La Difesa della Razza - anno II - n. 2 - 20 novembre 1938

• scienza RAZZA ITAllANA OLTRE CONFINE Gli attuali confini politici dell'Italia non coincidono affatto con i nostri confini razziali. t a tutti noto che masse imponenti di uomini che parlano la no tra st ~sa lingua ed hanno avuto con noi lunghi periodi di storia comune hanno oggi una cittadinanza diversa da quella italiana; è necessario però ritornare su questo concetto e porlo opra una base più olida e più corrispondente alJa realtà della Natura, è necessario cioè affermare una volta per sempre che queste masse imponenti di Italiani, che vivono ancora al di là delle frontiere po1itiche, sono a noi unite non solo da vincoli linguistici e storici ma anche e soprattutto da vincoli di sangue. Non ha nessuna importanza il fatto che il passa.porto dell'Italiano che vive al di qua dei confini politici sia diverso da quello che sta al di fuori di essi; quello che realmente importa è che la razza sia la stessa, e quando si dice razza si intende esprimere un concetto biologico ben definito, un complesso cioè di caral· teri fisici e p icologici che si tramandano sempre gli stessi da padre in figlio, mal- Il porto di Malta (da antiche stampe). grado le diverse influenze di ambiente e di vita. La razza è l'unico patrimonio sicuro sul quale l'uomo può contare: tutto rl resto è caduco ed evanescente. La razza può essere rovinata soltanto con rimbastardimento, ma anche in questo caso, per leggi meravigliose della natura, quando l'imbastardimento non abbia fatto sentire troppo il suo malefico influsso, i caratteri che furono quasi nascosti, riappaiono e si mostrano con prepotente violenza. Gli elementari concetti fin qui esposti della non coincidenza dei confini razziali con quelli politici hanno già avuto un riconoscimento ufficiale nei provvediVecchio còno (sHogralia di F. Giammari) menti riguardanti 1 matrimoni, che dicono: « Art. 1. - Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo. ArL 2. - Fermo il divieto di cui all'art. 1, il matrimonio del cittadino italaino con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministro dell'Interno. I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila. Art. 3. - Fermo sempre il divieto di cui all'art. 1, i dipendenti dalle ammini-

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