Critica Sociale - Anno XXII - n. 14 - 16 luglio 1912

218 CRITICASOCIALE tata, sotto determinate condizioni? Alla Commissione non parve il quesito difficile e propone una formula che mi pare rispondente al caso. La formula è questa: Art. 9. Alla fine del primo comma dell'art. 20 aggiungere: " Tale facoltà è estesa a tutte le classi di Comuni. " I Comuni al disotto dei diecimila abitanti, che non siano dotati di piano regolatore e di ampliamento, sono autorizzati a valersi del diritto di espropriazione, se– condo le norme stabilite dall'art. 22 della legge 25 giu - gno 1865, n. 2359, e 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 289, per i terreni necessari alla costruzione di Case popolari, ma dovranno dimostrare, col piano di fabbri– cazione, che si è provveduto ai criteri di decoro, di igiene e di viabilità che sono richiesti nell'allestimento·. dei piani di ampliamento. Potranno servirsi •i.ella stessa facoltà anche i Comuni che superano i diecimila abi– tanti, ma limitatamente alle frazioni o borgate inferiori ai mille abitanti. ,, Non meno importante è il problema della sistemazione strada,le e della organi~zazione dei servizi generali. La legge ne fa obbligo ai Comuni, e l'obbligo non è sovente rispettato. A sua volta l'autorità tutoria si trova disarmata, perchè non si possono obbligare i Comuni a fare spese non consentite dalla loro potenzialità finan– ziaria. Ed è qui phe trova posto opportuno la questione del plus-valore delle aree edilizie. Si tratta di una grande questione di giustizia. Il suolo -urbano, è risaputo, aumenta di vàlore, non per il fatto diretto del proprietario - in tesi generale - ma per il fatto della collettività. Il plus-valore, in– vece, è interamente goduto dal proprietario del suolo, il quale se ne giova alle volte contro la collettività stessa che lo ha prodotto. Più .grande mostruosità i ;i.on si potrebbe imaginare. La soluzione teorica, perfettamente equa, sarebbe questa: attribuire al Comune il diritto all'intero plus– valore del suolo, salvo che il prop;·ietario provasse che il plus-valore l'ha creato per merito proprio. Ma, pra– ticamente, questa soluzione condurrebbe all'esproprio di tutto il suolo urbano, colle sue enormi difficoltà economiche e finanziarie. Alcuni paesi - di fronte alla difficoltà del problema - hanno tentato di tradurre in atto almeno una parte della giustizia teorica. L'esempio piò. importante ci viene dalla Germania, che, coll'imposta sull'incremento di valore dei terreni, ha cercato di rinsanguare i bi– lanci comunali e di ridurre in più stretti confini una ~elle maggiori iniquità sociali. , 1 Un simile tentativo dovrebbe essere fatto anche in Italia, destinando i proventi della nuova imposta alle opere di risanamento e di sistemazione dei quartieri popolari, se si vuole - con opera continuativa e orga– nica - migliorare l'abitazione delle classi più umili, per 1 bene di tutto quanto il paese. (La t,ne ai prossimi numeri). GIULIO CASALINI. TULLIO COLUCCI DAL VECCHIO AL nuovo SOCIALISMO con Introduzione critica di FILIPPO TURATI Un volume di pagine 96, Cent. 50 Presso Libreria dell'Avanti!, via S. Damiano, 16, Milano. LA LEfil!LAZIOff E!O[ffllE lffITALIA E ll' UTfftO Uno dei nostri più studiosi giovani compagni - Demo·s Altobel/i - non degenere fìglio del compianto Abdon Altobelli e della valorosa organizzatrice bolo– gnese, ha presentato, come tesi di laurea in giuri– sprudenza, una elaborata monografia sul « Minimo legale di salario», di cui ci ha gentilmente favorito il manoscritto. Ben volentieri ne spigoleremo, pei nostri lettori, alcuni fra i brani più interessanti e di più viva at- tualità. · Oggi, dalla parte introduttiva, stralciamo questo rapido scorcio della legislazione sociale. IN ITALIA. La legislazione sociale in Italia ha una non lon– tana origine; pure essa trovò propugnatori tra le file della Sinistra liberale prima, della Democrazia poi, e infine dei Socialisti che, combattendo in nome delle classi operaie più da vicino interessate, ne fe– cero programma d'azione politica. Le nostre leggi in materia sociale furono prece– dute da un lungo periodo di gestazione, durante il quale molti progetti furono 'appena presentati, al– tri soltanto discussi, presso che tutti combattuti e respinti. Riassumiamo succintamente. Un primo progetto per l'istituzione di una Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia fu presentato dal Ministro delle Finanze Lanza il 17 febbraio 1858; seguì la Relazione il 23 marzo dello stesso anno. Un secondo progetto fu presentalo il 14 gen– naio 1859, discusso dal 3 al 5 febbraio, e appro– vato. Seguono vari progetti di legge che non furono neppure discussi: sulla tassa dei poveri (Catucci 1879) - sul lavoro delle donne e dei fanciulli (Min– ghetti 1879) - id. (Minghetti e Luzzatti 1880) - sulle disposizioni di tutela pei lavoratori adibiti alle costruzioni, agli edifici, alle miniere e alle of– ficine (Minghetti 1880) - sul lavoro delle donne ~ dei fanciulli (Minghetti 1880) - id. (Minghetti e Miceli 1880 - 3& sessione stessa legislatura). Il progetto di legge presentato dal Ministro Mi– celi nel 1881 sul riconoscimento giuridico delle So– cietà operaie qi mutuo soccorso, venuto in discus– sione, non fu· approvato; un progetto Berti (1881) su l'istituzione di- una Cassa nazionale per le pen– sioni fu soltanto' presentato; il progetto di legge dello stesso Ministro Berti sulla responsabilità ci– vile dei padroni e degli imprenditori nel caso di infortuni fu presentato nell'83, ma la discussione fu sospesa innanzi al Senato. Su l'istituzione di una Cassa ·nazionale per le pensioni agli operai fu presentato un progetto dal Berti nell'83, ritirato il 1 ° giugno dell'85, quando il Grimaldi aveva pre– sentato in proposito un secondo progetto; sull'isti– tuzione dei probi-viri il Depretis presentò un pro– getto di legge il 30 maggio del 1883, insieme ad un progetto pei: la legislazione sugli scioperi che, discusso nell'86, fu· respinto. Il 15 aprile 1886 viene sancita la legge Berti sul riconoscimènto giuridico delle Società di mutuo soccorso; pochi giorni prima, l'll febbraio, era stata sancita quella riguardante le disposizioni per il lavoro dei fanciulli (Grimaldi); nel dicembre dello stesso anno usciva la legge Grimaldi per una Cassa nazionale sugli infortuni degli operai. Il 3 giugno 1887 l'on. Andrea Costa presentava

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