Critica Sociale - XXIII - n. 2-3 - 16 gen.-1 feb. 1913

CnITICA SOCIALE 33 (Testo del Consiglio Superiore del Lavoro) Art. 1. Salvo il cas6 di colpa· gra've, il_ contratto di (m– piego presso aziende private non può es.sere risoluto . da nessuna de'lle parf.i- senza previa disdetta in un termine congruo o, in difetto, senza 1zna, indennità corrispondente; e ciò anohe nel caso di cessazione, liquidazione o riduzione dell'azienda. · Il termine e là corrispondente indennità, quando l'uso_ o la convenzione _non ·li assegnino irz misura più larga, saranno determinati nella misura .seguente: .. a) per gli impiegati che, avend.o supe1'ato il pe– riodo di proua, ·non hanno raggiunto i due anni d{ seruizio: 1° mesi 4 per gli institori, procura/01·1, rap– presentanti a stipendio fisso, direttori- tecnici ed am– m_inistrativi; 2° giorni 45 per i commessi viaggiatori, dil'et– tori o capi di speciali ·servizi, e altri ..impiegati. di grado. equip.ollente; · · 3° g-iòrhi, 30 per i com'messi di studio e di ne- gozid e gli altri impiegati di grado- comune; · b) per· (/li fm.'piegati che hanno ràggiirnfo cl-ue anni di servizio e non i r;inque, :.,"N• -i, ., , .,. ~ ~ ,· 1° mesi 5 per la prima. crtegoria; 2° mesi 3 per la seconda categoria; 3° giorni 45 per la terza categoria; ,c) per gli impiegati ·che hanno raggiunto cinque rmni di servizio: 1° mesi 6 per la prima categoria; 2° mesi 4 per la secon·da categoria; 3° mesi 3. per la tàzci. categoria .. Per ogni anno di servizio· prestato oltre i dieci anni, i termini di preavviso aumentano di un mese, fino ad un massimo di mesi dodici. . Per gli impiegati però che abbiano raggiunto il di– ritto al massimo di preavviso, in caso di licenziamento l'assuntore dovrà inoltre versare a titolo d'indennità ,zn compenso in denaro, pari a tante mensilità di sti– pendio quanti sono gli anni di servizio prestato dopo aver raggiunto il diritto al massimo di preavviso, con che la somma stessa non superi una annualità di sti– pendio. I t·ermini di disdetta decorreranno dalla ·metà o dalla fine di ciascun mese. Per l'impù;gato, in caso di dimissioni, essi saranno ridotti alla metà. In caso di' -morte dell'imp-iegato, spetterà ai con.– giunti, che vivessero in tutto o in gran parte a suo carico, una indennità, secondo i casi, variabile fra il totale e la metà di quella che gli sarebbe toccata i 11 caso di licenziamento. Potrà ugualmente essere ridotta fino alla metà la indennità spettante all'impiegato, quando la cessa– =ione dell'azienda sia dovuta a caso di forza mag- giore. . Agli effetti del presente articolo; sono equiparate n sii-pendio, e dovranno ugualmente · ·computa,•si; le· provvigioni spettanti all'impiegato e la partecipazwne ni benefici alla quale egli avesse contrattualmente di- 1·itto. Questi ultimi samnno commisurati sulla media dell'ultimo quinquennio e, se l'impiegato· non compì cinque anni dt serqizio, mila media degli anni da lui passati in servizio. Interruzioni del serv1z10. Malattia,gravidanza,puerperio, servizio militare. (Progetto originarlo) Art. 2. ln ooso, di, interruzj,one di servizio per ragioni di m.a:lattia o per chiamata al servizio militare, si, conti– nuerà a corrispond-er,e lo stipendio aJl'imp-iegaLo in una misura variabile da gi-0-rni 45 a mesi 3, in rela– zione al tempo di servizio prestato; ciò, .sempre f-erÌil;:J. restando la di'Sposizione dell'orti-colo precedente nel ca-so •in cui la perdurante malattia diventasse motivo di licenzi.amento. La stessa disposizione si applica in caso di gravidanza delle -impiega-te. · Resta salva l'azione di specia-le risarcimento quando la malattia fosse contratt,a -per ca-usa di servizio. (Consll!llo Superlo1·c del Lavoro) Art. 2. In .c.aso di· interruzione del servizio, dovuta ·a ma-. · lattia, gravidanza, puerpèrio o infortunio dell'impie-" gato, o al fqtfo di un suo richiamo o• chiamata per-. istruzione· sotto le armi, · quando la dur·ata dell'inter– ruzione non sia tale. da giustificare il .lic.e'nziamento,– il posto gli sarà conservato . . Cont.inuerà inoltre a decorrere a Sl!O favore lo sti– pendio,· per· un ·periodo da 45 giorni .a. tre mesi, a– seconda dJl tempo di-servizio ·prestato, salvi se-mpre ()gni uso 'o convenzione ad esso · e·ventiwlmente più fcworeµoli. . . · . · Ove· il perdur·are della intermzione giustifichi 'il li– cenziamento dell'impiegato, clecorre,:à .. à- suo favore il termine di disdetl(l dal momento del Jicenz.iamento· stesso, o la c9rrispondi!nte. indennità, l'uno e l'altra, . secondo i càsi, climtritiìti delfa metà del. p.erioèlo o dello 'stipenèlio già' .d-ec6rs.i,·a norma ilei comma pre- ce•dente. · · · : Rimane s-alva·ogni eventuale azione ·di .risa,:cimento' q.uando. la..malattia. o l'infortunio -derivasséro eia ca11scr di servizio'. · . _ In caso di' sospensionè dèl lavoro per cqusa ·c1ell'as– suntore o per la natura stessa -del!'Cfzienda, l'ùi1pic-'– gato ha diritto all'emolumento normo/e. Vacanzeannuali. (Progetto originarlo) _ Sarà accordato a.gli impiegati ogni anno, ·ne-Itempo che le esigenze de-I servizio, ,e gli usi indi-chera-nno, un· peri,odo di feri,e da giorni 10 a gi,orni 20, secondo l'anzianità di servizio. Durante questo peri,odo decorre lo stipendio. (Consiglio Supe1·lore del Lavoro) Art. 3. Sarà accordalo o_gni anno agli impiegali, nel tempo che le esigenze del servizio e gli usi indicheranno, un periodo conti'nuativo di vacanza non minore di 10 a 20 giorni, secondo l'anzianità e la natura del ser– vizio, durante il quale periodo decorrerà lo stipendio.• Nei soli casi in cui, per circostanze eccezionali, ine– fenti allq natura dell'azienda e alla funzione speciale dell'impiegato, tale interruzione non fosse possibile per un determinato impiegato, essa dovrà venir com– pensata con una serie di riposi più brevi, ma nel loro complesso almeno equivalenti, chiaramente de/ermi-– nati in prevenzione con il contratto d'impiego e in conformità alle norme che verranno stabilite dalle Commissioni arbitrali di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge. Orarionormaledi lavoroe lavorostraordinario. Art. 4. (Progetto originarlo) La giornata normale d-i lavoro non potrà eccedere le nove ore. Il lavoro richiesto oltre questo tempo vi,ene ,e;orn,iderato ,come straordinario è compensato a p'arte. (Consiglio Superiore del Lavoro) NB. Questa disposizione venne soppressa dal Con– siglio Superiore del Lavoro e sostituita colle facoltà attribuite alle Commissioni arbitrali locali dal com-· ma 1°, lett. e e dal comma 2° del, rispettivo art. 6. Inderogabilità - Controversie. Probivirio Commissioni arbitrali. (Progetto originarlo) Art. 5. Tutte Le controversie cui possa dar luogo· l'appli– cazione cl-ella presente legge sono-deferite alla cogni-. zione di un Collegio di probiviri .. Art. 6. Le disposizioni della presente legge· saranno os– servate ma·lgraclo ogni patto in contr::irio.

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