Critica Sociale - Anno XVIII - n. 13 - 1 luglio 1908
CRITICA SOCIALE 205 rono la legge, violarono il domicilio di una pacifica riu– nione privata di contadini cooperatori, pretesero, senza dritto, l'elenco dei partecipanti, e, alla ribellione che ne nacque, risposero uccidendo; e tutti ricordano, anche per le coraggiose denunzie dell'amico Colajanni, come un onesto procuratore del Re, quello di 'l'rapani, avesl'le richiesto Il loro rinvio alle Assisie; o corno si trovasse poi un procuratore generale, qnello di Palermo, che, nel discorso d'inaugurazione dell'anno giuridico alla Corte d'appello, mentre pendeva la causa avanti la Se– zione d'accusa, volle tessere, più che la difesa 1 l'apologia dei carabinieri colpevoli. Fatti simili si potrebbero citare a diecine; e, del re<ito, · sono fatti urnani 1 facili a spiegarsi. Ieri il Dissolati ci parlava in quest'aula del pregiudizio patriottico di co– loro che temono sia indebolito il prestigio della nostra marina, ove so ne mettano a nudo lo magagne. Similmente, troppi credono ancora che la condanna di un agente del Governo colpevole significhi il disa– stro del principio di autorità e del prestigio dello Stato, senza considerare che, nei voluti salvataggi, il popolo vede invece la rovina della giustizia, e ripete volentieri il vecchio adagio triviale: cane non mangia cane! (Com– menti). A dirimere tale sospetto, che è esiziale più delle stesse rivolte e degli stessi eccidi, uno solo può essere il mezzo j ed è quello che ò inciso nel primo articolo del nostro progetto; fare che sempre la questione sia dibattuta in pubblica udienza, '3ottratta alle connivenze possibili delle istruttorie segrete. Se un supplemento d'istruttoria è necessario, anch'esso 1 dopo un termine fisso, sia delibe– rato nel contraddittorio della pubblica ud!enza.È 1 in fondo, un'anticipazione, adattata al caso speciale, dei principi della pubblicità e dell'intervento del la difesa nell'istrut– toria, accettati anche dal progetto di nuovo Codice di procedura penale. Stabiliamo inoltre, che, pendente la imputazione, i funzionari indiziati siano sospesi dall'uf– flcio: perchò nulla ò più irritante e sovvertitore per le popolazioni, ch1:1 vedere spadroneggiare spavaldi sul teatro della strage quegli stessi che l'hanno ordinata, e organizzare essi, contro le vittime, quei processi che dovrebbero talora essere condotti contro di loro, A questo concetto fondamentale della legge due obie– zioni si possono muovere. Si dirà.: voi costituite un di– ritto singolare, voi create una legge di sospetto contro i funzionari. Rispondo: non il diritto è eccezionale, ma la materia obbiettiva, ond'esso sgorga e a cui de,,e ap– plicarsi. Qui non si è in tema di omicidi e di lesioni ordinarie i eccezionale è la natura dei fatti e clello re– sponsabilità, tanto nelle folle quanto negli agenti del– l'ordine. D'altronde, è nello stesso interesse delle autorità e dol loro prestigio che il dibattimento si faccia e che tutto sia pubblico. Se il funzionario è innocentet giova SO· pratutto a lui che la sua innocenza sia proclamata in piena luce di sole, fuori del sospetto dell'istruttoria se– greta: se è colpevole, il dibattimento è tanto piì1 ne– cessario. La seconda obiezione parla cosl:- ma allora adottiamo per tutti Io stesso peso e la stessa. misura e ordiniamo che un giudizio pubblico debba sempre seguire anche contro il cittadino che abbia ucciso o ferito un funzio– na.rio o un agente. - Poniamo pure (e si potrebbe con– traddire) che il valore politico dei due casi sia identico. Ma l'obiezione non è che una facezia, perchè il secondo caso non ba alcun bisogno di provvedimenti speciali. Invero, non si è mai dato che chi uccise o ferl un agente, se ru riconosciuto, non sia stato severamente processato e punito 1 non di rado anche con troppo fe• roco giustizia sommaria. Al contrario - è questa la ra– gione della nostra proposta di legge - non è mai av– venuto una volta sola che un funzionario od agente sia stato rinviato ad udienza o punito. PRESID!rn'J'E. Cerchi di abbreviare. 'l'URA'l'J. Abbrevio. Soltanto due minuti. Ad ogni modo, il dibattimento pubblico servirà. a rar emergere le responsabilità anche dei privati, che per anentura fossero rimaste nascoste. E vengo all'articolo 2. L'evoluzione economica, i rapporti economici nuovi, il difficile trapasso dal vecchio al nuovo mondo econo– mico suscitano tal;)ra gli eccidi, nelle regioni più arre• trate, anche dai conflitti fra capitalo e lavoro. E allora il morto, il ferito, le famiglie loro 1 i super– stiti, fuggiaschi, intimiditi 1 arrestati talvolta, non hanno chi li difenda: lo Stato, il Municipio, la classe dirigente, tutto quanto l'organismo della società attuale, l'inte– resse dei funzionari che ordinarono e degli agenti che eseguirono la strage, il terrore che domina l'ambiente, tutto insomma. congiura contro di essi. Se qualche pos– sibilità o velleità esistesse di costituirsi parte civifu, basterà il pit'1spesso qualche centinaio di lire a disar– marlo, a ricattare quel dolore e quella miseria. Noi abbiamo creduto che si possa, in caso di eccidì provenienti da conflitti di lavoro, rievocare quel prin– cipio per cui già, nel disegno di legge Zanardelli-Cocco– Ortu sul contratto di lavoro, alle Leghe di lavoratori si riconoscova una speciale personalità giuridlca, che le abilitava a rappresentare gli operai nella stipulazione e nel:a difesa dei contratti di lavoro e nella soluzione dei conflitti anche collettivi. Se questo interesse morale giustificava la rappresentanza di classe nel caso di pa– cifici conflitti di lavoro, tanto più lo 1:1tesso principio può utilmente invocarsi in caso di eccidi.: ed ecco perchè noi domandiamo che, ucil'lstruttoria e nel dibattimento, a sostituire o a sussidiare la parte civile ordinaria, possa intervenire un mandatario delle Legho operaie locali, interessate nel coottitto, quando l'eccidio eia stato origi• nato da un conflitto di lavoro. Il che sarà anche uno stimolo educa.toro del sentimento di responsabilità-delle Leghe medesime. PRESIDENTE. Abbrevii, onorevole 'furatl. 'l'URA'l'I. Sono al terzo articolo ed avÌ-ò ti.nito. l!'inalmente la singolarità della materia ci ha fatto pensare che sia fondato giuridicamente, e da conside– rarsi come un freno automatico contro gli eccessi della repressione, lo stabilire delle indennità di Stato per le vittime incolpevoli. Per lo più gli uccisi, i feriti non sono coloro che provocarono o vollero il conflitto; spesse volte la vittima è il curioso, il travolto dalla folla, il paciere che si affanna,·a a. scongiurare ll disaatro. Molte volto già. i Governi mandano auasidi alle famiglie delle vittime. Ora, noi domandiamo che questo diventi un diritto; domandiamo che, trattandosi di un servizio sociale, a beneficio sopratutto delle classi abbienti, siano applicati anche qui i princi1>i che informano la leggo sugli in– rortun'i1 con relativa inversione dell'onere della prova, per cui l'indennità è di diritto, salvo si provi che la vittima diede essa dolosamente causa all'eccidio. L'argomento valeva bene queste poche parole. In questi tre principì, che ho detto: certezza e pubblicità. del dibattimento, rappre:1entanza cli classe nel processo, e indennità alle vittime incolpevoli; èta tutta la nosfra
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