La Difesa della Razza - anno II - n. 16 - 20 giugno 1939

Comit.a10 di ~duionc: pro(. don. GUIDO LANDRA pro(.dott.LIDJO CIPRIANI. do1L LEONE t'J(Al\ZJ dou. MARCELLO RICCI· don. LINO BUSl~CO Scgrcurio di rcduionc, GIORGIO ALMIRANTE SCIENZA•DOCUUENT4ZIONE POLEUIC•4OUESTIONARIO DIFESADELPRESTIGIODELLARAZZA Dal nuovo testo del dbegno di legge sulle san:rJonl pe• nall ln dlfHa del prestigio delJa rana dl fronte al sud• diti dell'Africa Italiana (testo cbe In questi giorni la Commlulone JeglslaU•a è chlam.ata ad esaminare) stralclam.o alcuai del più Importanti paragrafi: ART. 1. • Lesione del pre11tiqio della razza. - Agli eUetti della presente legge à circostanza lesiva del prestigio di raua l'avere il ciltadino com• messo un fatto abusando della sua qualità di appartenente alla razza it:i• liana, o venendo meno ai doveri che da tale apçartonenza gli derivano di fronte ai nativi cosi da sminuire ai loro occhi la figura moraJe degli italiani. Agli effetti della stessa legge à circostmua lesiva del prestigio della razza italiana l'avere il nativo commesso il fatto con l'intenzione di offen• dere il cittadino nella sua qualità di apçartenento alla rana italiana o CO· munque in odio alla razza italiana. ART. 3. - Aumento della pena per real5> commesso dal cittadino in circo• stanze Jesive del prestigio della razza. - Il cittadino che commette un reato in circostanze lesive del prestigio di razza è punito con la pena stabilita per il reato, aumentata fino a un quarto. ART. 4. - Reati in presenza di nativi. - Il cittadino che commette un reato in presenza di nativo dell'Africa Ilo.liana è punito con la pena stabilita pe1· il reato, aumentata fino ad un terzo quando tale circostanza implichi lesione de! prestigio di razza. ART. IO. • Relazioni di mdole coniugale. - D cittadino che tenga relazione di indole coniugale con nahvo dell'Africa Italiana è punito con la reclusione da I a S anni. ART. 11. - Inchiesta relativa ai m~ticci. - Il Procuratore del Re, al quale consti l'esistenza di u.n meticcio, figlio naturale presumibìlmente concepito dopo l'entrala in vigore del R. D. L 19 aprile 1937-XV n. 880. deve procedere ad una riservata inchiesta per accertare se esso sia nato da relazione punita ai sensi dell'articolo precedente. ART. 12. - Frequenza abituale in luoghi riservati ai nativi. - n cittadino che in territori dell'Africa Italiana frequenti abitualmente luoghi aperti al pubblico riservati a nativi, è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda fino a lire 2n00. ART. 13. - Lavoro o impiego e prestazione d'opera manuale. - Il cittadino che nei territori dell'Africa Italiana, aenza autorizzazione scritta generale o speciale del Governatore, accetti da nativo lavoro a carattere continuativo o impiego, ovvero svolga a favore dello stesso prestazione d'opera a carattere manuale. è punito con t'ammenda fino a lire SOOO. ART. 18. - Meticci. - Con separate nonne aarà regolata la posizione dt,i nati da genitori di cui uno cittadino italiano o parilicato e l'altro nativo od assimilato.

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