Scabilistt che ogni podere:, sufficien- tadi.no > e e tale può euere solo colui le o rnanlenere e a \'estire una famiglia, che è cittadino 1cdesco, l1a ttngue tede, fino ad un massimo di 25 ellari. sia uu sco od tl;ffine. ed ~ perM>na onorevole>. c. podere olin~ntare >. un Ackernahruni, Co!ì il nome di contadino diu!nla nella 11011 alienabile. 110n ipotecabile e lrasmis- concc:zione 1edc&ca un litolo di onoric-.che sibile indhisibilrntente all'erede primoge. 11pettasolo al l>OS.Se!-..~n!: di una rauoria nito. S1>e.1ta all"unico c:retlc dotare ed eredilaria e non agli ahrì a@ricoltori in educare, in maniera proporzionala allt genere. Ad un contadino indegno può foru della fatioria. i difef:ndenti, non essere 1olto dal tribunale il pONC:YO, che d1iama1i alla succe!S-ione. E ie questi ca- viene affidato al coniuge o a chi Mtth• dono in biM>gno M:nza loro colpa, hanno be-chiamato erede! in caM> di i,lJttttSione. dritto di nilo nella falloria. La. lqgr In relazione con 1ali principii. una disporli suCCe-l!ione agraria creò, in 1al modo. 11,izione di t..e!ge dà alle ,·etthie famiglir ci;ua 700 mila poderi eredilarii e sotlras- di contadini 111facoltà di •@iiu11gerc al ~ drrA il 10% del terreno agricolo de). nome di famìglia quello ,ldla fauoria, la G«!rmania al libero mercato- come !IOIIO ~lite rare le famiglie nollili Solo al po~re di una di q~te fat• ., xcondo l'uso araldico. 1orir eredi1arie e~ta il nome di c. con- OANU.O DE COCCI
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