La Difesa della Razza - anno II - n. 13 - 5 maggio 1939

][ I concetto di ooloni:zzazionc esistente presso i democratici paesi, non concetto di coloniuazionc fascista di mas~, collettiva, avente a base e pernio la famiglia, ma concetto di colonizzazione il pili <.ltllc volte di accaparramento e di sfruttamento, di pochi av,•cnturicri o di un esiguo numero di tenaci lavoratori, ha portato qucs1i paesi a disinteressarsi del rroblcma capitale dd meticciato. Quanto all'Italia il problema dti mcti<:c, csis1cnti non si presenta come ecc:cssi,•a. mente grave, dato il non grande numero di essi, e in tal maniera, se pure questo problema potrà interessare per altri diversi aspc:tti politici, sociali, cd anche legislativi (e~. cittadinanza, diritti pubblici), agli clTctti del diritto penale, qu'5tO prohlcma non prcsc:nra ovviamente alcun ca• rattcrc di possibile retroattività. Un primo accenno di lqisl:nione sui meticci lo tro,•iamo nel R. Dt-creto 27/6/ 1909. Tale decreto tuttavia, non andò mai in ,•igore. come pure non andò in vigore quel codice eritreo che considerava sudditi italiani i figli di ignoti nati i11colonia, anche quando i caratteri somatici potessero far llresumcrc l'esclusione di uno dei ge. nitori di rau:a italiana, e che ammetteva la possibilità per il meticcio del consegui• mento della cittadinanza italiana, in base all'articolo 7 del Codkc Civile italiano. La creazione dell'lmpcro, dava più n- !le proporzioni al problema e in vista dell'enorme amusso di elementi metropolitani in colonia, fu creata la legge organica <iell'lmpcro A.O.T. La legge organica, eliminava un pC'ri. colo e che cioè meticci figli di suddita. e di padre bianco giuridicamente ignoto fos. scro riconosciuti cittadini affermando il princiJlÌO che essi do\'evano restare sudditi, ma non elimina,•a il pericolo del riconoscimento del meticcio, (art. 29) della legittimaiione, e tanto meno il pcrkolo del mctiedato. Per quello che riguarda il passato, moJ. ti meticci erano ormai cittadini, pcrchè ,-;iuridicamente riconosciuti e legillimati, LALEGISL Al la...-oro lo un canller• dl Harar ma era all'avvenire che bisognava guardare e con apprcnsioncH Esiste ancora appunto il pericolo del ri• conoscimento (art. 29) e della legittima. zione. Esiste quest'ultima in quanto, pur non essendo possibile in applicazione dell'articolo 198 del Codiec Civile, la legittimazione pC'r susseguente matrimonio, t ttiltavia possibile per decreto reale la legittimazione .di un figlio nato fra bianco e suddita. li Regio decreto legge 19 aprile 1937XV, n. 88o, infine, opportuno ma non decisivo, eman:ito dal Governo Fascista, e che stabilisce sanzioni penali da uno a cinque :inni di reclusione per il cittadino italiano che tenga relazione d'indole CO· niugate con persona suddita dcli' A.O.I. o similari, è nato sicuramente in vista di una energica difesa della razza. :\la t bene pre:cisare, opportuno ma non decisivo, in quanto i matrimoni rnis1i, sfuggivano ancora in base a questo d«re. to. ad ogni proibizione. Rimane pure escluso dalla. proibizione il caso di matrimonio, in quanto la relazione ministeriale, nella qua.I..:si legge essersi voluto colpire con una sanzione penale i rapporti di concubinato che abbiano • quasi l'apparenu. di un connubio• non permette dare alla formula rda:io"e d'indole con111gaJ~ un significato che andrebbe oltre il pensiero del legislatore. (Commissione Permanente Senatoriale per la conversione dei decreti legge). Ci voleva il recente Rqio D. Lcggc 17 novembre 19J,8-XVIJ, n. 17:z.8per porre la parola fine anche alla possibilità del matrimonio misto. Ma non cra,·a.mo ancora alla integrale rcaliu:azione di una totalitaria difesa della unità della raua. sia dal punto di vista sosta1u.iale, sia dal punto di ,•ista politico, in quanto questi ultimi due decreti pur vietando il matrimonio e pur stabilendo sanzioni penali l)<'r i bianchi. rei di concubinato, in verità lascia.vano sempre libero il campo al sorgere del meticciato, almeno da contatto momentaneo, e quel che e) peggio, al riconoscimento del mc1iccio, Era staio eliminato m1 pericolo con quciti decreti, qucllo del matrimonio: il pericolo del meticciato illegale e del rico• noscimento non poteva essere t=liminato che attraver50 una più ferma politica protettiva. Sul terreno legislativo non era. vamo quindi ancora alla parola Jine. • [ rapporti occasionali non butano ad incriminare chi li contrae ... ,. diceva la re- . fazione alla legge del 19 aprile 1937; co ancora c\•identementc uavamo fermi sn l'UCSli termini. · Completare le disposizioni bisognava, in ouanto il non punire la creazione del mcti«iato e ai meticci offrire anzi la IJOSSibi-

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