La Difesa della Razza - anno III - n. 4 - 20 dicembre 1939

ITTI IANI igio di razza d'indole c»ni"9ui. coa "" .addito de-li' A.OJ., o •tranl•ra o:ppcut• llell• a popolauc,oe che abbia tNldiaioa.i. costumi • concetti 91,u• riclid • aocia.li an.alovlù a quelli del audditi delt' A.0.L La: Tao.ne, al contrario, a.•eodo GTialo f9lazioa• CIOll 1lll tripolino, • i:an. MJltrondo la Llb~ neU'lpotNi pn,Tiata dal suddtitlo dea.lo (ia ispecie dopo che la Tripolikmia - ~r ragioni atoridM, culhl• ra:li • 94H>9rafiche - è cli'Ntluta prorinda del Regno d11alia) 1M>11 poteTG ... ,. pwllta, E la Con. o:eoovlieado la .._ et.Ila dilNa. Ml cmNlulo lcr y..,_ dalla im.putca.iolM aac:dttcd. R perdM il fatto - c.tihmce ...alo ..•• ma solo alla qualità dl ra:.::ad,dle perwne. Perci.ò l'euere entrate a far porte del krrùorio dfl Regno lt: quallro pro• vinci.e libiche non può avtrt nt"ssun rilkvo Mila questione. l,wltre .si puirisct esclu.sivamenk il cittadino italiane e non anche il su.ddiU>;si. traua. ciotè, di reato bilaterale in cui l'i,,,_ di.geno non è punibile. Analogalmenu è viiel<UO 'il matrimonio tra un cilladioo ilal.iano e una pusona di razza n.c>nariana ma è permesso it rrwtrimonio tra non ariani aneli#: di ra::..:.enon affitti. Il concttUJ informatore è identico: finkreue pubt,lico esige sollanJ.o la co11.1ervazionedel palrimonio ra.zi<Jh dei cittadini e, d'altra parte, il mdUXial.o di.strugge euen=ialm.ente la razza .superiore. Do queste premes.se si deduce che la le&ge ha,.una porlata mollo più. va.sia dei tern"tori e delle popoUJ:Wni dell'A.0.1. D'altronde le ra:.ze camile e semik presenti ndla Libia lo .so,w pure, in parte., nelf A. O. I., quali l'elemenlO arabo e queUQ negro, a tacere delle incertezze degli antropologi sulle origini dei Berberi che costituiscono l'altra componenlt degli indigeni libict". Perci.ò il concubUW.to con una per.sono. apportenente ad tma .steuu ra:::;ao, addiriUura, con la medesima persona do1,•rebbe rileMr.s~ per chi conJidida la citala opim."ont della Corte, delitto in A. O. I. /atll:J lecito i11libia; il meticciato sarebbe proibito nella. prima regione, permesso nella .seconda. W. legge parla di assimilati ai sudditi dell'A.0./. Nella legi.sla:-io,t,t coloniak l'as.sUnila:ioM ai nali1-i fu costanUmellle /ondllla sui siluomi esteriori della ro::a quali le trpdizi.oni, i co.slurn~ i conceui giuridici e sociali della popola:ione a cui la perJOna appartùne: anche da questo punll:J di. vi.sia non .si t•Mon,o radiq:di di.Jjerenu ira il grado di ciuiità ·etiope e quello libico. Trattandosi i,w/tre di una norma in.Jormaw, al più Jevt'ro criurio ro::iale, de~'intenderJi per a.uimilato l'appartenet4e a popol.a.doni del tulio diver.se dal nostro popolo, quali. nel lcro in.sieme, le ra:ze africane per cui egualmente rovino.sa è la commi.ttione del sangue. VM conferma .si lrova nello staio di ci.ttadinan:.a. Una democral.ica legie del 1919, copiata dalla letge /rance.se per l'Algeria dello steuo anno, accordando ai libici quella che fu. detta eittadi,nan:.a libi.ca, riconoJcet,a loro la /aa,uà di acqui• stare, .sotlo facilis.sinu condizioni., la nostra cittadinanza. Ma questa pos.sibilità, residuo di una politica auimilatri« di marca otlal11.<movistar, innesata, di /q110, ne.Ilo s~.s.so suo ~u d'odgirie, venne abolita dall'art. 8 del di.segrw di legge deliberato dal Gran Coruiglio del 30 novembre XVII, divenulO il. R. D. l. 9-1-1939 XVII, n. 70. Per i .soli. Afu.s.sulmani (e.sclu..siquinJi gli ebrei ospiri della Libia) è i.stit"ita una ciuadi,w.n:.a speciale, da collttder.si .sollo VQriecondizioni, che. non modi/icarw il loro .statulOpersonale e 31

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