La Difesa della Razza - anno II - n. 14 - 20 maggio 1939

l'hit''\l'tl' info•· .... •·,.io .. i ,. , .., .. ,i::;\i .. ::;\i ,\::;•· .. 1i ,\l'ff\,titt1IO °S.. ·,.io.. "\<' ,,,,\\•' .\'~i••u•· .. ·,.i""i. -son ,., ... ,. ,.., .. 1il·••tt· ! 'JUJ1li· In un apprezzatissimo opuscolo del Notaio Guasti di Milano. dal titolo "Perchà, e come si deve fare testamento··. sono poste in rilievo alcune caratteristiche delle. ASSIC11JRAZIO~I S lJLLA VITA che hanno un riflesso importantissimo sugli interessi famigliari e personali derivanti dalle disposizioni testamentarie, Riteniamo utile riportarle nella chiara e integrale esposizione fattane dal Notaio Guasti: 1) L'importo delle assicurazioni sulla vita, maturato colla morte del titolme. non fa parte del patrimonio ereditario, e non ai computa. nè per formare la quota per gli eredi. nè per calcolare se vi sia lesione di legittima. Il beneficiario potrà soltanto essere tenuto G restituire. ai legittimari, che risultctJ18erO lesi, l'ammontare dei premi pagati dal testatore (art. 453 c. comm. e Circ. Min. 30 nov, 1883. pag, 1207 Boli. Uff. Demanio e Tasse). 2) L'importo delle a:ssicurcniorù non viè"ne calcolato neppure agli effetti delle tasse di successione, tanto se maturato a favore di parenti successibili che di estranei. 3) L'esenzione da tassa pen:nane anche nel caso che il beneficiario di una poliuo: venga designato nel testamento o che con questo atto venga modificata una precedente designcnione. 4) L'assicurazione sulla vita è quindi una forma di illuminata previdenza che offre il mezzo, pur rispettando pienamente la legge. di beneficare parenti od estranei in misura superiore alla disponibilità del proprio patrimonio, senza danneggiare gli aventi diritto a legittima. nè imporre al beneficato l'onere di una rilevante tassa di successione, che per gli estranei pu1?,andare, comprese le maggiorcuioni, dal 19, 20. a11'80%. Tengasi pure presente che l'ammonta.re dei premi pagati per le assicurazioni sulla vita stipulate a favore proprio o dei componenti la propria famiglia è ammesso in detrazione del reddito :mnuale imponibile ai fini della Imposta Complementare (art. 8 R. D. 30 dicembre 1933, N. 3062). il che spesso può importare il passaggio del reddito da una categoria ad altra colpita da aliquota inferiore". Ricordiamo che le poliue dell'JSTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI oltce che dalle sue formidabili riaerve, sono anche garantite dal Tesoro dello Staio e godono del beneficio di partecipare agli utili annuali dell'Azienda. 3

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