Ba.tardi: inerocio di negre .cl e ...ro~ succasorio, conferiue la podibililà di far parte dell'AsJocia:ione munulmana del Liuorio, di accedere a caricM miliiori nei reparli libici o politi.che, ma questi poteri non poswno eJJere e:strcilati che in Libia e Mite altre terre 'ilaliaru d'Africa e non coMentono la nomina a podi ove $i• eserciti ìl comando Jugli Italiani; ciltadinan:a, quindi, Umilata al Jerritorio afri• C(U1C e <1i rapporti polù.ici con gli indigeni. . Ptr gli ebrei oJfiiti della Libia un tentaiivo di ripetere in questa regione quamo era loro riuscilo in Alguia rimwe oo:no. Si sa che furono gli ebrei a far approvare, nel 1870-71, la co,,- ceJJio11e della cittadìnan::.afranceu ai numerosissimi gwdei di Algeria il che determinò I.o giwta reazione degli indi.geni e la confisca da parte delta Francia di. 550 mila diari di terrenu appartenenti agli Arabi. Il R. D. 6 aprile 1913, n. 315, sta• 32 Bastardi: incrodo biliva che i Mu.uulmanì residenti in tibia si presumessero, fU10 o pro1,VJcontroria, sudditi i1alia11ima pu gli ebrei, che pur non manoooono, Ji/faua presunzione di suddiu,n:;a non era .sancita: ecco l'i11izio di un'iniqua discrimina::.io~ u loro fa1>0reche la rivolta pronunciatasi in libia alla fine del 1914 diJsuaJe forJe dallo Jviluppar('. Ora pur essendosi riconosciutn alle genti mu.uulnwne una posi::.iom; premim.ente, 'in conformità alle loro trudi::ioni e alla loro fedeltiJ alfi talia, tale posizione è stata definita in modo da assicurare a questa raz::.aindigena la sua individualità etnica e socinle e da conferire alla nostra ra;::.acoloniz:atrice quella supuioriUI, anche giuridka. che le dnivo da nawra e che è ntcessMia ~r i fini della coloni:::.a.::.ione. Lu nuova dotiriru.tdella cittadinan::.a,fo11datasu crileri obiettivi, e sui valori di nazionalili, e di razza, auribuisce a queJto stato giuridie-0 della persona un .,;,g,Uficato tolalilario. Chi ha fonore e il pririle~io di essere italiano deve pure sentirne i doveri. tra i quali, primissimo, la fedeltà alla propria ra:za. I.a condanna del meticciato, da fauo p11ramenU biologico, as.surge, ndla legge del 1939, ad un valore ideale e politico che s'inquadra in una complessa viJione dei rapporti lra la ra:::.a Bastardi: incroci di okmdHi ed oHentott• italiana e quelle indigene. Si tutelano penalmente l'onore e la fedeluì razziale e quindi, complessivomenle, il preJtigio di ra.::.::.a che è condiiiom! della missione imperiale e' civilizzatrice il-«• liana. l'abuso della qualità di apparlenQlte alla ra::.::.iataliana o il venir meno dei doveri che da tale appartenenza derivano di fronu ai naJivi. così da Jminuire nel loro co~Uo la figura. mortJe delrital.iano costiluiJcono, secondo le stesse poro/e della legge, l'ampia sfera della lesione del preJtigi.o di razza. In queJta respon.sabilità di cittadino verso la noJtra ra:::.a e nel dovere di non-deflettere dalle sue tradi::.ioni e dalla sua nobiltà si compendUJ la, maggior ragione di superiorità verso i nativi ai quali compete fobbl~o di rispettarla. Fu necessario quindi definire i concetti di cilw.dino e di nativo, il che è stalO fauo con la mQ,JSirnachiarezza. • Per ciuadino s'intende il cii.ladino metropolitano di ra::.:a ariana (vi è _oar;fical,olo draniero di ra;:::.a riana). Perciò gli ebrei wno, ovviamente, dis~nsali Jal salvaguardare la loro individualità etnica, come, in altro compo, non si applicano a COSIOrole aievoUJ::.ionidi carattere deml)grafico. Al contrario.
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