La Difesa della Razza - anno I - n.6 - 20 ottobre 1938

GLIASPETTI GIURIDICI DEL ~ ~ ~41 "... nel- ~- ~ l'attesa di una nuova legge concernente l'acquisto della cittadinanza italiana" IL GIAN CONSIGLIO · ON([ \',IO~[ NOND11?'110 42 l. Il principio rc,zzi5ta. Con le decisioni del Gran Con,iglio del 6 ottobre XVI il principio dello razza che era staio immanente, fin dalle origini, nella Hivoluzione, ne aveva, a mano a mano permeato le riforme fondamentali e soprattutto era stato scolpito in termini chiarissimi dal pensiero del Duce, viene assunto non solo come postulato essenziale della politica ituliana ma pure introdotto definitivamente, nella sua integrità, nell'ordinamento giuridico dello Staio. Si è detto che l'idea di razza è un'idea-forza; qualunque sia il valore di questa frase, è certo che il principio razzista incide profondamente in tutta la slrullura giuridica, dai rapporti privati, a quelli di famiglia, n quelli supremi del diritto dello Staio. A tempi nuovi dogmatica nuova; mn questo monito, pronuncialo alcuni anni or sono dal Ministro Guardasigilli non ebbe fortuna nella cultura giuridica italiana rimasta, in gran parie. aderente a vecchi schemi formalistici, a talmudiche sottigliezze. Eppure imponente era staia l'opera legislativa compiuta nel senso razziale. Dall'emigrazione olla proiezione della maternità e dell'infanzia; dalle islituzioni dopolavorisliche olla lotta conlro il celibato; dalla bonifica integrale e dalla tutela della popolazione agricola (la metà dell"intero popolo ilaliano) vale a dire delle scaturigini eterne della razzo, a lulla l'imponenle legislazione sociale, alla creazione della figura delritaliano nuovo, all'ordinamento corpora1i,o e uulnrchico è un quadro grandioso di cui gli odierni provvedimenti sono gli .viluppi logici e inesorabili. Il principio razzisln .si inquadra co,ì, armonicamente, nella concezione fascista dello lato. 2. Politiro di 5cpara:io11e. La separazione tra il gruppo ebraico, differenziantesi indelebilmente, e la razza italica, come esisteva cli fallo da due millenni, quando i primi giudei po~ero piede, prevalentemente in condizione servile, e sempre come stranieri sul nostro suolo, cosi do,·eva avere nec-riamenle la sua espressione giuridica. on vogliamo illustrare qui gli eleme,,ti che, come esempi anche recentissimi e clamorosi hanno confermalo, rendevano quellu differenziazione più acula e pericolosa e quindi più indispensabile il suo riconoscimento. Dal punto di vista giuridico ci basti notare che l'equiparazione di uno straniero non assim;. labile ad un italiano e quindi la sua immissione nella vita dello lato italiano, non può aver e che la natura di concessione, non corrispondendo ad una qualità intrinseca ed originaria. Do,e manca In divina impronta della razza italiano, occorre pcrchè, agli effetti giuridici, si abbia quella uguaglianza che non csi;,te in realtà una concessione statuale (sollo forma di leggi o di decreto) ahissimo privilegio che, come ogni altra concessione, può essere revocalo. Lo sviluppo della politica coloniale fascista o particolarmente la conquista dell'Impero avevano reso, per un altro aspello, più urgente il problema. Sarebbe stato, difalli, vernmenle iniquo che milioni di individui, posli sollo la protezione della nostra bandiera, non avessero quella perfetta equiparazione con i nazionali che era staia concessa ad una minoranza non meno inassimilabile e molto più pericolosa, se non altro perchè installatasi nel territorio metropolitano e profon-aamenle penelrnta nei posti direttivi della Nazione. 3. Di,wmismo fascista. Prima cli esaminare, sommariamente, i capisaldi della riforma, dobbiamo notare l'avverlimenlo che il Gran Consiglio ha solennemente enun~ialo per cui l'eventuale concessione di una controllala immigrazione in qualche zona dell'E1iopia, come le altre condizioni fatte agli Ebrei, potranno essere annullale o aggravale, a seconda dell'ulteggiamenlo dell'ebraismo nei riguardi dell'Italia fascista. La llivoluzione non si cristallizza in forme immutabili. Qucsle tavole del razzismo italiano non sono soltanto un punto d'arrivo, possono es ere un punto di partenza. 4. Nozione giuridica delfebreo. Il Gran Consiglio ha posto anzitutto la nozione giuridica di ebreo. La precisazione fallane segna un notevole progresso sulle precedenti norme, perchè ,lelimita la figura degli individui misti, nei quali si msnifeslino, secondo le leggi dell'eredilarielà, le caratteristiche ebraiche. Queste, mentre sono indiscutibili nei figli di genitori ebrei, vengono riconosciute nel figlio di padre ebreo e di madre slraniera, dove veramente non Hi vede quale stilla di sangue possa essere italiana, e nei misti che professano la religione ebraica, segno tangibile e certo delle loro intime propensioni all'ebraismo; l'abiura dopo il t• ollobre XVI è inefficace. Il Gran Consiglio ha poslo delle norl"ne che, se pure molto precise, non potevano scendere a dettagli. E così nell'elaborazione successiva si potrà, eventualmente, prendere in esame il caso, forse non raro, di un'abiura fraudolenta, falla al solo scopo di frodare le norme cli legge, nella quale ipotesi, ci sembra, verrebbe meno il presupposto cli questa deroga. Identica osservazione si può fare per i matrimoni conclusi fiuiziamenle al solo, preveduto fine cli sfuggire al decreto di espulsione. 5. Seporazione a,uolula. La politica di separazione si attua in modo assoluto e totalitario, BiblorecaGino Bianco

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