La Difesa della Razza - anno II - n. 5 - 5 gennaio 1939

n pruno dato s1gni6a.1h•o della tcndenu sanguinaria degli • re-, t 11 larghissimo impiego che tbl>e-presso d1 loro la pena di morte. Non t certo il caso di pensare che ahrove i tempi (oss,ero miii: ruttnia fra le legislazioni cOC\·e, quella ebraica si distingue pt-r ttce:tionale ferocia. Vediamo infaltl che mentre il diritto assiro-babilonese prevede ,·cntisci delitti puniti con la ptna n.pi1aJe (Ham,,11m1bi, 1·3, 6-11, 14-19, 22-26. 33•34, 133, 143, 1)3, n7, 229); il diritto a:ttcco ne prevede ventidue (Codiu di N,1uh11,,lro701/, Utti J,i Tlur.J11eh1); il diritto indiano, il più mite fra tuth, ne prevede venti (ALini11aDbanna SIL/tn,, VIIJ 19}. }l9, }72, }74, }77; IX, '32, ·211, 272, 280, 292;Yain•• 1-.idlqa, Il, 278); sono pc:r contro oltre quaranta i delitti per cui i preveduta la pena d1 morte dalla legge ebraica. Erano p uniti di morte, ad csnnpio, non solo l'omicidio (Es., XXI, 12), taluni forti (fu., XXI, 16; G,os., VII, 24-26), taluni casi di al»rto (fu., XXI. 22-2)), la deAora:tione (0,111., XXII, 23-2)), il matru:nonio di donna deflorata (V.,il., XXII, 20), l"aduherio (Giov .. VIII, 3), l'incesto (U,,,, XVIII, 6, 18), la sodomia e la bestialità (Es., XXII, 11, 19), il sacrilegio (N1un., XVIII, 7); ma anche I.i .semplice bestemmia (W., XXIV, 10, 16), la disobbcdicn:u. ai genitori (D,NI,, XXI, 18, 21), la inos.servanu della fnta, si.i pure commessacon licviss.imi fatti, quali l'atti:uue il fuoco. il pettinarsi, «c. (Es., XXX, 2, 3; U11., XVI, 6, 7). il posscckrt un bue capace di uccidere a cornate (E.r., XXI, 28-32) ecc. La Mishni elcno. diciotto delitti per cui era comminata la lapidazione. dieci il fuoco, sei la spada; a qucsie pene bi.sogna aggiun- ~re le forme di csccuz:iooe meno usate, quali lo squarta mento, lo schiaccia.mento SO(to I piedi degh animali, il l.mcio da torn o rupi. Un altro dato di fred<la ferocia deriva da una tradi:tiooale forma di esecuzione della pena di morte. Va fatta a tale proposito una os.sen-uiooe prdiminare: che anche-in q~glì albori di ci,•iltà la uccisione pubblica e legittima del colpe\'ole d i grave 36 delitto, )o(. e do, unquc gt0ndicamente lecita, t sempre una COS1 repugnante, talcM il tnste inarico appare affidato o ad appos1t1 funzionari o, più sovente, ai parenti della \'iUuna, utiliz zandosi cosi a fini pubblici il risentimento e lo spirito di vendetta di questi. (Codir, J1 Ha,,1m11rabi,M.inJ,11 Dhar,,,:s S.i11ra,Codrrr di N~1:aJu"Ucoyo1/, Fdhà N,gh,11, ecc.). Rile,•ando poi gli ele. n>enh di comparu.ione e sposo le sorprendenti affimtl o identità fra istituti criminali di popoli lontanissicni, ho ri5conlrato che per qua.si tuHi nistc una pena di morte tipica che io ho denominato pena geografia. Alcuni cscmpi chiariscono subito quc:sco concetto. Nella monarchia assiro-babilonese, paese di grandi fiumi. la pena di morte viene prevalentemente eseguita mediante annegamento; nell'India. medi.inie schiacciamento sotto il piede di un elefante; presso talune tribù dell'Africa Centrale, ancora oggi. viene utilinata I.i fona elastica di palme di alto fusto. La stess,a e deiectio e Saxo Tarpeio • della Rom.i arcaica non i che una u1ilinazione dc:l arattere collino.so del territorio della Ci,•itas primitiva. Tutto ciò premesso vediamo che anche gli ebrei hanno una loro tipica pena geografica, la quale sfrutta le aratte.rlstiche del loro territorio arido e petroso: ma presuppone nella su.i coo cnione ed esecuzione un popolo feroce e dì spiccate tenden:r:e sa nguinarie-, perchè da un lato richiede il concorso aui,·o e opttati\'O di intere moltitudini, dall'altro involge lo spettacolo di una lenta e lunga. agonia del condannato. Questa t la pena ebraica per eccellcnu: la Japiduione. I testi ce ne recano descrizioni compiaciute e drammatich e. Chiunque cn. autori:tu.to a colpire il giu.stiriando e a contribwrccoi suoi colpi a pro,·ocarne la morte: ciò costituiva an:ti un ol> bligo. U prime pietre erano lanciate dai testimoni (D,ill., Xlii, 8; XVII, 7; L.n,,, XXIV, 14), poi e ciucuoo •• e tutto il popolo•• « tutli », « tutti gli uomini della stessa cìtti », intervenivano e colpivano (D,111., Xlii, 9-10; XVII, 2-); Ltr., XXIV, lS, 16: Dttt1,, Xlii, 62; D,111., XXI, 20, 21; Gio.,.. VIII,, e scg.; X, 31);

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