 1111 ec<:t."S!i,ocon.- ccttualismo e as1ra1tismo coniro i quali ha reagito lo spirilo rl'alistico della not.lra razza. Nelle ~ingole branche della scienza giuridica è facile scorgere il posto serbato al razzista. 'el diritto inlernaiionalc. ad esempio, l'insufficienza del sistema comune per l'nssenza deJla sanzione coatti\a h:i. mostrato l'inanità del princiJ)iO dell'uguaglianza rleg:li stati agli effetti del mantenimento dell'equilibrio. Il pri11cipio flelrautorità delle nazioni - evidentemente fondato su princiJ)ii razziali -· clo,•rebbe delineare le possibilità di rendere efficiente la norma in1ernazio11ale {trattato o consuetudine) appunto mediante la creazione. non già dell'arbitro o del giudice, ma dello stato o degli stali forti. in grado di esprime•re la coazione della norma da tutti accettata. D'altra parte che le affinità di razza pot.· sano far studiare la possibilità di nuo,·i aggruppamenti internazionali (stati nordici. balcanici ecd diretli a mantenere certi atteggiamenti. per C$Cmpiodi neutralità. è una circostanza influenle sul cliriuo inlernazionale. Le stesse pretese parti7,ioni conti11en1ali di questo diriuo lurnno ori.gin(" unche in parte razziale: così la dourinu dì Mo11rCk!c. osi la ne11trali1à americana. che è ormai un compiuto .sislema giuridico. in cui al motÌ\IO 1,rinciµalme11te economico i,i aggiunge l'imperialismo degli Stai i Uniti che. come tulli gli im1>erialismi. ha alla ba.se un orgoglio tli rozza e una cerla mistica nazionaie. 'el dirillo costituzionale. come in quel. lo corpora1i,o o in quello amminis1rati,,o. il prìnciµio della caµacità giuridica direllamenle µroporzionalc alla razza della JJCrsona fisic:1 è J)rincipio ormai acqui.5ito c che .solo ,·a ilcientificomente diilciplina10: ma la capaci1ii giuridica è razzialmente ,leterminuta anche nelràmhito dello stes- ~o diritto prin,10 per esempio quanto alla 1lropric1à. Ma ancora l"originalità del dirilto CO· stituzionale fasci~ta. attuanle non più una uetta di,·i:,.ione dei po1eri. ma una cli,•l$ioue di fonzioni o meglio. una separazio• ne di potf"ri nell'unica :i!uperiore attività di go,·erno. è un'~igenza visibilmente razziale. Pili e,·idente la traccia della razza nel nuovo dirillo penale. A prescindere da nuo, i s,·iluppi legisla1ivi in senso genelico. come riguardo ad altri c,·entuali l'rowedimenti nei reati con1ro la stirpe, è cerio - restando sul terreno de iure corulito - che nuovi delit1i son quei li del cosiddetto madamato o madamismo e della lesione del prestigio di razza originali. tà assolula della dottrina fascista. Quanto al diriuo coloniale infine 11011 piii esi$tendo una contra1•posizionc fra Regno e colonia. ma piuttosto e~endosi generala la tendenza a una unificazion<- degli is1ituti generali, collegata a una di- ,·er:iificazione in quelli particolari, si senle la nece~ità cli una nuo,a dogmatica. nel ;oenso di 1111 dirillo fucista d'oltremare. T:ilc rmo,•a dogma1ica ba~ta in un:1 scala gerarchica dei territori e delle condizioni giuridiche delle popolaLioni. impor1a una modifica delle tradiiionali con. cezioni circa la natura del dirillo de.lo stato sul territorio metropoli1ano e s.ul coloniale. appunto in ,,_eni;ounitario; imvorta anche una nuo\a ron«zione deFa cittadinanza e della .sudditanza. 11011 più contrapposte. bensì come flue foccie di un solo istituto. che consente già di la110 di- ,·erse (e teoricame11te infinite) gradazioni inlermerlie. Da questo rapido esame flell'a_..JX!IIO razziale della nuon, scienza giuridica ila• liana e del nuo,o tliriuo posi1ivo risuh.i soprattutto uno cosa: che il diritto imve• riale - chccchè si possa dire sul:a sua configurazione scientifica - si i(ientifica col diritlo razziale fll.!!Cisla.in quell'insieme di principii e di norme che. riferentisi tanto al Regno, qunnto all'Africa Italiana, quanto ad ogni altro territorio soggelto all'Italia, lanto al diritto pubb!ico quanto al diriuo prh•ato. compongono in una superiore armonia giuridica la ,i1a sociale della nuo,·a Italia. . RENZO SERTOU SAUS
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