La Difesa della Razza - anno II - n. 16 - 20 giugno 1939

Pio V con bolla del 19 aprile 1556 awro,•a ed aggiorna le •.hs1>0sit1oniriguardami gli ebrei dettale da Paolo IV nella bolla e Cum nimis ahsurdum •· In essa il papa stabilisc.: che il cbirretum:. che dovevan portare i giudei per contrassegno fosse « gialdo:. (declaramus Jictum colorem esse, qui vulgo iialdo dicitur). Lo stesso 1-'ontdice con bolla del 19 gennaio 1567 dichiara che essendo venuto a conoscenza che alcuni ebrei detenevano contro le disposizioni della bolla di Paolo IV beni stabili o avevano sotto fallaci apparenze e falsi contratti passati quuti beni sotto un nome cristiano, e che per tener meglio nascosta la propria astuzia con apparenti pagamenti o a,·utz semplicemente promessa del prezzo o parte di esso, erano soliti creare immaginari t: fittizi ,·en. ditori ed altre truffe di siffaua specie, volendo o,·viarc a ciò (Sicut nobis nupcr innotuit, quidam hcbra~ì ... bona sta.bilia, contra tenorem dictae constitutionis, detinere vel illa sub variis coloribus ac palliatis contractibus, in christianos simulate transfcrre satagerunt ac quotidie satagnut, imerdumque, ut magis corum "ersutia tegatur, sub 3f>l)artnti, solutione pretii, ,,e( fide dc pretio (h) abita aut eius parte, immaginarios venditores confingere et alia ttian facere soliti sunt...) dichiara di alienare ogni proprietà immobiliare che risulti sotto nome ebraico e •"che, q:,n false "end1te e simulati 1)3.Ssaggi, sia coperta da nomi cristiani. Il 26 febbraio 1559 Pio V nel suo quano anno di pontificato fu costretto emanare una terza bolla contro gli ebrei ri- ,,elando appieno, con parole caustiche, le loro nefandezze e le vessazioni e i pc=ricoli dai quali i popoli dello Stato Pontificio eran oppressi pcr opera Joro. Quella gente, perduto il sacerdozio, scacciata dalla propria terra, da tanti secoli vagante pcl mondo, odiata, esposta al disonore di tanti oltraggi, si è ridotta ad ogni infame attività non diversamcnh che vilissimi schiavi. (Amissc namque sa.cerdotio, propriis de• siccta sedibus ..., terrarum orbem tot iam saeculis pcrerrans, invisa, probiis contumeliisque omnibus obiecta, focdas et infames quasque artes ... h.aud sccus quam vilissima mancipia, cogìtur attrectare). Infatti, continua sempre quel ,. MINIATURE CONTENUTE NELDIBITTO 'FEUDALSEASSONE 17 ,. VENE!)() VEIIEDA EBREO L'ebreo, come ai vede. è cdl'ultimo posto lk.>ntdìce, per tralasciare tam1 3:ronmaggi coi quali gli ebrei m ogni tempo distrussero i beni dei cristiani che si trova- \'ano in bisogno, pensiamo esser evidente che siano ricettatori e complici di ladri e di assassini quelli che si sforzano di sopprimere o di passare a 1erzi o di trasformare completamente, affinchè non \'engano riconosciute, tutte quelle cose profane o consacrate al culto di"ino, rubate da quelli. e Nam, ut tam multa usurarum genera omiuamus quibus hcbraci cgentium christianorum substantiam usqucquaquc etinaniverum, perspiquum satis putamus cos fu rum et latronun1 r«eptores atque participes, qui quasque rcs ab iis subreptas et intervers,u, non modo profanas scd etiam divino cultui scrvientes, ne in1emoscantur, aut ad tempiis supprimere aut alio transferre aut omnino trasformare conantur ... :.. Indotto da queste ed altre gravissime considerazioni e commosso dalla gravi1à dei delitti che di giorno in giorno :iu. memavano J)Cr la rO\'ina delle sue città e pensando che, tolto quel medioerc commercio con rOricntc, non eran di nessun bene allo Stato (llis aliisque gr:nissimis rcb:.is atltlucti. et .1::;:;-:s:e:::!:11n•1uo:i<l!cad ci\·i- •.t::.:.::::; n-•"'r.1rum pcm1cicm :>Cl.l...rumgra\·itate permoti, coKitantes supradictam gentcm, praeter mcdioeres cx Oriente commcatus, nulli reipublicae nostrae usui esse), ordina :i. tutti gli ebrei di allontanarsi, entro tre mesi dalla pubblicazione della bolla, dalle terre della Sacra Romana Chiesa. Ordina poi che qualora, per qualsiasi motivo e in qualsiasi tempo, si trovino ebrei nelle terre pontificie, queui siano privati di ogni avere, siano dichiarati in perpetua schia\'itù, e di,·entino schia,·i della Chiesa. Romana, la quale do"rà vendicare su di essi il medesimo diritto che gli altri padroni vantano sui propri servi (...re• bus omnibus spolicntur ... mancipia Romanac Ecclesiae fiam, cl in pcrpctuam servitutem userantur, dict.aque Ecclesia illud idem ius in cos, quod cetcri domini in servos et mancipia, sibi dcbcat vendicare ...). Gr~orio Xl H con bolla del ,• settembre 1584 e Sisto V con bolla del 2~ ottobre 1 586 mitigano in qualche modo, ma con tante risen•e e restrizioni, le disposizioni precedenti. PAOLO GUIDOm

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