La Difesa della Razza - anno III - n. 11 - 5 aprile 1940

lLa recente costituzione di un comitato ~,·icritifico per lo studio del diritto raz• :ti"t" irl ha·lia, può aver suscitato, insie• me col naturale interesse per l'iniziati• ,a, qualche curiosità o addirittura qual• <hc sorpresa fra coloro che ~ono abitua• ti ai troppo facili sonni e perciò ai bru· ~chi ris,·egli. Voglio dire che ci sono - fra gli studiosi cli questioni sociali - nncora, certi angolini <la ripulire. Uno di questi mi sembra appunto relativo al• la nostra legislazione razziale, che alcu· ni ritenevano (o ritengono) che, se non addiritlura 8\'CSSefallo il suo tem1>0, al• meno a,·esse compiuto la propria mis• i,,ione e fosse per così dire faccenda fj. nita. Le nostre leggi razziali fondamentaJi, come si sa. si raggruppavano, fino a l>O.,. chi mesi or sono, intorno a quelle dispo• «izioni che discende\•ano tulle in più o meno larga misura. dalle deliberazioni del Gran Consiglio del Fascismo del 6 ottobre XVI: cioè rclati\'C ai fHO\·ve<li• menti per la difesa della razza italian:1 in generale, per la difesa della raz1.a nella scuola fascista, nei confronti degli ebrei stranieri, per la modificazione dello statulo del P.N.F .. per il congedo dei militari di razza ebraica, per i limiti di proprietà immobiliare e di atti,•ilà indn• slriale e commerciale dei cittadini ita• liani di razza ebraica oltre. beninteso. slle norme per la difesa della razza 1,dl'lmpero. !JO Questo primo blocco di norme. a parte quelle relative all'Africa Orientale 1111. liana, hanno tulle una data cl.e corre~ in esecuzione appunto alle tleliberiuioni del Gran Consiglio - fra la fine dell'an• no XVI e il principio tlell'anoo XVII. E quando. di lì a poco. nel p:cnnaio 1939. pure in esecuzione d'una deliberazione del Gran Consiglio, fu emanuta una leg• ~e per l"aggregazione delle quallro pro- \·incie libiche al territorio del Hegno• e la conces,ione ai libici mussulmani di una cittadinanza i1aliana speciale col man1enimeu10 dello statu10 personale e successorio islamico, se a nessuno sFugt,'l l'alto significato politico della rifor• ma, a molti sfuggì invece quello razziale. Comunque fos.-,e. i soliti quietisti e amanti della vila facile crcdellero che la que&lioue razziale fosse, almeno da 1111 punto di vista legislativo e nei riguardi degli ebrei affatto risolta. Vennero in• ,eee, fra il g.iugno e il luglio del 1939XVII, u11 secondo blocco di norme: la fondamen1ale legge 29 giugno 11. IOOt sulla dife5a del prestigio di rana di fronte ai nali\'i dell"Africa Italiana e la legge della stessa da1a, n. 1054, sulla di- :K:ipint1delle professioni dei cittadini ita• liani di razza ebraica. Ma benchè :a pri• ma si estendesse a tulio il nostro territorio ·africano e pertanto anche alla Libia ( il ehe non era av,·enuto per le precedenti norme razziali coloniali), essa non fu considerata che come la conseguenza La definizione del concetto giuridico di razza • Relazione fra razza nazione e popolo

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