Critica Sociale - Anno XVII - n. 4 - 16 febbraio 1907
ORLTICA SQCr ALB doppio interesse che la socieH1 ha dinanzi alle di– verse categorie di diffamatori ed alle differenti dif- famazioni. · Nè alcuno ha reale tornaconto a lasciar le cose come sono; ne buschiamo un po' tutti, reazionari e sovversivi, se anche lo spirito della legge attuale si debba considerare uno spirito di classe. Sono lieto di non dettare un articolo dotto e di non scrivere in una Rivi-sta tecnica; sarò più agile nello svolgimento del mio pensiero, meno fastidioso per chi legge, che, non vedendo citazioni d'autori, o richiami di legislazione comparata, e cielo e terra impegnati a decidere il pi•o ed il contro, si riterrà meno estraneo al dibattito, e competente, se anche .... incompetente, ad occuparsi dell'argomento. Se, aùunque 1 la questione è malttra 1 chi se ne im– possesserà? Noi 1 senz'altro. Io ho abhozzato un progettino <li leg-ge. Non con– tribuirò, per tale via, all'avvento del socialismo, ma anche ì socialisti potrebbero giovarsi di una buona riforma dell'istituto della diffamazione. 1~ riformismo minimo, ma meglio che niente. Non riporto il testo del progetto: lo dò per ripor– tato e lo i!lnstro. La legge italiana odierna distingue fra la dilfarnazione pubblica e quella che si esaurisce col raccontare il fa.tto diffa.matorio a più persone riunite od anche separate; punisce piil la prima, e meno l'altrA. La pratica ci ha insegnato che le due diffamazioni non sono ben distinte nulla loro portata antigiuridica e che la più grave può esserlo meno, o viceversa. Nel caso, l'arbitrio, volta per volta, del giudice, è da preferirsi all'arbitrio aprioristico della legge. Abolita la distinzione 1 vanno modificati gli ~stremi della pena. Un mi11imo di due mesi ed un massimo di tre mmi rispondono a tutte le più comuni fatti– specie. Per il ditfamat.ore non risolutamente malvagio, una pena di tre anni può eRsere ben crudel1;1. 'J're anni di carcere, quando la vita. corre così rapida e si è arricchita di tanti mezzi di godimento, sono una dura lezione. E il giudice abbia la scelta fra la detenzione e la reclusione, nonostante che, adesso, veramente, le due pene, nominalmente disformi, si as::iomiglino, assai, nell'espiazione. Nel vigente articolo 394 è regolata la p,·ova della verità. Non variando i numeri 2 e 3, che contem– plano la prova domandata dal querelante o accor– data contro chi, per il fatto attribuito, è sotto pro– cesso penale, io ho mutato il numero uno, stabilendo che sia concessa la prova " se la persona offesa sia it11 pubblico ufficiale od un membro del Parlame11to ed il fatto ad essa attribuito si riferisca all'ese,·cizio del suo ufficio 11 • Il commento è agevole; sorgeranno tuttavia con· testazioni, ma parecchie sono eliminate, e la refe– renza ciel fatto a11'esercizio dell'ufficio, più precisa, corrisponde meglio all'urgenza del controllo sugli appartenenti alle pubhliche amministrazioni o com• battenti nell'arringo politico. Ma la prova della verità, non negata nè ammessa, in linea di principio assoluto, non può non conce– dersi, in altri casi, a rischio e pericolo di chi la invochi. Concederla sistematicamente, illimitatamente, è un errore manifesto; i dottrinari astratti possono volere A..nchequesto, ma la più elementare rappresentazione delle necessità della vita r.e ne .sconsiglia. La diffamazione si presta alla vendetta, al ricatto, ed i diffamatori per nobiltà di fine - pochissimi - possono, con mille spedienti, diventare falange, fro• dando la nostra intenzione di cambiare la legge per ,scopi sociali. Io propongo, q._uiQ,di, che sia inoltre ammessa la prova della verità " .... se, il Tribunale, chiuso il di– baftime11lopubblico, e p,-i,ma che si ritiri per la sen– tenza, dichiari di coiicedei·e lt1, JJro1.:a per il querelato che ne faccia istanza, deducendo dimostrala la propria ·intenzio11edi aver agito per fine cli. J)Ubblicointeresse ,,. Così si allarga il campo della prova a. quei casi nei qua.li può essere utile la pubblica censura, anche se il censurato non sia una delle persone di cui sopra; ma si impediscono gli esperimenti di prova ternerarii, subordinanùo il cimento della prova allit documentata intenzione onesta del diffamatore. La. prova rnggiunta della 11otorietà deve importare una forte riduzione di pena, non l'assoluzione, perchè il cittadino che difftl.ma è in colpa affidandosi alla notorietìt non suflìcientemeute va,gliata. Siamo) qui, quasi in tema di diffamazione colposa, che, perchè colposa, ha da essere poco punita, ma. che, perchè troppo facile a compiersi, e frequente, non può. per la pace e la tranquillitit cli tutti, tro· varc, nell'impunità, un incentiYo a commettersi. Altra e maggiore dirninuzione di pena. merita il diffamatore che ha agito con intenzione buona. Anche per lui la pena è, piil cho altro, una remora all'av– ventatezza, e, por chi conosce fra quali tipi, non di rado impulsivi e jrreflessivi, si reclutino i diffamatol'i, ta.le remora si palesa indispensabile. Se la diffamazione è arme di difesa sociale, è anche arme di offesa. Il diffamatore malvagio non ha, per– tanto, diritto a.d alcuna henignità. Lascio le perifrasi; questo diffamatore è una birba e ce ne dobbiamo guardare. " Quando la prova della veritù o della 11otorietànon sia raggiunta, e si mostri e/te l'imputato ha agito pe,· malvagio obbietto 1;e1·so1wle, lii pena sarù seuip,·e (le/la nclusione, 11è verrù ma.i applicata 1n mism·a inferiore ai sei mesi, potendo eslmclersi a quattro anni. n 'l'rnscuro le disposizioni secondarie o complementari. È inutile che io dica che non dò al mio progetto altro valore che di uno spunto concreto per una prossima discussione e per proposte migliori. Una riforma della legge sulla diffamazione non è gran cosa, ma è pure cosa che ci farebbe onore se sapessimo condurla in porto. ADOI,FO ZERBOGLIO, Politica scolastica PERLARIFORMA DELLA SCUOLA MEDIA La organizzazione degli insegnanti secondari sta ora traversando un periodo di crisi. Al periodo epico, nel quale divamparono le calde fiammate dell'entusiasmo, resistendo nl vento di reazione che parve anzi accen– derle di più Intenso vigore, succedette poi, quando la lotta ebbe conseguito l'appagamento delle prime con– quiste, un periodo dl sta'li inquieta, o3ci!lante fra i pic– coH malcontenti e le piccole soddi'lfazioni) tra il sorgere di molteplici minuti interessi e la visione oscurata di un fine più grande e d'interesse generale, cui le con– quiste raggiunte dovevano es:iere soltanto il primo av– viamento. La prima lotta, impegnata in diresa degli interessi oconomici, giuridici e morali della cla9se, a\'Cva costi– tuito, oltrechè ai volonterosi i quali spingevano Io sguarJo nolPavvenire, anche a tutta la rolla di coloro cho sen– tivano più forte il pungolo dei bisogni e delle aspira– zioni contrastate) un intento chiaro e preciso nella so– liclarietà di classe. Ma per molti, per troppi forse) questa era qua~i fine a se stessa: non altro vedevano al cli là
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