La Difesa della Razza - anno I - n.6 - 20 ottobre 1938

DECISIONI DEL GRACNONSIG per lutti gli apparle11enti alla rana ebraica, ,enza eccczio11i, su due punii che attengono nel modo più vilalc alla stessa formazione della ra,za: il divieto di matrimoni misti e l'esclusione dalle scuole italiane di ogni ordine e grado, come aulori, docenti, o allievi. 11 ius connubii è vietalo anche per altre raZ?e 1101a1ria11c e limitato per gli ariani di razza non italiana. E, come già per dirillo romano. vie11e essenzialmente unilo allo stato di cittadinanza, in senso sostanziale; superAuo forse ricordare che anche nell'età di mezzo pene severissime erano sancite per i connubi con gli infedeli nel che. rii fatto. erano compresi i non appartenenti alla razza ariana. Giuridicamente si lralla di un impedimc1110 (come si ,uol dire in termine tecnico) analogo alla norma che vieta il matrimonio tra co11~anguinei, di cui si regola l'ipote,i opposta, la mescolanza del sangue razzialmente diverso. L'uomo non ha diritto di violare quella dignità e quella nobiltà razziale che gli derivano dalla , icenda delle generazioni passale, di cui è soltanto il portatore, 1e11u10all'obbligo di perpetuarle e di lrasmellcrle inlalle. 6. L'espulsione degli Ebrei. Per ogni altra malcria, si distinguono gli ebrei che non possono soggiornare nel Hegno, da quelli che vi sono ammessi. Criterio della differenziazione è la cittadinanza slra11iera o ud essi equiparati cioè i nuluraliz4ali dopo il l-1-1919, 11011po;;,;ono fissare stabile dimora nel Hegno e Colonie o. se vi si trovano, ne vengono nei limiti e co11le eccezioni cli legge, espulsi. L'espulsione di slranieri. la cui i111asionc 11011poteva più a luugo essere tollerala, non è certo un'innovazione ma solo l'applicazione di norme di politin, tradizionali nel uoslro ordiname1110; lo straniero, per regola generale di diriuo pubblico, non gode alcu11 diriuo così dello di incolato. Quanlo alla revoca della concessione della cittadinanza, è da gra11 tempo superata l'antica dollrinu francese che della naturalizzazione faceva un contralto fra il privato e lo lato; a,endo soltanto natura di concessione è insita nella stessa la sua revocabilità. on sono p1u , tempi, perdurali fino all'immediato dopoguerra, quando l'atavico ceppo della razza italiana, sembrai a dislruggcrsi nell'emigrazio11e e nelle civili discordie in cui si poteva ripetere, col Manzoni. l'appassionalo lamento: Tu che angusla ai tuoi figli parevi tu che in pace nutrirli non sai, fatai terra, gli estrani ricevi. (BaJt. di Maclodio) 7. Cli ebrei ammessi nel Regrw. Gli ebrei invece provvisti di cittadinanza italiana (salvo le do,•erose eccezioni, sancite co11 generosa larghezza nelle sette ipotesi previste dal Gra11 Consiglio), acquistano u11particolare stato giuridico le cui grandi linee sono state decise dal Supremo Consesso della Rivoluzione. Per questa materia viene però posta una duplice riserva: si precisa che siffatte regole sono dellale nell'attesa di una nuova legge sulla ci11adinan1,a, e si annunziano provvedimenti per l'esercizio delle professioni, lasciando cosi adito agli s1•iluppi successivi, e a quelle trasformazioni che la logica della Rivoluzione e le concrete esigenze imporranno. Per intanto sono sancile alcune miti limitazioni d'ordine economico che lasciano ampie possibilità. Helativamente a queste limitazioni della capacità di diritto privalo, va notato, ancora una volta. il grave problema delle società auonime, tipico frullo della civiltà capilalislica, strumento spesso di ogni piÌI souile inganno, dovr, nel la quasi irrespousabi)e forma di un ordinamento democratico, possono, fra l'altro, facilmeule occultarsi i reali detentori della ricchezza sociale. 8. L'esclusione cl<tlPartilo e dlllle forze armate. Ma la caralleristica essenziale di questa regolamentaziouc è costituita da due serie cli incapacità, l'una relativa al Partito, l'altra alle forze armale dello Stato, che verame11te conferiscono a Ila condizione giuridica dell'ebreo un carallere 11uovo ed inconfondibile e pongono, fin d'ora, il quesito se si possa rite11ere conservala agli ebrei la ciuadinanza italiana, sia pure con minore capacità. Il fondamento giuridico e la necessità di queste norme sono palesi. La posizione del Partito nello lato, che aveva dato luogo ad incertezze do11rinali. superale hen presto dal dinamismo dei falli, appare sempre più scolpita come orga110 o istituzione cosliluzionale, particolaqnenle dopo il 11uovo talulo del Partilo. approvalo con H. O. 28 aprile XVI n. 513, la figura giuridica del egrelario del Pa rlilo Ministro segretario di lato, l'istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Il P. N. F. è una milizia ,olonlaria agli ordini del Duce, al ,enizio dello Staio fascista (art. I dello Staluto). l compiti del P. . F. sono: In difesa e il polenziamenlo della Rivoluzione fascista; l'educn1.ione politica dc·gli lta liani (ari. 3). Il Fascista comprende la vita come iblotecaGino Bianco ~ .. " ...alle-~ direttive del Gran Consiglio dovranno ispirarsi I eggi che saranno s lecitamente prepa rate dai singoli Ministri" Il GRAN CONSIGLIO GL1 EBREI STRANIERI E LE SOCIETAANONIME7 43

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