fC1U1P,1l1D> J 46,J :zA DEGLIEBREI Giuda rice•• U pnuo deU'iAlom e mercato (Gioito: Cap• pella de91i Seron9ni). ci dipinge l'anth.a na. zione israelita come dedita stabilmente al ladrocinio e 21 brigan. tagg10; ed è certo dai testi che nei primi tempi ciò si pr1,t1casS(: senu \Crgogna (Gi11d., Xl, 3). la: slcsu costante e ttnacc a.sptOaa .. cchlo del 9be1to di VonoTio. nz1onc \'CrSOla« terra promcsu » non è che una simbolica e mollo rmu:rialistica tsprcs,ione d1 questo scn11. mento. La legge risente di qunto stato di cose. Non ricorderò gli infiniti testi in cui è vict:ito lo strouinaggio: e Se prester.u <Wlaro al mio popolo po\'cro... non gra"crai su d1 lui come un esattore, nè l'opprimerai con le usure» (Dt111., XXII, 2)). Il lc-gislatorc si preoccupa altrcsì vivamtnte della cornmonc, onde è condannato 11 giudice che ptt danaro si lasci corrompere nel suo giudizio: « Non ricc,,•erai persone nè doni, perchè i doni acciecano gli occhi dei s.iggi, e corrompono le parole dei giusti » L·.-ic. ,br,a d'Un11heria Gitta Ulpars. l1 banc.biere lllumenatein {ebreo d1J09beria). (V,111., XVI, 19); oppure che corrotto melma a fa\·ore det po tcnh, o non dà g1ustlZia a8li umili: « Non dar Stntcnza nell1 lite (1\·orendo i potenti» (Es., Xlii, 2); e; « Malcdttto colui che rende miquo il giudizio del ,·iand~tc, dell'orfano e de-Ila vedo,•a » . .. I..a preoccupuione del legislatore ebreo traspare anche dal modo come è congegnata la repressione del furto. Considerato lecito 11 (urto m1n1mo di cibarie, .subito consumate (D,Nt., XXIII, 2).2)), e probabilmmte (il punto è molto dibanu,o) tollerato il furto pc-r fame (Pro,,., VI, 30-31). è im·ece 11tcnuto delittuoso e punito ti furto commesso per motivo di lucro. Nella maggior parte dei testi s1 ms1stc, infatti, sulla condizione che la cou sia vtnduta o altrimenti direttamente sfruuata a fine d1 aH.intaggia.mento eco nom1co (Es., Xli, I, 3): « Se qualcuno, nendo rubato un bue o una pecor,1, li venda o li macelli, paghcri, ecc. »; « quando al cuno rubi un fratello... e se ne impadronisca e lo ,·enda, si:1 ucciso» (D,111., XXIV, 16): « Chi ani rubno un uomo e lo avrl \C"nduto... sia ucciso» (E.I., XXI, 16). Quanto alle sanzioni era punito d1 morte il furto di uomini (E.I., XXI, 16), e il furto sacrilego (Gioi., VII, 21-26); cd era lecita l'uccisione del ladro notturno (fa., XXII, 2, 3), il che, se non costitu1.sce pc-ru. d1 morte m senso proprio, mdubbiammtc pc-rò, dal punto di vist, politico, dell'intimidazione. :td essa cormpondc . ... Restano infine da considerare due ultimi caratteri distmli\·i, l'odio di ruza e Jo zelo religioso, qui assunti m Hslc di fattori criminogeni tipici, e pc-r necessità fusi e accomunali m un dato solo che denomineremo fanatismo politico•rd1g1oso. Da ossen·.irt' preliminarmente che questo fanatismo polit1c0-rchg1oso assume pc-rgli ebrei un atteggiamento esclusi, amcnte consef\·ati,·o e quindi mponde a un carattere t1ptcamtntc ìn\"Oluth·o•regrcsm·o. Ben può affermarsi in gtncrc, nell'infanzia dei popoli, cht.• rutto quanto non ~ esclusivamente animale, è religioso. 01cc 1 Rcmach che la religione è c-omc la cava della quale salgono SU<. ccssivamcntc e si ,·anno specificando !"arte, l'agricoltura, il diritto, la morale, la politica, e da ultnno 11razionalismo. Tuuo ciò va.le 1n modo particolare per il giudaismo, il quale SC', nel diritto. e
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==