u.:rsa1eche non poteva evidentemente eti- :1tne essendo, razzialmente ed etno:ogicamente par:ando, una contra.:ldi1.ione in tnmini. L'importanza di questa O!Servazione è i::randiMima nel campo del diritto e della politica coloniale, come per esempio nella t·exala quuntio della convenienza o meno di codificare le consuetudini indigene. Fra gli svantaggi che tale codificazione comporta, gli studiosi citano (vedi ad esempio il Solwl), oltre alla cristallizzazione della consuetudine. impedi1a a s,•ilupparsi a contatto della civiltà, la inevitabile tendenza alrinca11ellame1uo. per così dire, delle noriJle giuridiche indigene in uno sthcma - quello del diritto europeo - inadatto a una mentalità tanto diversa. quanto quella delle razze africane od asia1iche. E" perciò e,·ideute che soltanto uno studio razziale delle co11s.ue1Udini. 1,on quindi comparativo e soggeuivo. ma :imblenlale e oggellivo. potrebbe o,•viare all'accennato inconvenienle. .\1a nell'àmbito del diri110 positi,·o ilaliano. alla dottrina e alla giurisprudenza spellano compiti be-n più 1>reci:Jei vorrei <lire urgenti. Un µrimo punto è quello relati\·o alla dtfinizione del concetto giuridico <li razza. ~ul quale anche poco tempo fa si è discusso al congresso in• terregionale universitario del GUF' di Mi. lano. Occorre chiarire tale concelto con riferimento al contenulo. se non riguardo alla razza italiana quanto meno alla ariana: tanto maggiore se ne sente il bi- :,ogno. quanto più infatti si potrebbe supporre esistente in questa materia un divario fra il concelto giuridico e quello au. tropologico. se è ,·ero. sotto quest'ultimo punto di vista. che molti ancora sostengono la non identificabilità cli caraucri. atti a dis1inguere gli ebrei dalle rnzze indo-europee. Il concetto giuridico di razza ariana è concepito finora soltanto ne. gati,·amcntc. in confronto cioè di altre razze determinale: occorre, soprattutto a fini matrimoniali. determinarlo anche i11 maniera positiva ed univoca. compito che non de,·e spettare- al legislatore. ma piÌI opporlunamente all'interprete. Dal fin qui detto risulta che toccherà al nuo,·o 'diritto razziale stabilire anche . il rapporto fra i concetti di razza, nazione e popolo. Si equivalgono ts."-i?Quanto al concetto di nazione ci si può accordare nel concepìr:o come la razza slori, camente intesi\, con cui si pone in rilievo l'insuHicieuza della tradizionale concezione meramente spirituale o cuhura(c della nazionaliti. 1>ercui quest'ultima - per adoperare i termini del Renan - consisterebbe nel desiderio di senti~i uniti; o. in a;tri termini. il che è lo slC'-~•. occorre indagare quale sia l'influsso dei motivi e1nici nella determinazione di tale Sf'ntimento. Higuardo al concetto di popolo sarà da domandarsi :se è ad esso e!tranea o meno :a razza: la nuova con- (lizione giuridica degli ebrei nel Hegno sembrerebbe far propendere per una ri• i.posta negativa mentre, d0 ahro lato, la politica e la lcgis:aiione impcrìale - per cui si tende. allravenio la con~ione di più ampi stahlti ai sudditi o ad alcuni -,uddi1i africani (per esempio i mussulmani libici) acl allargare :a cittadinanza clello stato. pur dando ad essa dh·ersa ampiezza a seconda delle razze - può rar pensare che. con qut!Sta cittadinanza 11diectitU/, come è stata chiamsta dal Viilari, snche i sudditi vengano a far parte del popolo i1alia110come uno degli elementi che con il territorio e :a poleslt' d'impero formano l'entt- giuridico dello 1-lato-impero. Nello s.tudio delle fonti del diritto. l'clt:mento razziale importerà una re,•isione dei rapporti fra legge e consuetudine. Si dtiene comunemente che nella concezione della stato totalitario rohanto la prima de.bba nere diritto di inco:ato in omag- ' gio alla .ito,•ranità. -'1a, come nel ~ledio Evo le CSJ>rC!Siongi iuridiche particolari dei noslri Comuni, frinestandosi sul ceppo del diritto romano giustinianeo produsi.ero un diriuo nostro. percl1è deEa noslra razza, così è a dire, pre!eindendo a maggior ragione dal diritto africano. per sua natura raz.zia.Je, che la consueiudine o l'uso corrisponde a un'esigenza sociale diHìcilmerlle !Opprimibile senza danno. Nei principii generali della seienza giuridica \'anno inoltre riveduli i rapporli fra il diritto e le altre i,cienze. Già qualcuno. come il Baccigalupi. ha posto in rilie,'o come la nella separazione fra mo• raie e diritto oppure fra politica e diritto sia stata solennizzata oltre misura. come il trionfo del tecnicismo giuridico. E' ben Yero invece che si tratta ,di un problema di limiti o di proporzioni, non di aggoluta, cieca separazione, poichè il diritto è incomprensibile senza J3. luce interior~ della politica. Lo st~so è a dirsi dei rapporti fra dirillo e storia, nel senso che la dogmalicn giuridic3., più che sulla slrada insegnai:. dal filosofo, do,•rà coslruire secondo la traccia indicatale dallo s1orico. Nell'in. fluenza della tradir.ione in questo processo è radlmen1e riscontrabile la forza psicologica della razza. Risorge, col diritto fascista, la particolarità del diritto da nazione a nazione: solo certi principii sono romani od universali. le normo e i singoli islituti, na-
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