RAZZIALE DELL'IMPE Jità di essere lcgiuimati e di avere la cit1adinanza, significava stmprc nonostante il rigore della legge, la eruzione del meticcio. La risoluzione d()\'t\!a usuc radicale se 1i ,·oltva che avesse gli effetti dcsiduati: rigcuarc im•ccc i meticci senza attenuante di sona, quali «seri anormali c fuori da qualsiaJi giustificazione umana e giuridica, sicuramente, in accordo con le sa.n. rioni penali, avrebbe servito atl t.liminarnc la creazione. Quanto fosse ncccuario un 1imilc com9lctamcnto legislativo, ci ammonisce anche una scntc.nia del 13 gcnnatO 193,8.del Tribuna.le di Addis A~ba, che in applicuione del R.D.L 19 aprile 1937, n. 88o. stabilisce che e il delitto di madamato si ha nd concorso di tutti gli clementi, che caratterizzano la società coniugale, e cioè ntll'unionc sc11ualc e costante e nella e afftttio maritalis >. Ci poteva essere aimte di più assurdo? Da e i rapporti oceasionali non bastano ad incriminare eh.i li contrae... > a questa sentenza il passo era logico sì, ma pericoloso. Il disegno di legge del 15 mano 1939XVII, ora all'uamc delle Commissioni le. gislative della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e ckl Senato, affront·a in tutta la aua contpleasitl e vaslità 11 problema c.h introdurre nella nostra 1cg;slaiione penale un nuovo istituto e cioè il mio del. la lesione del prcttigio di raua di fronte ai n.ativi dell'A.0.1. in vista di una totale rf'golamentuionc giuridica del probltma dei meticci. Il disegno di ltgge, più che contenere una elencazione di reati specifici commina 11il1 sc:verc sanzioni, quando per le circo.. ttaf'ze particolari in cui i rtati vengono crmmcssi sono da considuarsi lesivi dc.I r:-e•1igio di razza. E anzitutto stabilisu in via generale l'aumento della pena fino ad un quarto 1>cr i fatti già previsti come 1cati, quaindo essi vengano commessi dal cittadino nelle anzidenc circostanze. Quanto al problema. dei mditti, il progcuo attu.ale non solo au~nta la pc-o.a prevista per tale re.aio, qoaindo si tratta di m:urimonio, stabilendo che sia punito con la reclusione da uno a sci anni, ma stabilisce le ammende per i minìs1ri de! Cullo e per gli ufficiali di Stato civile, che trasgrftliscano al divido di compiere le pubblicazioni, «.lebrarc e ,rase.rivere il matrimonio. e ammette in6nc. apertura di riservala inchiesta per accertare. la paternità dei meticci pre:sumibilmcnte conce1,iti dopO l'entrat.a in vigore dc.I R. D. anzi. detto, al fine di poter pc.rscguirc penalmente il genitore cittadino. La sanzione penale prevista come con. tcguenza della creazione del meticcio, at• traverso la ricerca della 1>a1cr11i1i,e il nuovo concetto di lesione dc:J prestigio di razza tra cui è lecito ricercare oeni con. tano momentaneo con indigeni, climinano cosl i lamentati inconvenienti della creazione e: della p0asibilità dì crc:uìone dtì meticci. Le nuove norme particolari inoltre per 1fl()lare la "posizione dei meti«i allo studio ci dar.anno un cornplctamento giuridi. co del problema s,,tto tutti i punti di vista (tra cui, è l«.ito sperare:, quelli della lt-gittimazione, art. 198 del Codice Civi. le, e del riconoscimento come cittadino). BERLINDOGIANNETTI I c:ompoDHtl O Tdln&.nal• d.t blWNIcostvm• di loc.-ofll (Galla. Sldama)
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