La Difesa della Razza - anno I - n.4 - 20 settembre 1938

5. - ll Fascismo., peJ' quanto non .abbia ancora ritenuto .giunto il monu:.nio cli rù·.ed.crc dalle foudamcuta questo settore (un progetto del 1930 non ha avuto seguito) ha però portato importanti modifiche, improntate fin dall'ini. zio ad una severa volitica razzista. Per i casi <li rinnegati che tradirono gli interessi della Patria e della razza e che sono quindi indegni di appar· tenervi fn sancita la perdita o la rcyoca della cittadinanza (I. 31 genn. 1926 n. 108 e R. D. L. 10 genn. 1926 n 16) Con il R. D. L. 1. dic. 1934 n. 1997 furono ampliati i poteri del Governo nella concessione delle naturalizzazioni. Quella che un t mpo, per la generale corruzione e l'avvicendarsi dei partiti poteva essere fonte di apprensioni, nello Stato fascista costituisce invece là garanzia migliqre di un'applicazione dell'istituto non più formale e anodina ma in conformità agli interessi S!tpcriori della Nazione e ad una dì fesa oculata della razza. E si de,·e proprio all'intervento personale del Duce se nel 1935 furono esclusi dalle professioni anitarie gli stranieri, ponendosi così un argine all'invasione di fuorusciti ebrei in questo campo. Ma il principio della razza ha, nel regime della cittadinanza, alcune più intense applicazioni. La colonizzazione ha portato la nostra razza a. più imme<liato contatto con altri popoli e con altre razze; e per quanto lo Stato estenda i suoi con fini anche ai territori coloniali. un'eguaglianza giuridica tra i popoli si palesò subito così assurda e disastrosa che persino i governi demoliherali furono costretti a stabilire per le popolazioni indigene (compresi fra esse gli ebrei) uno tatus civitatis con capacità inferiore e limitata. diversa a seconda dell:: popolaiioni e delle colonie. Creato l'Impero, lo tato fascista ha prof ondame11t e innoyato. oltrechè con l'ordinamento della sudditanza per tutta l'A. O. 1., con l'instaurare una politica contraria agli incroci tra nazionali e indigeni, fra cui il ben noto nucleo ebraico fis atosi in Abissinia, sah·ando così la razza da un meticciato rovinoso e degradante. i ha qui un e empio tipico di applicazione del principio che a razze diverse deve corrispondere uno status diverso, anche se compreso in un medesimo ordinamento politico, dal rapporto decisivo tra razza e cittadinanza. Ma quando quest'identificazione natural e necessaria tra razza e cittadinanza vien meno, non cessano del tutto gli effetti dell'appartenenza alla razza italiana, la quale con erva, per necessità di cose, una sua rilevanza giuridica. L'italiano che perde la cittadinanza non è mai liberato dall'obbligo di fedeltà verso il nostro Stato cd è punito come i nazionali per i delitti contro la personalità dello Stato (art. 242 cod. pen.) perchè non possono cessare « quei doveri morali che sono imposti dalla stessa natura e che la legge penale può e deve far divenire giuridici» (Rocco. Relaz. al Re n. I 19). li riacquisto della cittadinanza è inoltre facilitato agli italiani o ai loro discendenti. 6. - Ed infine. contro tutte le interessate negazioni dell'idea e della realtà razziale, è rimasto Yivo nel nostro diritto un singolare istituto che rappresenta e quasi simboleggia l'unità ideale di tutti i partecipi della razza italiana: la figura dell'Italiano non regnicolo, cioè dell'appa.rtcnente a quelle collettività italiane che si adden ano ai confini della Patria in regioni non ancora annesse poli ti camente all'Italia. Essa risale ai tempi eroici del nostro Risorgimento. quando, (checchè si dica in contrario) i concetti <li naziona. lità e di razza ebbero elaborazioni meditate e profonde e soprattmto furono operosi nel movimento di rinascita e di unificazione politica. Il R. Editto 17 marzo 1848 n. 680 accordava l'elettorato (e quindi la piena capacità politica) agli Italiani non -appartenenti agli tati ardi mercè semplice decreto, mentre per gli' stranieri richiedeva l'emanazione di una legge. Questa concessione fu conserrnta jn tutte le successiYe leggi elettoral-i politiche. Inm1mere,·oli furono i progetti presentati alla Camera succe iYamente per conferire senz'altro la cittadinanza italiana agli it.-1.lianinon regnicoli che yenissero a risiedere nel Regno e si pensò anche: di farne oggetto di una disposizione del Codice ivi le; notevole soprattutto il progetto Cairoli, presentato ben tre volte, tra il 1862 e il 1868, che diede occasione al Mancini di riaffermare solennemente la sua teoria della cittadinanza come espressione di un fatto naturale, la nazionalità, alla quale « già appartiene per un decreto più alto ed incancellabile, il decreto della natura, il decreto della Prov,·idenza » (Disc. pari. 2i marzo 1863). Lungaggini parlamentari, timori e<l incomprensioni di uomini, impedirono a questa grande idea, nella quale pal- 'pitava l'amor~ per i fratelli diYisi, e il senso dell'unità della nostra stirpe, di giungere in porto. TuttaYia agli italiani non regnicoli fu assicurata, e tuttora ne godono, una condizione di privilegio rispetto agli stranieri: capacità di accedere a qualsiasi impiego tatale o degli enti pubblici, diritto d'incolato, facilitazioni per l'acquisto della cittadinanza. particolarmente per gli irredenti combattenti 11ell'esercito_ italiano ccc. lntere sante è la determinazione della qualità di italiano non regnicolo poichè importa, per così dire, la defi1\izione dei confini etnici e territoriali della no tra stirpe. Superate le prime incertezze, ormai si ritiene univer almcnte che italiani non rcgnicoli siano gli appartenenti a quelle regioni d'oltre confine che devono considerarsi geograficamente ed etnicamente italiane. quali Malta. il . izzardo, la a\'oia e simili. ~la questo elemento territoriale che trascura l'uomo. l'italiano, cioè il punto di vista razziale. è insu ff icicntc:. Occorre riferirsi anzitutto alle genti che dànno l'impronta della loro nazionalità al territorio e chiedere quali per-- one nell'ambito di tali regioni siano da ritenersi italiane. La recente riaffermazione dei caratteri unitari e inconfondibili della nostra razza ci dà il modo di risolvere senza incertezze il quesito. La nozione di italiano non rcgnicolo non è soltanto conncs a al territorio, è anzitutto razziale. Occorre perciò proYare. oltre l'origine da regioni italiane d'oltre confine. anche l'appartenenza biologica al tipo medio italiano o alle sue Yarietà regionali, il che può farsi, nei casi dubbi, con certificati rilasciati da sanitari Yersati nelle discipline biologiche e razziste. La lingua. il cognome, l'origine sono sintomi importanti della razza. non ne sono elementi dcci ivi, Pensiamo quindi che gli ebrei, dispersi anche nelle regioni italiane d'oltre confine, per quanto abbiano italianizzato il loro nome. appreso la lingua italiana, qualunque sia il tempo <li loro residenza in tali terre, non po sano, non appartenendo alla. nostra razza, considerarsi italiani non regnicoli. come non lo potrebbe un negro o un pellirossa; e quindi, anche allo stato attuaie della nostra legislazione. non possa loro applicarsi il re~1me di privilegio stahilito per i nostri fratelli d'oltre confine. MARIO BACCIGALUPI Gi11diu prns,, il Tribuna/t dt Milan" BibliotecaGino Bianco Glistranieriesclusi dalleprofessio· ni sanitarie IlFascismocontro. il meticciato Gli Italiani non regnicoli Confini etnici e territoriali della nostrarazza 45

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