La Difesa della Razza - anno III - n. 4 - 20 dicembre 1939

' I DE contro il pre &mbra destino di taluM leggi l'esaurire la loro forza imperativa nelle souiglie=:e delfinkrprelazione e nel dedalo delle di.slin:ioni. Tale non può e non deve essere la ,orte delle leggi ra,:zi.stcalle quali è alfidata lo difesa giuridica di uno dei n&a$• simi ~,ii della Na:ione. Una reunte Jt!nlen:a della Corte d' Appe,llo di Tripoli, riportate, d11iquotidiani, ha poJlo in dubbio quunlo sembrava un po· stul.oto indi.scw.Jo ritenendo, conirariam.ente alfavviJo del Tribunale, l~ci:o ra::.ialmenle il concubinaro tra un'lta/Ulna e un natit-o libico. la quest!.one auum.e un'evukn.te importanza anche per le recenti m'i&razioni di Italiani sulla quarta sponda e per la certe:z.a di a/Jri prouimi e non meno grandiosi spostan~nti, pu quanto, pu /ortutUJ. il meticciato sia un: Jen1:mu:no rimasto prat.icamente circoscritto olfantica colonia Eritrea. Il fallo, oggeuo del giudi::.iodella Corte, deve essere accad,llo MJtto l'impero delfabrogalo R. D. L. 19 aprile 1937-XV n. 880 poichè, occorre avvertire subilo, a sensi della nuova l~gge 29 giugno 1939-XVIII n. 1004, che abroga e sosh·tuùce la prima, il divùu, è sancito in. forma troppo esplicita per essere ammissibile il, minimh dubbio. Ognu.no ricorda che, fondalo l'Impero. per comb<Jltere la degradm:ione fisica e mcrale del ~,icci,o.w e per conservare allo nostra raz.:a coloni:.:.alri« la superiorilà che le spelta $'1lt.'<J.- guardandola dai pericoli dell'indigerfimento, sono stati vietali e puniti come delitto i rapporti d'indol.e coniugale tra Italiani e suddiJi dell'A.0.1. o stranieri appartenenti o popolazioni loro a/Jini: più brevemente la le,-ge 30 diet:mbre 1937-XVI n. 2590 30 T41• Anno Mario TNO-, rituuta r.•ponaabile cli -riolmioa• gj,)."crticolo unico del B. D. 19 aprii• 1137. •mcmato per la tut•la della raua, in quanto, •...-ndo cittad.bla italiana, -••a t•n.uto nel territorio del Regno ,-lasion• d'i..ndol• coniugale con j) tripolino Ramad.aai All, fu dal noatro TribUQOI• condannata n•I giu9110 •cOBO ad un anno di r.d\l#ione. A•·Hr.o tale HDlemd la TffOD.e ricorae, i.o. crppello, ma.latita dall°cnTooato GlUHppe MagRla.e, il ~· ba ltOalhUIO che il fatto cont .. tato all'imputata non coatitul'l'G reato p,9rcll' col 0.crelo IAg-ge suddetto ai ~ il dttadiDo italiano et.. abbia UTilto relcnione di conuersio,u: del citato R. D. L. parla di suddito dtrll'A. O. /. o assimil.ato. Il problema ero. avverlito da krnpo anche nel campo giuri 4 &o. Tralasciando di ricordare la no:Jlro.ooswnk tradi:.ione di set~ri.ssinia condanna degli in.croci con le ra:.:.enon ari.ane, persino uelfepooa liberale si era tenlalO ,m timido divieto. Il progetlo di cod. civ. pu l'Erilrta-, coa et1idente incertez:.u d;. propositi, vietat'<J,salvo aut.orizza:.ione, il malrimonio tra la donna ciuadina e il suddito mentre nessun impedinunto poneoo a qu-ello Ira uomo ,uuionale e donna indigeno; invece il cod. civ. eritreo del 29 giugno 1909, che però non ebbe mai applica..-Wne, .w.nciva fimpedimento in genere per i matrimoni tra ciuodini e indigeni. Si di.scwse di poi se i nuticci fossero adottabUi dal genitore no:.ionale con. la pro~dura del decreto reale, allegando rimpossibilkà rrw:mJedel matrimonio con gli indigen.i, confer- • ma.ta, di fauo,• du/Cass<>lutamancanza di tali matrimoni. Ora la legge del 1937 col punire i.J, deliuo ovunque sia consumalo, rtt-1Regno o nelle Colonie indilferentemente, upplicù un criterio razziale che. appunto. non si riferisce all'ambient,

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