Critica Sociale - Anno XX - n. 16 - 16 agosto 1910

242 . CRITICA SOCIALE !•:ecoora, scmplicomente, la 1-'I-./.OPOST.A. DI LEGGE Art. 1. Q11<111do, i11 occasione (li assembramenti, scioperi, tumulti (j COIJWIOVimeuli JJOJ)Olari, la. (Ol'Z(t 1mbblica, i1u·(1.ricala di manfene1·e l'ordine, abbia.fatto uso delle Hl'IJ/i ,·oniro la folla e 1ie sia risultala, l(t mo1·/eo il ferimento di uno o tJi.Ìt cittaclini 1 dovrù sempre se• guire il dil1affimento pn/Jblico. la, cau:w sarù tJOrlala all'udienza entro due mesi llal fallo, salro, all'mUenza stessa, il rinvio ver una, maggiore islrultoria, (l(l isf<mza delle varU e giuslet le uor/J/e tlell1art. iS 1 1 11. 4 1 Codice <liJJrocecltO'tt pemlle. fil pemle11zadella JJroceclnrci, i funzionari ed agenti, contro ,·ui .<,i!tdiretfet, saranno in ogni caso sospesi (falle loro funzioni. Art. 2. ~e l'ucci:soo il. ferito sia w1 laroratore e il con/lifto sia uato per ragioni lliretlameule o indirettamente alti11enfi ai r>afli rli hworo, sarà, ammesso a costituirsi parie civile, lti. conserva colla varie f'ivile rappresen– ta11fela ])arie lesa, se questa si. siti cosHtuUa, o al• tri1J1enii in luogo e vece <li essa, il nwmlatcu-io, elle risulti elelfo da (tpvosita assemùlea dei. soci rispettivi, dellu Lega o Associazione (t-i ,mestiere, di cui 11 ferito o il morto faasse varie, o <li quelhi comvrendente il J11eslìere lilteressato 11ellacontesa, o della Camera del lavoro locale, o ai quei/a ·viciniore. Art. 3. Ai feriti od agli a.venti causa degl-i uccisi, 11ei.casi di cui all'ari. / 0 della 11rese11te legge,quante volle 110n siti climostrato ai;erele villi.me diretlamenfe e personal• mente 1·eso i11et>Uabile 1 per causa di legilfima difesa, l'ecci1Noo il ferimento, sarù assegnato, dalla stessa Autoritcì gill(liziarfrt e nello stesso giudizio, un con– gruo riliarcimento a carico dello Stato, salvo in que• stulti1110 il diritto di 1·egressoverso i di1·ettamentere– spo11sabili. lt provvedime11lo relatii·o è eseguiùile fino dalla vronm1ziti della sentenza di JJrimo grado. l{iproduciamo poi - sempre senza commenti la disposizione dei C-Odice venale ver l'ese,·cito che riguarda questa materia; ossia che la riguardercbho, se qualche magistt:a.to si fosso mai ricordato della sua esistenza ; Art. I i I. -- 1t militare che, chinmato ad i.m11edire o reprimere nu J)ttbblico (lisoi·dine~ senza esservi astrotto dn. necessità, farà, uso delle site armi od, or– dinerù ai. suoi subordinati <li- farne uso 1Jri11ut che sicawstate fatte /1·e inlimazio11i, surÌL, 1mnito con 111. morte, se vi furo110omicidio, o fe1·i.teJJret>edutedal– l1urt. 258 (per- cui segua la morte entro i 40 giorni), ot;verose vih <li èinque persone avranno ri.po1·tato fe– rite conle111plate negli articoli 259 e 200 (con pericolo di vita. o mutilazioni, fratture, deformità, ecc.), o se il s110 fatto sw'à, ;,:foto causa rli resisteuztt o rivolta che abbia arrecato alrnno <leillwmi sovra indicati. l•'uori di questi casi 1 il colpevole and1·à sottoposto alla pena della i-eclnsio11emilitare da 5 anni a 15. Questa pena (esclusi quindi i casi prnveduti nel primo comma) 110tnì, se vi swmnw circosfrmze atte– nuanti, essere (liminu-ifa da uno a due gradi (cioè ridotta alla reclusione da 3 a 10 o da 2 a 7 auni} JJel milita.re che in quella fazione non avesse 'il co• mando. L'Appendice, iufìnc, al Regolamento 1>elservizio territoriale, intitolata II luipier10delle t1·1tJJJJe in servizio di JJubbUcasicunzza "' approvata con ])ecreto reale 5 g~nnaio l8tl9 1 controfinmdo da Di San .Marzauo e Pelloux - e che non ci consta sia stata in seguito modificata -, dopo aver richiamato le note disposi– :doni della legge di P. S. relati\'e alle tre intima.– zioni e ai tre squilli di prammatica, soggiunge: Art. 19. - Dat momento in cui l<ttntpl)a fu richie.sl <i d'agit·e (dagli ufficiali cli P. $.), chi la co1mwda (ossia I soli superiori dell'Arma richiesta) <tssume intera la dfre– zio,w e la respo11sabilità del servizio. Egli fc, agire lct truppa nel modo che stima piìt. co)1ve- 11ie11te. Art. 20. - La' Zruppa cu1oprale armi solo quanto è necessarioper ottenere t'i11te11to e lJroceclecolla massima tempe1·a11za, ma con eguale fermezza, evitando le longani– mità che clege11era110 in debolezut. La truppa a piedi im1Jiega7>rima la baio11etta, riser– baiulol'uso del fuoco ai casi estremi j la truppa a cavallo impiega prima l<tsciabola di 1>iatlo la lanci<t colla lat11a net fodero,eppoi.,oce-0rremlo, la sciabola di taglioe di punta e la lancirtcolla lama seuza fodero. /./uso del fuoco è riservato a·i casi.estremi.,cioè quando i. 1'ivoltosi faccia110essi stessi 11so di armi da fuoco o di altro modo <lio/fesa.che poss(i mellere in serio pericolo la trn1Jpa,oppure abbia110 commesso atti cl'i11ce11dio o di cle– vastazione e uon vi sia alt1·0mezzo per impedfre la con– tinuazione dei disordini. Jl fuoco 110n deve esse,·emai impiegalo a solo scopo di, intimidazione. Dopo ciò, i confronti saranno facili 1 anche se, come è loro abitudine, riuscissero .... odiosi. LA ÙRITICA SOCIALE. PER LARIFORMA FERROVIARIA I. Gli errori fondamentali. I risulta.ti economici doll'esol'cizio 1Ct-ro,·iit\'i0 e lo ragioni del suo meschino l'endimento. u Le l~errovie clello Stato italiano non sono di por so stesso attivo, come lo sono in altri paesi ove il 'fesoro ricava dall'esercizio dello Ferrovie quanto e plit di quello che occorre per pagare gli interessi dei capitali spesi. 11 Così il comm. Bianchi nella Relaziono al Miuistro del Lavori ]>ubblici sull'andamento dell'Amministrazione delle l?orrovio dello Stato nell'esercizio 1906-907. E po– teva dire di più. La caratteristica del no8tro 880rcizio ferroviario, in confronto agli altri, per quanto, in ispecial modo, riHette i risultati economici, non potrebbe essere piit umiliante: gravissimo speso d'esercizio, alte tariffo o scarsissimo prodotto. Le ragioni di tali resultati, secondo la Relazione sud– detta, debbono ricercarsi netl''etevato costo di costru– :doue - le linee italiane costano 11 1 25 volte il prodotto lordo annuo, mentre l'Inter&R9te delle sei grandi Com-

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