Critica Sociale - Anno XXII - n. 17 - 1 settembre 1912

258 CnITICA SOCIALE J~ dunque il caso, dovessimo pure in parte ripe– terci - data l'importanza politica, giuridica e mo– rale dell'argomento - di opporre, a tante induzioni e allegazioni arbitrarie ed inconsistenti, alcune pre– cise e categoriche affermazioni e dichiarazioni. * ** l O - Dichiariamo dunque anzitullo essere com– pletamente falso ciò che si tenta far credere - senza però mai citare un lesto di legge preciso, e fidando nell'accidia lazzarona ciel lettore che non controlla - che cioè la nuova legge,. in un punto qualsiasi, cmtorizzi a togliere il diritto elettorale, a cittadini che lo posseggono, o destituisca le vecchie liste della vir-tù probativa, che è propria di ogni docu– mento ufficiale, finchè non sia formalmente impu– gnalo di falso, o distrullo da clocumenl.i contrarii di pari valore. E domandiamo anche al meno ferralo dei nostri lcllori io ,diritto costituzionale, se sia semplicemente scrio argomentare che una disposi zione così impor– tante e così strana, come quel.la che, senza esame nè contraddittorio, priverebbe de i cittadini del lorb cliri.Lto politico fondamentale; già solennemente ad essi riconosciuto, debba leggersi, secondo i'l mu– tabile parere degli interpreti, fra le righe della legge - di una legge poi, che estende l'elettorato fino ai limiti del suffragio quasi universale! - o desumersi dalla frase fugace di un ministro nella discussione - frase, d'altronde, il cui significalo, naturalmente limitalo dall'insieme del concetto che l'oratore esprimeva, era ben !unge dall'assumere quella portata, che ora le si vorrebbe attribuire. lmperocchè sarà ben chiaro a chicchessia - quan– d'anche, ripetiamo, per negatissima ipotesi, una frase in una discussione potesse mai equivalere a un pamgrafo cli legge - che la proposizione: « non doversi tenere alcun conto delle vecchie li$le » in vista degli errori che potevano contenere, ,non fu intesa significare se non questo: che le vecchie liste non farebbero stato per se stesse, non basterebbero ad attribuire il clirillo a chi cli fatto legittimameutc non lo possedesse; sarebbero suscettibili insom– ma cli qualsiasi ragionevole modificazione. Qg11i di– versa e più larga interpretazione sarebbe apparsa arbitraria, e avrebbe certamente suscitalo quelle opposizioni, che nessuno pensò a sollevare ... (l'ar– gomento si ritorce contro chi l'adopera) appunto pcrchè quella interpretazione più larga non poteva essere pensata da nessuno. t ben vero che la nuova legge non dice neppure, in alcun punto, che, per effetto dell'allargamento del suffragio, non verrebbe tolto il diritto di voto a chi legittimamente lo possedesse. Ma chi non intende che una simile dichiarazione - se alcuno avesse preteso di inserirla nella legge - avrebbe s11scilato le grandi risale dell'assemblea? Ad ogni modo, poichè si fa questione cl.i inten– zione del legislatore, chi scrive non si perita cli affermare - per quella cinquecentesimaottava parte di rappresentanza nazionàle che in lui indegnamente s"incama - ch'egli non ebbe mai - nè ebbero, con lui, tutti i colleghi dei quali presume di conoscere il pensiero con sicurezza - nè il proposito nè la coscienza, discutendo ed approvando la legge, di ciarle quel significato. · L'on. Giolitti, se vuole sincerarsene, non ha che eia far riconvocare la Camera per ventiquattr'ore. E la Tribuna, se anch'essa ne cfubita, non ha che da aprire nelle sue stesse colonne (lo faremmo noi nelle nostre, se avessimo la diffusione dei grandi quo– ticlia~i) un re/erenclum, in proposito, fr:a tutti i de– putali. Se ne trova venticinque del suo parere, ci sbat– tezziamo da animali ragionevoli! *** 2° - Affermiamo, in secondo luogo, che non solo nulla dice la legge, che autorizz~ ad escludere dalle liste chi è già legittimamente elettore-nel Co– mune cli sua residenza, ma, con una serie di dispo– sizioni successive, dice e prescrive nettamente il contrario. Tali gli arl. 2 e seguenti, per i quali SONOELETTOHI (e non già possono o no diventarlo, ad al'bitrio proprio od allrui) tutti coloro che, con la cittadi– nanza, il sesso e l'età, posseggano un altro qual– siasi dei requisiti in essi articoli noverati. Tale l'art. 19, pel quale, in coerenza al sistema divenuto generale ed obbligatorio delle isl:rizioni d'ullìcio, soNo ( ossia devono essere) inscritti cl'uffil:io nelle liste del Comune lulli coloro che, avendovi la resi– denza, suffragata dal Registro della popolazione stabile o da alli equipollenti, e avendo raggiunta l'età prescritta,, RISULTINOIN POSSESSODEGLIALTRI HEQUISITIVOLUTI, SECONDO ! CASI, DALLALEGGE- fatta eccezione pel solo caso cli decadenza o sospc11- sione dal dir·itto eletloraLc, Di fronte a così chiaro e generale clellato della legge, noi domandiamo al Ministero clell'fntemu ed ai giornali che hanno àutorità, o se l'attribui– scono, cli interpretarne il pensiero, come si possa sostenere che il diritto alla inscrizione d'ufficio sia limitato a quei soli ele-Ltori che abbiano il titolo dell'età, ciel censo, del servizio militare, o de!(li esami cli compim-0nlo - anzi, fra questi, come i11 realtà $i pretende, a quelli soli che pagano le lasse o hanno compiuta la scuola nel' Comune in cui deb– bono esse1·c elettori, o· abbiano notificata alle auto– rità militari, per le opportune comunicazioni, la lol'o residenza in questo Comune. *** · 3° - i\ffermiamo, in lel'zo luogo, che neppure negli ·articoli successivi, nè in altre disposizioni di quel lesto _unico che la Camera - con discutibile costituzionalitù - approvava in blocco senza di– scussione - neppure in quelle d'indole esclusiva– mente procedurale e regolamentare - è una sola parola che limiti o .contraddica il nitidissimo pre– cetto che abbiamo riferito ed illustrato. L'art. 20 commette al Sindaco di inscl'iv:ere in tre elenchi prcpamlQrii lutti coloro che hanno titolo alla inscrizione d'ufficio secondo l'art. ID: lutti co– loro, cioè, che l'isultino, in qualunque modo, con qualunque prova, in possesso dei requisiti all'uopo richiesti. L'art. 21 commette ai Tribunali, all'Ispettore sco– lastico, all'Esattore comunale, alle aulorilù militari, ai pubblici' Istituti di beneficenza, alle Prefetture e Questure che rilasciano i passaporti, di certificare rispettivamente negli elenchi stessi le qualità (cç>rn– pimento scolastico, censo, servizio militare) per cui si acquista, quelle (condanne penali) per cui si perde il diritto elettorale, e la qualità di emigrato per la inscrizione in un elenco speciale. È quindi una disposizione che intende a facilitare - non a ostacolàre - le inscrizioni d'ufficio. Finalmeule, gli art. 22, 23 e 24 prevedono e di– sciplinano l'inscrizione elettorale su domanda del– l'interessato, per tutti quei casi, evidentemente, clre fossero sfuggiti, o il cui titolo non fosse risultato alla inscrizione d'ufficio. Tali, ·ad esempio, - si evince dagli stessi articoli - i casi di chi non abbia l'abitazione nel Comune; degli stranieri naturalizzati; di coloro il cui compimento scolastico, o il cui censo, o il cui esperimento avanti il Pretore, non risulti d'ufficio al Municipio che dovrebbe fare l'inscrizione; dei residenti in un Comune che non li abbia inscritti nell'anagrafe; degli aspiranti a diventare o rimanere elettori dove non abbiano la residenza; e di tutti gli

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