La Difesa della Razza - anno III - n. 11 - 5 aprile 1940

Revisione dei rapporti fra legge e consuetudine ' • La razza nel diritto pubblico e privato 1 :a1>iritua;e di quelle norme che erano stale emanate nell'Impero per e,•ilare la l'rocrcazio11e di ibridi, e quanto alla sef"Onda. es...~pure non fu considerata che come una neees.saria conseguenza delle precedenti leggi rehati,·e alla condizione degli ebrei. e anzi. il fallo che si permet• te,•a a <1uesti ultimi che csercilas~ro le profC$:,ioni nei confronti degli apportcnenti alla loro ra1..zao. se si trattasse dei e,0:,iddetti discrimiuati anche nei conf ron1i dei concittadini di razza italiana, ,enne interpretato da qualche incorrcg- ~ibile riiardatario come uu tem1>eramento do,uto forse a resipiscenza. lntanlo, il 13 luglio, apparivam> altre due leggi, quella n. 1021. :!iulla oonunissione (o co- :1idde110tribunale) della razza. e l'ahra. 11. 1055, sulle dis11osizioni testamentarie e sulia disciplina dei coinomi degli ebrei. Tutlociò dimo~tra\1a che la ques1io11c. neppure dal p111110 di ,·i!l-ta legislati\'O. non era affallo ;oo1>ila.ma sempliceme111e ,,u~lo: clic, em:mate le norme fondamentali, la elaborazione delle leggi, 11011 ~ndo un'improwisazihllC. ma un portato dell'esperien;,.a, do\e\'a necessariamente - e nlaggiormcnte donà nelra,'- ,enire - a~umere un ri1mo lento. I re• centi IHO\'vedimenti rclali\ i ai meticci dell'Africa haliana, deliberali in seguito .tll'uhimo Cousiglio dei Ministri. ne do- \C\'8110 essere una uuo,a e più chiara conferma. Nessun comprome$$o, nessuna resipiscen;,.a: dalla fa..."t!di formazione delie leggi si era passati semplicemente. e si sta J)a.s;gando 1uuora. a quella del l'applicazione, cioè del perfezionamento. cl1e può importare. allr.weno l'es1)erien- :1a e il su~gerimenlo continuo e qua~i drammalico de:la giuri,prudcnza, unR modifica delle norme. non ~ià un':ibdica- ;,ionc dei principii. Fin qui i rapporti di razza si eruno ltl!seuzialmente fo1Jdati su una premessa arbitraria. cioè che il loro metro do,e.;se e~re quello del dirillo europeo e delle t·osiddetle potenzt' occidentali. Tracce di questo assunto si ebbero in ogni campo del diritto a incominciare da que!lo in1ernazio11ale, do,·e si credelle di trasformare qualunc1ue rapporlo di follo fra po• lenze civili e aggregali barbari o ~miharbnri in 1111 rapporto giuridico. Da que- :.tn concezione - sulla quale potè influii-e naturalmente la 1endenza uni\'ef5'<1liHica e rnzionalis1ica della rh'oluzione frnncc~c - sol"!!e il si.,:tcma descrilli\'o dell'etnologia giuridica (per esempio ne'la celebre opera del Posi), in cui il tliritto delle singole razze non era sludin10 iu rcla1.ione alle loro esigenze ma da 11111-1111110 di d-.1a eomparati\'O. cioè europeo.>. Lo st~o fenomeno si verifica,a dl•I rcslo ne· rapporto della morale col rliritlo: cosi. nell'imposizione di certi limiti al ricono~imento di istituzioni indigene africane od a.sialiche (il cosiddclto limite dell'ordine pubblico. poi definito coloniale!. si partì da una morale uni-

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