Critica Sociale - XXIII - n. 2-3 - 16 gen.-1 feb. 1913

CHITICA SOCIALE 29 za, divenuta eterea nella sublime metamorfosi, .sem– brerà ri-condel1sarsi, riappesanti-rsi, e, come s·oggiaoore ,ai pondo d'una eredità fatale... E allora, gr,evi,. esse rioodranno là donde spiccarono Hfolle vo.J-o,e ripren– derann,o, deluse ,e confuse, le cons,uete voci, e riac– cette·ranno la insuperata crisi della vigilia. Multa rena– scentur ... Soltanto, ]'·osservatore pedante potrà, ,identificando i « decaduti », scoprirn~ strane tr,ascolorazi,oni, e pre– cipitato a destra qualcuno che, prima, sfolgorav-a da sinistra ... TULLIO CoLuccr. GLI ..IMPIEGA TI ONESTI e lE;t legge sullo stato giuridico . )i, .J.)f~~l~nfradell~ 1:J,u.~~é~aJ,ia. è ,p.ncç;,a alFo:din~ d!J} giorno, e sà dio quanti altri sècoli ci rimarrà. Quasi quasi comincio a dar ragione all'amico Ruini, che, nella Critica rlel 1909, sotto lo pseudonimo di Chantecler, sostenn~ essere indispensabile che i singoli funzionari, e sopratutto i giovani funzionari,. senza attendere la palingenesi dalle riforme legislative, si accingano per proprio c,)nto, nei limiti delle loro mansioni, a svec– chiare, a semplificare, a migliorare l'ocganismo, della pubblica amministrazione. Alcune amare osservazioni di Ugo Gu.ido Mondolfo, lette di recente nell'Unità, mi inducono ancc,ra più a t~ovare plausibile il metodo accennato, a ritenere cioè che, se alle piaghe burocratiche qualche lenimento è possibile, bisogna chiederlo più alla buona volontà degli impieg_ati che nun al potere legislativo. Il Mondolfo, partendo dal caso del postelegrafico Giorgio Ottolenghi, deferito al Consiglio di disciplina per atti compiuti nella sua qualità di organizzatore, prende in esame la famosa legge sullo stato degli im– piegati civili, e dis,mte a lungo sui gravi danni che tale legge avrebhe arrecato alFAmministrazione col · negare ai funzionari la libertà di portare in piazza tutte le magagne e l.e .sudicerie bùrocratiche. « È assurdo p_ensare - scrive il Mondolfo - che l'impiegato onesto, il quale si avvegga che per l'inte– resse dei privati si tradiRce e si offende l'int!lresse dello Stato, possa seguire la via gerarchica per avver– tire coloro cui spetta di provvedere; percbè sono·.questi medesimi; !lssai spessd, gli autori o i 'cbmplici ·111:'trvie neces~ari del tratlimento e della concussione. !S'icchè all'impiegato onesto non resta che tacere o rivo'lgere al pahblico la sua denuncia; ma la legge sullo stato giu– rirlico gli attribn1sce a colpa la sc~lta di quest'ultiipa via e gli impone la complicità del silenzio. E' questa, più spesso che non si creda, la tutela che essa legge offre i;ti più gelosi interetisi dello Stato,,. Sinceramente parlando, qui ci par che si esageri. Che la legge sullo stato giuridico abbia cento e uno di– fetti, non si òubita; che risenta anche, e molto, di spi– rito reazionario non si nega; ma che obblighi l'impie– gato onesto· a farsi complice di concu~sioni, tradimenti e simili altre ribalderie, non è vero. Per quanto ci ri– sulta, detta legge non ba ancora abrogato l'art. 180 del Codice penale, secondo cui " il pubblico ufficiale che, avendo nell'esercizio delle sue funzioni acquistata no– tizia di un reato in materia attinente alle medes1me, per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o in– debitamente ritarda di riferirne all'autorità, è punito colla multa da lire 50 a 1000 ,,. Ora noi ci terremmo paghi. ee tutti i funzionari, che hanno acquistato conoscenza .di un reato nell'esercizio delle loro mansioni, si avvalessero di quella disposi– zione, la quale, ben• si noti, non fa cenno di legami di gerarchia, e pone in diretta comunicazione i funzionari consapevoli di reati coll'autorità giudiziaria. In tal modo le denuncia, se non rivolte al pubblico, come vorrebbe il Mondolfo, verrebbero rivolte al Procuratore del re, che è più competente a giudicarne e a provve– dere. Nè si obietti che l'Autorità giudiziaria ba in Italia l'allegra consuetudine di assolvere anche i peggiori birbanti quando vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole. È questa altra annosa e grave questione che nulla ha a che vedere con quella della burocrazia. Del resto, per tenere in freno i farabutti e i loro. clienti, bastano le noie, le spese e le preoccupazioni del pro– cedimento penale, qualunque ne sia l'esito, e basta lo scandalo che dal procedimento penale sorge e dilaga, quando, ben s'intende, la stampa non sia interessata a man,tene're ,il silenzio o a far veçlere. lucciole per lan– terne;· nel qual caso anche· i sistemi patrocinati dal Mondolfo non conseguirebbero un risultato migliore. Piuttosto si dirà· che non tutte le br11tte cose che si fanno in burocrazia rientrano nell'ambito del Codice penale e nella competenza nel Procuratore del re; ma conviene anche ricordarsi che la mal famata legge sullo stato giuridico non arriva al pt1nto da far obbiigo agli impiegati di eseguire gli ordini dei superiori quando patentemente riguardino azioni scorrette o dannose al– l'interesse pubblico o privato. Certo la legge non contempla alcun sistema di ri– corso da parte dei funzionari dipendenti contro la mala signoria dei superiori; ma ogni legge è in se stessa let– tera morta, e l'anima le è data dalla forza e dal pe<io RO- , ciale di coloro a cui si deve applicare. Nella fattispe– cie, noi siamo convinti che le bricconate in burocrazia non si commetterebbero o si commetterebbero in molto minor numero, se .tutti i funzionari, che oggi se ne rendono complici pas.sivi, opponessero a chi le comanda una qualsiasi resistenza, sia pure contenuta in tutti i limiti rispettosi della gerarchia che la legge impone. Perchè i superiori sono, in fondo, in fondo, tutt'altro che lupi, di fame " senza fine capa,,, come direbbe messer Dante. In generale, è gente che, più sta in alto, e più ama, sopra ogni altra cosa, il quieto vivere e teme le critiche e i sospetti degli irrequieti subalterni i sicchè nemmeno i più pravi osano perseguitare un in- ' feriore qùando questi abbi!ì Ì'alìitudine di cantar chia:ro sulla. faccia loro e degli altri. Del resto, se, nel sistema giuridico attuale, manca un organo al disopra e al di fuori della gerarchia, che giudichi nel merito le con– troversie tra impiegati alti e bassi, deve osservarsi che, nell 'ambi.to della gerarchia stessa, sono possibili e facili i contatti tra impiegati di grado molto diverso, siccbè contro il mal volere o lo strapotere di un supe– riore è agevole trovar giu~tizia presso un superiore più elevato. Tutto sta che l'inferiore dimostri di avere almeno un tantino di animo virile, risoluto, indipen– dente, capace, sì, di rispettare, ma anche di farsi rispet– tare. Obi non è uomo e non sa agire da uomo sarà vittima ovunque e sempre, e inutilmente invocherà dalle leggi la protezione e l'ausilio che nessuna legge può dare. Insomma, di fronte a chi chiede il massimo dalla legge, cioè il diritto di portare nei comizi e nelle rerlazioni dei giornali tutti i panni sporchi della pubhlica arami nistrazione (a proposito: quando si potrà avere 11na·

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